Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1262
Sentenza
15 febbraio 1999
Sentenza
15 febbraio 1999
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Massime • 1
La spedizione per mezzo del servizio postale dell'atto introduttivo del giudizio (nella specie: un atto di opposizione ad ordinanza - ingiunzione emanata ai sensi della legge n. 689 del 1981) - sia esso citazione o ricorso - alla cancelleria del giudice dinanzi al quale si propone la domanda integra un'attività non prevista, in via generale (salva l'espressa eccezione rappresentata dall'art. 134 disp. Att. Cod. proc. civ.), dall'ordinamento, per il "deposito in cancelleria" dell'atto medesimo e, quindi, sia per la valida costituzione in giudizio dell'attore, sia per la conseguente iscrizione della relativa causa nel ruolo generale civile. Da ciò discende che essa sia radicalmente inidonea ad investire validamente il giudice della cognizione e della decisione, avente ad oggetto la domanda contenuta nella citazione o nel ricorso.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'MA LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 504, presso l'avvocato ANTONIO PIGNATELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO;
- intimato -
avverso il provvedimento della Pretura di GROSSETO, depositato il 30/08/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/98 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pignatelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto
- che, con ordinanza-ingiunzione n.7211/N-II sett. dep. del 15 giugno 1996, notificata l'11 luglio 1996, il Prefetto della Provincia di Grosseto irrogò ad LI D'MA la sanzione pecuniaria amministrativa di £.
1.080.000 per la violazione dell'art.142 comma 9 d.lgs n.285 del 1992, nuovo codice della strada;
- che,
avverso tale provvedimento, la D'MA propose ricorso in opposizione al Pretore circondariale di Grosseto, con atto spedito a mezzo del servizio postale in data 24 luglio e pervenuto al predetto Ufficio giudiziario il successivo 27 luglio 1996;
- che il Pretore adito, con decreto del 30 agosto 1996, dichiarò inammissibile il ricorso, osservando che il sistema prefigurato dagli artt. 22 ss. della legge n.689 del 1981 non prevede la proposizione del ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione a mezzo del servizio postale;
- che, avverso tale provvedimento, la D'MA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
- che il Prefetto di Grosseto, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
Considerato in diritto
- che, con il primo motivo ( con cui deduce "violazione degli artt. 22-23 L.24.11.81 n.689 anche in relazione agli artt. 23-25 della Carta Costituzionale ed agli artt. 12 e segg. delle preleggi"), la ricorrente sostiene che dal sistema del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione non si desumerebbe alcuna regola che vieti la proposizione del ricorso a mezzo del servizio postale e, soprattutto, che preveda la sanzione dell'inammissibilità per una siffatta introduzione del giudizio medesimo;
- che, con il secondo motivo ( con cui deduce "violazione dell'art. 57 c.p.c. dell'art. 38 disp.att. c.p.c o L.
7.2.79 n.59 nonché della legge sull'ord. delle cancellerie 23.10.1960 n. 1196;
motivazione inesistente o contraddittoria sopra un punto decisivo della controversia" ), la ricorrente sostiene che il Pretore avrebbe esorbitato dalle sue attribuzioni, attestando - in carenza di eccezione di controparte - la mancata ricezione del ricorso, nonostante che il Cancelliere avesse attestato il deposito del ricorso medesimo e formato il relativo fascicolo d'ufficio;
- che il ricorso deve essere respinto sulla base delle seguenti considerazioni: A)- Questa Corte ha già affrontato identica questione - e cioè, se il ricorso ex art. 22 della legge n.689 del 1981 possa essere proposto al pretore anche a mezzo del servizio postale - in due casi identici al presente: la prima sentenza (n.3137 del 1992) ha affermato che il ricorso in opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non può essere proposto al pretore competente a mezzo del servizio postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria di detto giudice con consegna "a mani" del cancelliere, tenuto conto che tale deposito - mancando nel sistema del processo di opposizione delineato dagli artt. 22-23 della legge n.689 del 1981 disposizioni derogatorie delle regole generali - costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto introduttivo del giudizio, e che, inoltre, il deposito medesimo è effettuabile a mezzo del servizio postale solo in presenza di una specifica norma che preveda le relative modalità (quale l'art. 134 disp.att.cod.proc. civ., inerente al deposito del ricorso e del controricorso nel giudizio di legittimità a mezzo della posta, che, in quanto norma eccezionale, non può essere suscettibile di interpretazione analogica), e che l'art. 23