Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/05/2022, n. 16766

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/05/2022, n. 16766
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16766
Data del deposito : 24 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12261-2021 proposto da: ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE

161, presso lo studio dell'avvocato G B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M A M;

- ricorrente -

contro

ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controrkorrente - avverso la sentenza n. 6787/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/11/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere ANTONELLA PTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G B NIA, il quale conclude per il rigetto del ricorso. Pie. 2021 n. 12261 sez. SU - ud. 05-04-2022 -2-

FATTI DI CAUSA

1. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (in prosieguo Anac o Autorità), nell'esercizio della legittimazione ad agire attribuitale dall'art. 211, commi 1 bis e 1 ter del d. Igs. n. 50 del 2016, adì il giudice amministrativo chiedendo l'annullamento del bando di gara avente ad oggetto la «Procedura Aperta per l'affidamento di una o più Convenzioni Quadro ... per la fornitura di apparecchi per illuminazione pubblica equipaggiati con sorgente a led, sistemi di sostegno degli apparecchi a led. Dispositivi per il telecontrollo/telegestione e accessori smart city per gli Enti associati ASMEL CIG7998175ECB » e degli atti connessi. Il bando indicava Asmel Consortile S.C. a r.l. quale "centrale di committenza" e Asmel - Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali (da ora Asmel Associazione) quale "stazione appaltante". L'Anac dedusse la illegittimità degli atti della procedura in quanto né Asmel Associazione né Asme! Consortile S.C. a r.l. possedevano i requisiti per bandire la gara per la stipula di Convenzioni Quadro per l'acquisizione di forniture a favore di pubbliche amministrazioni in quanto non iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, elenco istituito ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 66 del 2014 conv. in legge n. 89 del 2014;
i soggetti aggregatori erano, infatti, i soli, oltre a Consip s.p.a., a poter stipulare Convenzioni Quadro ai sensi dell'art. 3, n. 1 d. Igs. n. 50 del 2016. L'Autorità dedusse, inoltre che né Asme! Associazione né Asmel Consortile S.C. a r.l. rientravano nel novero delle "amministrazioni aggiudicatrici" quali definite dalla lettera a) dell'art. 3 d. Igs. cit. o degli "organismi di diritto pubblico" di cui alla lettera d) dell'art. 3 cit. o delle associazioni o consorzi costituiti dai detti soggetti;
da tanto derivava l'impossibilità giuridica di assumere la qualifica di "centrale di committenza", qualifica riservata, ai sensi dell'art. 3 d. Igs. cit., lettera i), alle "amministrazioni aggiudicatrici" o agli enti aggiudicatori che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività' di committenza ausiliarie. Dedusse inoltre la esistenza di vizi intrinseci del bando tali da renderlo incompatibile con le previsioni del Codice dei contratti pubblici.

2. Il T.A.R. Lombardia accolse il ricorso. La decisione fu confermata dal Consiglio di Stato che respinse l'appello proposto da Asmel Associazione. Il Consiglio di Stato, per quel che qui rileva, confermò la valutazione di illegittimità della procedura attivata dai "soggetti Asmel" sul rilievo che né Asmel Consortile s.c. a r.I., che aveva indetto la procedura di gara spendendo la qualifica di "centrale di committenza", né Asmel Associazione, indicata nel bando come "stazione appaltante", potevano essere qualificate come "centrali di
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