Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2022, n. 02921

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2022, n. 02921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02921
Data del deposito : 31 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 4561-2019 proposto da: ZANETTI LAURENZO MOSCHINI CRISTINA elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato P P, che li rappresenta e difende assieme all’Avvocato GIUSEPPE TALLARICO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrenti-

contro

COMUNE DI PREDAPPIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio degli Avvocati F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 4561/2019 Numero sezionale 76/2022 Numero di raccolta generale 2921/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 MARCELLO e CECILIA FURITANO, che lo rappresentano e difendono assieme all’Avvocato M ZANASI giusta procura speciale estesa in calce al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza n. 1738/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 25/6/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/1/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso

FATTI DI CAUSA

Cristina Moschini e Laurenzo Zanetti propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 405/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento emessi dal Comune di Predappio per omessa denuncia ed omesso versamento ICI annualità 2007-2008. La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva respinto l’appello ritenendo che, esercitando i contribuenti in forma di società semplice l’attività agraria sui fondi oggetto di tassazione, non sussistesse pertanto il diritto ad ottenere l’esenzione stabilita dalla legge, e che i fabbricati oggetto di tassazione non potevano qualificarsi come di natura rurale e pertinenziali allo svolgimento dell’attività agricola essendo accatastati come immobili abitativi. Il Comune resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto (artt. 2 e 9 D.Lgs. n. 504/1992, art. 58 D.Lgs. n. 446/1997, art. 10 D.Lgs. n. 228/2001, art. 1 D.Lgs. n. 99/2004) per avere la Commissione Tributaria Regionale escluso che potesse attribuirsi, ai fini dell’esenzione in 2 F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 4561/2019 Numero sezionale 76/2022 Numero di raccolta generale 2921/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 oggetto, la natura di imprenditore agricolo professionale alla società semplice.

1.2. Con il secondo motivo si lamenta omessa pronuncia da parte della Commissione Tributaria Regionale nella sentenza impugnata con riguardo alla doglianza sollevata in grado di appello dai contribuenti circa l’esenzione applicabile, nella specie, per il carattere montano delle aree in cui ricadono i fabbricati sottoposti a tassazione.

1.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2 D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 9, commi 3, 3 bis e 3 ter, D.L. n. 557/1993 conv., per avere la Commissione Tributaria Regionale escluso, con riguardo agli immobili in oggetto, la natura pertinenziale allo svolgimento dell’attività agricola esercitata dalla società semplice, in quanto accatastati come immobili abitativi.

2.1. E’ fondato il primo motivo.

2.2. In tema di società agricole si è avuta un’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, in linea con la normativa eurounitaria, secondo cui le disposizioni di cui al D.lgs. n. 228 del 2001, e del D.lgs. n. 99 del 2004, hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione delle agevolazioni tributarie.

2.3. A proposito del requisito soggettivo necessario ai fini del riconoscimento della connotazione agricola del fondo, nell'ottica della predetta disciplina, va posto in evidenza che l'art. 12 della Legge 9 maggio 1975 n. 153 (nella lettera risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 10 del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228) prevede che «le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre: a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (...)».

2.4. Ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, «ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3 F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 4561/2019 Numero sezionale 76/2022 Numero di raccolta generale 2921/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro» (comma 1) e «le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia 5 in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale» (comma 3).
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