Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/07/2018, n. 18913

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/07/2018, n. 18913
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18913
Data del deposito : 17 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo



1. F.A. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR), n. 288/38/10, che - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, formatosi sull'istanza del contribuente, del 13/05/2003, per il rimborso delle ritenute ai fini IRPEF, per gli anni d'imposta 1999 e 2000, ad opera del ministero degli affari esteri, sulle retribuzioni per l'attività di docenza, come supplente temporaneo, dal medesimo svolta presso scuole superiori e medie in Eritrea - accogliendo il gravame dell'Ufficio, ha riformato la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente.

Il giudice d'appello, ricondotto l'oggetto del contendere alla tassazione dell'assegno di sede o di altri simili emolumenti spettanti al personale italiano in servizio all'estero, ha negato il rimborso sottolineando come, ai sensi dell'art. 48 TUIR, al contribuente spettasse il solo sgravio del 50% dell'assegno di sede e che, invece, le rimanenti voci stipendiali (ad esempio: stipendio legato alla qualifica, tredicesima, ratei di ferie non godute etc.), dovessero essere interamente tassate.

Il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione



1. Primo motivo: "Nullità della sentenza per "omessa pronuncia" in violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).".

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciare sulla specifica questione, dal medesimo sollevata, volta a fare valere, nel caso di specie, il disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 3, comma 3, lett. c), (TUIR), in forza del quale doveva considerarsi escluso, dalla base imponibile dell'IRPEF, per gli anni d'imposta 1999 e 2000, il reddito derivante da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa come oggetto esclusivo del rapporto.



2. Secondo motivo: "Omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)".

Il ricorrente prospetta un vizio motivazionale della sentenza impugnata, con riferimento al thema dell'esclusione dell'assoggettamento a tassazione delle somme dal medesimo percepite a titolo di reddito da lavoro dipendente prestato all'estero, nel caso in cui la Corte ritenga di qualificare l'omessa pronuncia della CTR su tale questione come un'implicita decisione di rigetto.



3. Terzo motivo: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 3, comma 3, lett. c), nella versione vigente prima dell'abrogazione disposta dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 5, comma 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)".

Si denuncia l'errore della sentenza impugnata che, nel ritenere imponibili gli emolumenti percepiti dal contribuente in forza del rapporto di lavoro dipendente all'estero (in qualità di docente supplente in istituti scolastici medi e superiori, in Eritrea, nel biennio 1999-2000), avrebbe violato l'art. 3, comma 3, lett. c), cit., nella versione vigente ratione temporis, che, come suaccennato, esclude dalla base imponibile tale tipologia di redditi.



3.1. I tre motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

Premesso che dalla sentenza impugnata non risulta che il contribuente abbia fatto valere, in precedenza, la violazione del summenzionato art. 3, comma

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