Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/2003, n. 8495
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3 0 / REPUBBLICA ITALIANA 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 SEZIONE TE ZA 08 composta dai Signori Presidente R.G. 1821/01 dott. G N. Consigliere rel. Rep. 2263 dott. M L P Cron. 18693 dott. M F Consigliere dott. G M Consigliere Ud. 21.1.2003 dott. M M C Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L A, L I, elettivamente domiciliati in Roma, Via San Tommaso d'Aquino n. 7, presso lo studio dell'avv. ги L G, difesi dall'avv. D T, giusta delega in atti. ricorrenti contro V F, V P, elettivamente domiciliati in Ro- ma, Via Fabio Massimo n. 60, presso lo studio dell'avv. Mario Pi- stolese, difesi dall'avv. A C, giusta delega in atti. controricorrenti nonché contro лон 2003 104/2003 Oggetto: Risarcimento danni Assitalia S.p.A. intimata avverso la sentenza n. 267/00 della Corte d'appello di Roma, emes- sa il 21 dicembre 1999 e depositata il 26 gennaio 2000 (R.G. 1262/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 gennaio 2003 dal relatore consigliere dott. M L P; udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Giuseppe Na- poletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo A L e I L convennero in giudizio, da- vanti al Tribunale di Latina, P V, F V e la S.p.A. Assitalia, dei quali chiesero la condanna al risarcimento dei ли danni subiti a seguito di incidente stradale. F V e la S.p.A. Assitalia chiesero il rigetto della domanda. Il Tribunale dichiarò F V responsabile esclusivo del sinistro e lo condannò, in solido con la S.p.A. Assitalia e Paolo V, al risarcimento dei danni in favore del solo Andrea Lucari- ni. Contro la sentenza propose appello F V, il quale chiese che fosse affermata la esclusiva responsabilità di Andrea L;fu disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di P V, che si costituì in giudizio;la S.p.A. Assitalia pro- pose appello incidentale, associandosi alle conclusioni di Fernando 2 V. A L e I L resistettero alle impugna- zioni. La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della senten- za di primo grado, dichiarò che la responsabilità dell'incidente era da attribuire ad entrambi i conducenti, i quali vi avevano contri- buito in ragione del 50% ciascuno;dichiarò inammissibile perché tardivo l'appello della S.p.A. Assitalia;compensò per metà le spese del giudizio, condannando A L e I L alla ri- fusione dell'altra metà in favore di F V, di Paolo Vitto- ri e della S.p.A. Assitalia. Per la cassazione della suddetta sentenza hanno proposto ri- corso A L e I L. neu Hanno resistito con controricorso P V e Fernando V, mentre la S.p.A. Assitalia non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione In ordine alla determinazione della responsabilità del sinistro la sentenza impugnata così motiva: «Osserva la Corte che la dinamica dell'incidente appare ri- costruibile con sufficiente attendibilità sulla base della relazione di servizio della polizia stradale di Latina, dei rilievi planimetrici al- legati e delle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado. L A, alla guida dell'autovettura Fiat 500 tg. LT 123912, percorreva la Via Bruxelles con direzione Via Bachelet- Viale Kennedy. Giunto all'incrocio con Via Polonia, effettuava la 3 svolta a sinistra per immettersi in tale via, e veniva a collisione con la vettura Alfa Romeo 2000 tg. LT 371281 che sopraggiungeva dal senso contrario di marcia. Il Tribunale, soprattutto sulla scorta delle deposizione rese dai testi indotti dal L, ritenuto che la vettura Alfa Romeo effettuò dapprima una manovra di doppio sor- passo che la portava ad invadere la corsia di sinistra e poi rientrò nella sua corsia a velocità assai sostenuta, come indicano le tracce di frenata e la violenza dell'urto contro la Fiat 500, ha attribuito all'appellante la responsabilità esclusiva dei sinistro, escludendo un comportamento colposo del L, che a parere del giudice di primo grado non poteva essere in grado di avvertire la presen- za della vettura condotta dal V, in considerazione della ele- vata velocità di quest'ultima. ли Ritiene la Corte che la motivazione della sentenza del Tribu- nale di Latina non appare interamente condivisibile. Innanzitutto non può dirsi in alcun modo dimostrato che la vettura guidata dal V stesse eseguendo un doppio sorpasso, in quanto tale circo- stanza, se affermata dai due testi indotti dall'attore, è smentita da un altro teste (tale Barboni Claudio) che si trovava a viaggiare su un'auto che seguiva l'Alfa Romeo condotta dall'appellante, e nes- sun elemento autorizza a ritenere che quest'ultima testimonianza non sia veritiera, ma anzi per la sua particolare posizione si do- vrebbe ritenere che il teste si sia trovato nella condizione di segui- re più accuratamente la dinamica del sinistro. È indubbio peraltro che F V procedeva a velocità oltremodo eccessiva, non adeguata alla situazione dei luoghi (centro abitato e prossi- mità di incroci). Se infatti si considera che tale veicolo lasciò pri- ma dell'urto tracce di frenata per circa 12 metri, e che nonostante ciò l'urto fu violento, tanto da proiettare la Fiat 500 contro il mu- retto del marciapiedi e da farla salire sul marciapiedi stesso, men- tre l'Alfa Romeo continuò la sua corsa fino a salire anch'essa sul marciapiedi e ad urtare nuovamente la Fiat 500 oltre che un palo della illuminazione pubblica, tutto ciò sta inequivocabilmente a si- gnificare che l'andatura del mezzo guidato dal V era più che elevata e niente affatto consona alle norme del codice stradale che impongono, in presenza di crocevia, l'obbligo di una velocità par- ticolarmente moderata (art. 102 Codice Stradale 1953). си Esaminando ora la condotta di A L, conducente la Fiat 500, si osserva che questi effettuò una manovra di svolta a sinistra che lo portava ad impegnare l'opposta corsia di marcia e a suo carico vi era l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli ivi transitanti, a norma dell'art. 104 comma 9 Codice Stradale 1953 in vigore al momento del fatto. Non appare accettabile la conclusione del Tribunale di Latina, secondo cui l'eccessiva velocità dell'Alfa Romeo avrebbe impedito al L di rendersi conto del soprag- giungere di tale veicolo, in quanto dall'esame della planimetria allegata alla relazione della Polizia Stradale si evince che il tratto di strada interessato dall'incidente presenta ampia visibilità, e proprio il fatto che il V percorreva la sua corsia ad andatura elevata e spostato sulla sinistra, come testimonia l'inizio delle S tracce di frenata del mezzo, doveva rendere ben visibile tale auto ed imporre quindi al L l'obbligo di dargli la prescritta pre- cedenza. Né può sostenersi che quest'ultimo avesse già quasi com- pletamente ultimato la manovra di svolta di sinistra, in quanto nella planimetria il punto d'urto è situato poco oltre la metà della carreggiata percorsa dall'Alfa Romeo, a metri 3,30 dall'imbocco della strada laterale sinistra dove voleva immettersi il L. Per tutto quanto esposto appare logico sostenere che en- trambi i conducenti, sia il L che il V, hanno tenuto un comportamento gravemente imprudente ed in violazione delle norme del codice stradale (e al riguardo appare utile segnalare che entrambi furono contravvenzionati dalla Polizia Stradale, il primo per omessa precedenza e il secondo per eccesso di veloci- лис tà), e che sia l'una che l'altra condotta colposa hanno avuto un pe- so determinante della causazione del sinistro, per cui appare equo attribuire a ciascuno di loro una pari responsabilità del 50%. Da parte dei ricorrenti si denuncia, con il primo motivo, vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Si deduce in particolare che: erroneamente era stata ritenuta l'attendibilità del teste Clau- dio Barboni, le cui dichiarazioni presentavano elementi di contrad- dittorietà; -non erano state considerate le contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni spontaneamente rese da F V e la deposi- 6 zione di C B; - la tesi dell'ampia visibilità del tratto di carreggiata da parte di A L era smentita dalla planimetria cui la stessa Corte di merito aveva fatto riferimento; -·la identificazione del punto d'urto effettuata dalla Corte d'appello era frutto di erronea valutazione dei rilievi planimetrici; non era stata data alcuna considerazione al fatto che Fer- nando V avrebbe potuto evitare l'incidente se solo avesse avuto una sufficiente capacità di guida, mentre egli si era posto, contro il divieto di legge, alla guida di un veicolo di potenza supe- riore a 50Kw/t, sebbene in possesso soltanto di «foglio rosa». Il motivo non può trovare accoglimento. ми La denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.p., del vizio della sentenza non conferisce, infatti, alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa bensì solo quello di controllare sotto il profilo logico-formale e della cor- rettezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva che alla cassazione della sentenza per vizi della motivazione si può giungere quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulti dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente o illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte. In sostanza con il motivo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non 7 può farsi valere, come pretendono i ricorrenti, la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al con- vincimento della parte ed in particolare non può proporsi un prete- so migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisti, poiché tali aspetti di giudizio, essendo interni all'ambito della discreziona- lità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possi- bili vizi dell'iter formativo di tale convincimento, di modo che sono estranei al suddetto motivo di ricorso, che altrimenti si risolverebbe in una istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito. Con il secondo motivo si denuncia che erroneamente la Corte Au d'appello ha condannato A L e I L alla rifu- sione delle spese in favore della S.p.A. Assitalia, la quale era soc- combente per effetto della dichiarata inammissibilità del suo ap- pello incidentale. La censura è infondata, giacché la S.p.A. Assitalia non pote- va essere considerata parte soccombente;infatti, essa era litiscon- sorte necessaria, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, e pertanto la sua posizione era legata a quella della parte il cui ap- pello era stato accolto parzialmente. I ricorrenti devono essere condannati alla rifusione delle spe- se in favore dei resistenti F V e P V.