Cass. civ., sez. II, ordinanza 10/01/2023, n. 00396

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 10/01/2023, n. 00396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00396
Data del deposito : 10 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3370/2018R.G. proposto da: F, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TERENZIO, 21 SC.C INT 2, presso lo studio dell'avvocato G C rappresentato e difeso dagli avvocati D M M' e M M;
–ricorrente –

contro

RAFFAELEFITTO;
M ARILE;
ROSINA ANNAAPRILE;
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA;
–intimati – Oggetto: Proprietà – Locazione – Azione arricchimento senza causa R.G.N. 3370/2018 Ud. 17/11/2022CC R.G. 3370/2018 - Pagina nr. 2 di 15 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO LECCE n. 1113/2017 depositata il 26/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022dal Consigliere Dott. F R;

RITENUTO IN FATTO

1. F M citò, innanzi il Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Maglie, ROSINA ANNA APRILE, RAFFAELE FITTO, ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA e M ARILE,chiedendo: a) la condanna di ROSINA ANNA APRILE, RAFFAELE FITTO e M ARILE alla restituzione della somma di € 41.000,00,da essi percepita per la locazione a terzi di una porzione di scoperto in realtà di titolarità dell’attore;
b) la condanna d ella ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA a procedere all’intestazione al medesimo attore di un erogatore collocato nel muro di cinta della proprietà sempre di F M;
c) la condanna di ROSINA ANNA APRILE, RAFFAELE FITTO e M ARILE alla rimozione delle condotte idriche ed elettriche collocate nell’ambito della proprietà attorea. A fondamento delle proprie pretese l’attore riferì di essersi reso acquirente, dapprima -con rogito in data 18 marzo 1991- di un locale a piano terra con aree e pertinenze, ivi compreso un locale interrato, uno stanzino ed un piccolo appezzamento, e poi-con rogito in data 19 maggio 2008-di un giardino con annesso chiostro. Riferì ulteriormente l’attore che, con contratto in data 1° dicembre 1991, egli aveva concesso in locazione al Banco Ambrosiano Veneto SpA un locale al piano terra ed un locale al piano interrato facenti parte del compendio precedentemente acquistato. R.G. 3370/2018 - Pagina nr. 3 di 15 Ciò premesso, l’attore lamentò che: a) i convenuti ROSINA ANNA APRILE, RAFFAELE FITTO e M ARILE, presentandosi come proprietari dello scoperto -in realtà acquistato dall’attore come pertinenza del locale oggetto del rogito in data 18 marzo 1991- avevano concesso detto scoperto in locazione al medesimo Banco Ambrosiano Veneto SpA, per ospitare un gruppo motocondensante dell’impianto di climatizzazione, percependo il relativo canone;
b) le convenute ROSINA ANNA APRILE e M ARILE avevano abusivamente installato due condotte che attraversavano l’area deilocali di sua proprietà;
c) i convenuti ROSINA ANNA APRILE, RAFFAELE FITTO e M ARILE avevano ottenuto dalla ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA l’intestazione di un erogatore d’acqua collocato in una nicchia nel muro di cinta del giardino acquistato con il rogito in data 19 maggio 2008. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 17 gennaio 2017, accolse le domande attoree, condannando ROSINA ANNA APRILE, RAFFAELE FITTO e M ARILE sia a corrispondere all’attore la somma di € 49.380,50 sia a rimuovere le condotte idrica ed elettrica,condannando altresì la ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA a procedere all’intestazione dell’erogatore d’acqua a favore di F M.

2. Proposto appello da ROSINA ANNA APRILE, RAFFAELE FITTO, costituitisi F M ela ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA e rimasta invece contumace M ARILE, la Corte d’Appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame, respinse la domanda di condanna dei convenuti alla corresponsione in favore di F M delle R.G. 3370/2018 - Pagina nr. 4 di 15 somme da essi percepite per la locazione dell’area scoperta, compensando integralmente le spese dei due gradi di giudizio. Osservò la Corte territoriale, in relazione ai profili che ancora conservano rilevanza, che: - risultava infondata la domanda ex art. 2041 c.c., non avendo ricevuto F M alcun pregiudizio dalla locazione dell’area scoperta da parte degli appellanti, in quanto detta area costituiva pertinenza dell’unità immobiliare dal medesimo appellato già concessa in locazione a Ba nco Ambrosiano Veneto SpA , con la conseguenza che, anche in assenza della locazione conclusa da ROSINA ANNA APRILE, RAFFAELE FITTO e M ARILE, l’appellato medesimo non avrebbe potuto percepire alcun canone supplementare essendo l’area già compresa ex art. 1617 c.c. nella locazione conclusa dallo stesso F M;
- tale conclusione valeva a superare le deduzioni dell’appellato sia in ordine alla qualificazione della propria domanda non come domanda ex art. 2041 c.c. bensì come domanda di corresponsione dei frutti civili del bene come conseguenza della nullità del contratto di locazione -in quanto concluso a non domino-dovendosi peraltro ritenere tale contratto non nullo ma come semplicemente affetto da inefficacia, la quale assumeva tuttavia rilevanza nel solo rapporto interno tra le parti della locazione medesima.

3. Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Lecce ha proposto ricorso F M. ROSINA ANNA APRILE, RAFFAELEFITTO, ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA e M ARILEsono rimasti tutti intimati. R.G. 3370/2018 - Pagina nr. 5 di 15 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a quattromotivi.

1.1. Con il primo motivo si deduce: a) in relazione all’art. 360, n n . 3 e 4 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.;
b) in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., la “motivazione carente ed illogica”. Il ricorso si duole del fatto che la Corte territoriale abbia spinto la propria indagine sul contenuto del contratto di locazione concluso dal ricorrente con Banco Ambrosiano Veneto SpA. Tale indagine, deduce il ricorso, si sarebbe tradotta in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendo il contratto in questione oggetto delle domande azionate in giudizio.

1.2. Con il secondo motivo si deduce: a) in relazione all’art. 360, n n . 3 e 4 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione della domanda ed in particolare degli artt. 112 c.p.c. e 2041 c.c.;
b) in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., la motivazione apparente della decisione;
c) in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione degli artt. 1362 segg. e 1617 c.c.;
d) in relazione all’art. 360, n n . 3, 4, 5 , c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 della Costituzione per travisamento del fatto e immutazione del vero”;
R.G. 3370/2018 - Pagina nr. 6 di 15 e) in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2041 c.c. Il ricorrente argomenta il carattere erroneo della decisione impugnata, in quanto la stessa: 1) avrebbe applicato in modo non corretto l’art. 1617 c.c. ritenendo compresa nella locazione l’area scoperta pertinenziale, e ciò sia perché l’art. 1617 c.c. “trova applicazione solo nei rapporti di natura obbligatoria e non reale quale è quello oggetto di lite”, sia perché l’area in questione non presenterebbe il carattere della pertinenzialità, sia perché la corretta interpretazione del contratto di locazione condurrebbe ad escludere -anche sulla base della planimetria allegata al contratto medesimo- che oggetto dell’originario contratto fosse anche l’area scoperta;
2) avrebbe escluso il detrimento subito dal ricorrente, laddove , anche alla luce del rilievo precedente, si dovrebbe per contro ritenere che, qualora gli originari convenuti non avessero concesso l’area in questione in locazione a Banco Ambrosiano Veneto SpA, quest’ultimo si sarebbe dovuto rivolgere al ricorrente stesso per stipulare una ulteriore locazione per l’area scoperta.
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