Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2017, n. 12846

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Il giudicato formatosi nel giudizio per il recupero dell’IVA sugli aiuti comunitari da restituire, perché indebitamente percepiti, non ha alcuna efficacia vincolante nel giudizio pendente relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione, non sussistendo tra i due processi un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica (che si ha esclusivamente allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro, condizionato, dipendente) che, solo, legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa. Nella sentenza del giudizio relativo al recupero dell'IVA sulla erogazione da restituire, infatti, non necessariamente può rinvenirsi l'accertamento della liceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato né, comunque, essa contiene un'affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento; d'altro canto, la sanzione amministrativa non è condizionata alla fondatezza, o meno, della pretesa relativa all'IVA sull'aiuto da restituire, bensì alla commissione di un illecito, il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione, con la conseguenza che la sentenza passata in giudicato nel primo giudizio non costituisce un presupposto o un elemento della fattispecie oggetto dell'altro.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2017, n. 12846
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12846
Data del deposito : 22 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 2846- 17 ESENTE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE R.G.N.28929/13 Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 12846 Dott. Stefano PETITTI - Presidente Rep. e I Dott. Ippolisto PARZIALE - Consigliere U. P. 18/10/2016 Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI - Consigliere Rel. Dott. Antonio SCARPA - Consigliere Sanzioni ha pronunciato la seguente amministrative - Aiuti comunitari per uve e mosti SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28929/13) proposto da: UB SE, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to Antonio Jannarelli del foro di Foggia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to IO Bertoni in Roma, via Flaminia n. 171;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
· controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 316 depositata il 2 maggio 2013. 2082/16 1 му Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito l'Avv.to IO Bertone (con delega orale dell'Avv. Antonio Giuliano Mario Jannarelli), per parte ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario IO Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO US UB con ricorso depositato il 26 luglio 2000, dinanzi al Tribunale di Foggia - Sezione distaccata di San Severo, quale responsabile in solido con la Cooperativa agricola delle Riforme Fondiarie, proponeva opposizione avverso due ordinanze ingiunzione, nn. 96 e 98 del 2000, emesse dall'Ispettorato Generale per la repressione delle frodi agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole, con le quali veniva condannato (in solido con la cooperativa) al pagamento degli importi, rispettivamente, di £.

1.141.207.325 e di £. 30.000.000, per aiuti comunitari indebitamente percepiti per le annate vinicole 1991 nella -1992 e 1993, che- resistenza dell'Amministrazione - con sentenza n. 86 depositata il 12.10.2007, veniva accolta, con annullamento di entrambe le ingiunzioni. In virtù di rituale appello interposto dal Ministero, la Corte di appello di Bari, nella resistenza dell'appellato, accoglieva il gravame e in riforma della decisione di prime cure, rigettava le opposizioni. A sostegno della decisione adottata la corte territoriale, ritenuta la tempestività dell'impugnazione proposta con atto di citazione notificato nel c.d. termine lungo, seppure depositato oltre il predetto termine, evidenziava che dalla verifica fiscale effettuata dalla G.d.F. emergeva la inattendibilità dei registri di lavorazione delle uve e dei mosti, perché le giacenze fisiche dei prodotti esistenti in loco non corrispondevano alle quantità contabilizzate;
inoltre, 2 my dalle agende private, sulle quali erano annotate le vendite degli anni in questione, molte traslazioni risultavano intervenute con la soc. US e IO di AF AN s.n.c., senza però che avessero ricevuto alcuna fatturazione, per cui non erano annotate contabilmente;
concludeva che dette operazioni configuravano ex se un caso di contabilità gravemente inattendibile, a prescindere dal quantum evaso a livello fiscale, accertato in sede tributaria, rilevando nella specie la immeritevolezza dell'aiuto comunitario. Quanto alla ingiunzione n. 98 del 2000, osservava che non vi era interesse dell'appellato ad eccepire la incompetenza per territorio dell'Autorità centrale ad emettere il suddetto provvedimento, giacchè il Ministero conservava una competenza funzionale su tutto il territorio, oltre a considerare che si trattava di pretesa contestata unitamente a quella di importo maggiore. Avverso la indicata sentenza della Corte di Bari ha proposto ricorso per cassazione il UB, sulla base di quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito l'Amministrazione con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente nel lamentare violazione o falsa applicazione dell'art. 325 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, deduce che la corte territoriale con scarne argomentazioni ha ritenuto l'osservanza delle forme prescritte per l'appello, proposto con atto di citazione, anzichè ricorso, oltre alla procedibilità del gravame, nonostante fosse stato proposto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza impugnata, depositata la sentenza di prime cure il 12.10.2006, richiesta la notificazione dell'atto di citazione in appello il 23.11.2007, iscritta la causa a ruolo solo il 29.11.2007, ormai scaduto il termine il 26.11.2007. Il mezzo non può trovare seguito. 3 my Occorre premettere che il ricorso oggetto del presente giudizio deve essere deciso sulla base della formulazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, quale risultante all'esito delle modificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, che ha reso appellabili le sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006 (nonché le ordinanze di cui all'art. 23, comma 5, della medesima legge, mentre sono rimaste ricorribili per cassazione le sole ordinanze emesse, inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 23, comma 1). È' noto, tuttavia, che il D.Lgs. n. 150 del 2011 ha disposto l'abrogazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, commi da 2 a 7 e artt. 22-bis e 23, e ha stabilito che i giudizi di

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