Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/05/2022, n. 16610

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/05/2022, n. 16610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16610
Data del deposito : 23 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente pretesa - Inequivocità -

ORDINANZA

Necessità - Condizioni sul ricorso 38881-2018 proposto da: CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA R.G.N. 36881/2018 VERONA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Delle Milizie 9, presso lo studio dell'Avvocato F C, rappresenta e Cuori.) e) 1(3 difesa dall'Avvocato G S;
Rep.

- ricorrente -

Ud. 03/03/2022

contro

PIAZZA AFFARI DI LAZZARI MARGHERITA & C SNC, in persona Adunanza camerale del legale rappresentante pro ternpore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Vitelleschi 42, presso lo studio dell'Avvocato L T, rappresentata e difesa dall'Avvocato N C;
- con troricorrente - 20ze nonché contro 3S>9 ABBIGLIAMENTO EMME DI LUNARDI ARALDO & C SNC;
- intimata - avverso la sentenza n. 898/2018 della Corte di Appello di VENEZIA, depositata il 10/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere Dott. S G G.

FATTI DI CAUSA

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona (d'ora in poi, "CcI.M") ricorre, sulla base di un Unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 898/18, del 10 maggio 2018, della Corte di Appello di Venezia, che - accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla società P A S.n.c. di Lazzari Margherita & C., avverso la sentenza n. 3210/16, del 30 novembre 2016, del Tribunale di Verona - riconosceva alla predetta società il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n, 392, in relazione all'uso effettivo dell'immobile concesso in locazione, come determinatosi ai sensi dell'ad. 80 della stessa legge n. 392 del 1978. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver radicato un giudizio di convalida di sfratto per finita locazione, sul presupposto di aver validamente disdettato il contratto di lo:.,'azione ad uso conlmerciale concluso, i! 2 cni-i-nmhrn 1 00A rrtn 111.01 ...ve la società Abbigliamento Emme S.n.c. di Lunardi Araldo & C. La società intimata si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che la conduttrice doveva identificarsi in P A s.d.f. di Lazzari Margherita, poi variata in P A S.n.c. di Lazzari Margherita & C. (d'ora in poi, "P A"), della quale la CCIAA di Verona chiedeva, essendo a ciò autorizzata dal giudice, disporsi la chiamata in causa. Costituitasi in giudizio la società P A, il primo giudice in In enrirtia re% ri i t- ri r 1 " I e•nrel-rni-4-^ •-•ken ri i r+1 i .rn. l.C.1 V LÀ IGI I 1/4..9 1-11.3LIt-A-LLA \AJI &LI 1.11%..111(.11 ViCI scaduto dal 31 agosto 2014 (fissando per il rilascio il termine del 27 gennaio 2017), rigettando la riconvenzionale relativa all'indennità per perdita di avviamento proposta dalla terza chiamata. Esperito gravame da quest'ultima, il giudice di appello lo accoglieva parzialmente, riconoscendo il diritto della stessa all'indennità per perdita di avviamento, in base al combinato disposto degli artt. 34 e 80 della legge n. 392 del 1978, e dunque in relazione all'uso effettivo della "res locata".

3. Avverso la pronuncia della Corte lagunare ricorre per cassazione la CCIAA di Verona, sulla base - come detto - di un unico motivo.

3.1. Esso denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. e degli artt. 34 e 80 della legge n. 392 del 1978, per non avere il giudice di appello ritenuto inammissibile (per tardività, giacché sollevata solo in fase di gravame) la domanda di indennità per la perdita dell'avviamento, fondata su un uso diverso dell'immobile locato rispetto a quello pattuito in contratto. Si assume, infatti, che P A, solo appellando la sentenza del Tribunale scaligero, avrebbe denunciato, per la prima volta, che il decorso del termine decadenziale di tre mesi, di cui all'art. 80 della legge n. 392 de! 1978, ha determinato l'applicazione al rapporto locativo del regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile, con conseguente maturazione del diritto all'indennità per perdita dell'avviamento.Si duole, pertanto, che la Corte di Appello abbia disatteso l'eccezione di violazione dell'ad. 345 cod. proc. civ. il I n società Piazza ,A ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. In disparte, infatti, i profili di inammissibilità della nrnnnetn i mni ag nn-Annen tini mrsmmnf-r, e-hra In r-ennci 't-n di %/inin-7innes S.11.1%.1...1%.

