Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/2012, n. 14351
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Il soggetto convenuto con azione di responsabilità dalla società già da lui amministrata, per inadempimento agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, è legittimato ad eccepire l'insussistenza del presupposto dei danni, dei quali sia stato chiamato a rispondere, ove deduca la non appartenenza effettiva al patrimonio sociale dei beni, dei quali gli si contesta la perdita, ed a provare, anche per testi e presunzioni, la simulazione assoluta dei negozi dismissivi, che ha concluso nella qualità di legale rappresentante della società, rilevando questi per il medesimo soggetto non quali fonti di obbligazioni, ma alla stregua di meri fatti giuridici, ed essendo egli legittimato ad eccepire la simulazione, ai sensi dell'art. 1417 cod. civ., quale terzo, la cui posizione giuridica subisce un pregiudizio in conseguenza della vicenda simulatoria.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F F M - Presidente -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. D C C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1710-2009 proposto da:
MANNO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso l'avvocato B M, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati F A, G C A, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
P V (c.f. PRLVNT51H50F2050), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso l'avvocato C M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M A, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1102/2008 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2012 dal Consigliere Dott. A S;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato A F che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato M. COSTA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Curatela del Fallimento della Manno s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Treviso con sentenza del 11 dicembre 1995, convenne in giudizio Valentina P, che aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società dall'atto di costituzione - sottoscritto dalla convenuta e dall'altro socio Immo Red, titolare di quota largamente maggioritaria - nel settembre 1984 sino alla revoca conseguente alla delibera dell'azione di responsabilità nel giugno 1994. Le imputava, tra l'altro, di avere concesso in comodato gratuito, con atto sottoscritto il 4 marzo 1985 e registrato, all'altro socio (e suo compagno di vita) un compendio mobiliare - costituito in gran parte da pregiati oggetti di antiquariato - che la società aveva acquistato, con contratto scritto e registrato, dal medesimo Red due mesi dopo la costituzione, di non averne chiesta la restituzione alla scadenza del termine quinquennale al Red, al quale anzi i beni stessi erano stati rivenduti con patto di riservato dominio al prezzo, mai riscosso, di lire 100 milioni, a fronte di un valore di circa un miliardo;con la conseguenza che, quando il Fallimento aveva fatto sequestrare i beni, solo una parte degli stessi - per un valore stimato di lire 234.570.000 - era stata recuperata.
La convenuta eccepì, al riguardo, che in realtà l'acquisto del compendio era stato escogitato al solo fine di sottrarre ai creditori personali del Red i beni, che infatti erano rimasti presso l'abitazione di Cortina del predetto, sì che nessun danno la società aveva in effetti subito in conseguenza dei negozi in questione. Il giudizio, interrotto per la chiusura del fallimento e riassunto dalla Manno s.r.l. in liquidazione, venne definito in primo grado con la condanna della P al risarcimento dei danni, liquidati in somma pari alla differenza tra il valore dell'intero compendio e quello della parte recuperata e venduta dal Fallimento, oltre al mancato guadagno per il comodato gratuito durato di fatto circa dieci anni.
Il gravame proposto dalla P - cui resistette la Manno s.r.l. formulando appello incidentale sulla liquidazione dei danni - è stato, per quanto qui ancora rileva, accolto dalla Corte d'appello di Venezia, che in riforma della sentenza di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento in relazione alle suddette condotte gestorie. La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di simulazione assoluta del contratto di acquisto dei beni mobili e dei successivi contratti di comodato e rivendita dei beni stessi al Red, desumendo la mera apparenza di tali contratti da un complesso di elementi indiziar gravi, precisi e concordanti, il cui utilizzo a tal fine non ha ritenuto precluso dal disposto degli artt. 1417 e 2729 cod. civ. attesa la qualità di terzo rivestita dalla P, la quale aveva sottoscritto i contratti stessi nella esclusiva qualità di legale rappresentante della società. Ha quindi concluso la Corte che la inala gestio imputata alla convenuta per la perdita di alcuni dei beni acquistati (peraltro risalente ad epoca successiva alla cessazione dalla carica della convenuta appellante), e per la mancata utilizzazione dei beni stessi, è insussistente, non avendo la società mai realmente acquistato la proprietà di tali beni. Avverso tale sentenza, depositata il 27 agosto 2008, la Manno s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste la P con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE