Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2023, n. 04250

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2023, n. 04250
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04250
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTEnel procedimento a carico di: RA LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/04/2022 del TRIB. LIBERTA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Trieste ha parzialmente riformato, sostituendo alla custodia in carcere gli arresti domiciliari, l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di CI DO emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine il 9 aprile 2022 per il reato di detenzione illegale di più armi comuni da sparo (artt. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895) e ricettazione delle stesse (art. 648 cod. pen.), commessi in Trivignano Udinese il 7 aprile 2022. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con unico motivo, in cui deduce vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto sarebbe stato illogico aver valorizzato nella ordinanza di sostituzione della misura, ai fini del giudizio sulla idoneità degli arresti domiciliari, la circostanza che le armi rinvenute non fossero detenute dall'indagato presso la propria abitazione ma in altro locale in disponibilità dello stesso, perché ciò che conta è la disponibilità in capo all'indagato anche di tale locale, e perché comunque le chiavi di tale locale erano detenute all'interno dell'abitazione in cui il Tribunale ha disposto gli arresti domiciliari. Sarebbe, inoltre, mancata nella ordinanza impugnata ogni valutazione su altri oggetti rinvenuti nel corso della perquisizione (ricetrasmittenti, passamontagna, parrucche) da cui emergeva un pericolo di reiterazione del reato molto più difficile da contenere rispetto a quanto valutato dalla ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. Giovanni Di Leo, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La prima parte del motivo, in cui si contesta che sia stato attribuito rilievo decisivo

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