4.4 III 11.04 11{.1

LIVI

41.11 VI IV 14 1...V11..J1.ÀI l..1 1.11 V IVILALIVII dell'art. 345 cod. proc. civ. risulta priva di specificità, visto che la prospettazione secondo cui la società già conduttrice - cfr. pag. 6 del ricorso - non avrebbe mai dichiarato di avvalersi dell'art. 80 della legge 27 luglio 1978, n. 392, risulta del tutto generica e omette di raccordare tale assunto con puntuali riferimenti agli atti della controparte (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 4 marzo 2005, n. 4741, P.v. .58159(1-01;
nonché, in motivazione, rass., Sez. Un., sent. '1.20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto), deve rilevarsi che siffatta censura risulta pure infondata. Nello scrutinarla, infatti, occorre muovere dalla constatazione che, effettivamente, in tema di mutamento di destinazione d'uso della cosa locata, "il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 80 legge 27 luglio 1998, n. 392, per mancato esercizio da nnri-cadI 1nd-3i-t-tre:A ricill'n-zinnn di rienl i r,irIrIs dI e-nni-rni-to %A I ntrn tret I I 11.4 5.. %.../ 11 VLIV I IS.. %A I V I VI L. IV% IV V 5«. I V 1..1 LA I. I I 5.1 V 5.1 mesi dall'avvenuta conoscenza, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, dovendo la parte interessata, nel sollevare l'eccezione, manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo dell'altrui pretesa, ricollegato dalla legge al decorso di in certo termine" (da I qtiMn, rACC, qP7. ord. 4 Agnctn 901 1 , n. 17005, Rv. 619486- 01). Ti nuclei-n C nr-hc, %.4,-‘-‘4 v is-4, %.1 V-1 n-n hn irca nhc, rincnricin-in V i i ILA 1.• li 1.0 I s...s..I..M.4LnJ v sebbene debba essere eccepita dalla parte che ne abbia interesse, "non richiede una formulazione solenne ed esplicita", in particolare chiarendo che a tanto risulta "sufficiente una linea difensiva che la presupponga in modo inequivoco" (Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2007, n. 14765, Rv. 598174-01). Orbene, l'evenienza da ultimo descritta è quella che ricorre ne! caso di specie, secondo quanto eme.rge dagli atti del giudizio, alla cui lettura questa Corte è abilitata, quale giudice del "fatto processuale", essendo stato dedotto un "error in procedendo" (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav., sent. 5 agosto 2019, n. 20924, Rv. 654799-01;
Cass. Sez.6-5, ord. 12 marzo 2018, n. 5971, Rv. 647366-01). La società terza chiamata in giudizio - effettiva conduttrice dell'immobile locato - ha, difetti, affermato, nella propria comparsa di costituzione in primo grado, di aver diritto "al pagamento di un'indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone di locazione (...) atteso che l'ente camerale ben era a conoscenza dell'utilizzo dell'immobile avendone accertato l'utilizzo fattone dal conduttore", facendo, per di più, esplicito riferimento - nelle note autorizzate del 15 novembre 2016, che precedettero l'emissione ccIrvi-nri-rm rtrimn _ "rIni-nren Ani 4-nrminc. Li 1/4..114 I 11-V i I-1.1 V i IJ III I IV y i ..-3V eisil di decadenza di cui al (...) citato art. 80 per mancato esercizio da parte del locatore dell'azione di risoluzione del contratto". Nessuna violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., pertanto, sussiste nel caso che occupa, come sostenuto invece dalla ricorrente, secondo cui la decadenza "de qua" sarebbe stata eccepita per la prima volta solo in appello.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi