Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 28/04/2023, n. 11298

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 28/04/2023, n. 11298
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11298
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 6322/2020R.G. proposto da NESTLER COMBUSTIBILI E SERVIZI s.r.l. (già BLC Combustibili s.r.l. e già Bartolomeo La Cava Combustibili s.r.l.) , rappresentata e difes a da gli avvocat i prof. G M e G P P, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Piazza d’Aracoeli n. 1, giusta procura speciale in calce alricorso;
–ricorrente –

Contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Sicilia – sezione staccata di Messina n. 4268 / 1 0 / 20 19 , depositata il 4.07.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal Consigliere T H.

RILEVATO CHE

Oggetto: Tributi–Avviso di pagamento –Accisa– Ordinanza interlocutoria - La CTP di Messina rigettava il ricorso proposto da lla Bartolomeo La Cava Combustibili s.r.l., contro l’ a vviso di pagamento n. 1239, notificato in data 26.01.2011, riguardante il recupero dell’ accisa su prodotti energetici, in relazione ad un rifornimento di carburante, effettuato nel porto di Messina il 18 giugno 2007 sull’imbarcazione “Force Blue”;
- c on la sentenza indicata in epigr afe , la Commissione tributaria regionale della Sicilia –sezione staccata di Messina rigettava l’appello proposto dalla predetta contribuente,rilevando che : - era pacifico che l’imbarcazione “Force Blue”, dopo avere effettuato nel 2007 un rifornimento di gasolio (bunkeraggio) presso il porto di Messina, si era diretta verso il porto di Tropea (CZ) e non verso un porto extracomunitario;
la società, inoltre, non aveva dimostrato nemmeno che detta imbarcazione era iscritta nel Registro Internazionale di immatricolazione delle navi adibite esclusivamente a traffici internazionali, come previsto dall’art. 1 del d.l. n. 457 del 1997, non essendo sufficiente la copia del Certificato rilasciato dal “Cayman Island Shipping Registry” , dal quale si evinceva solo che la “Force Blue” era classificata come “Commerciale vessel”, ma non era possibile stabilire se l’imbarcazione fosse effettivamente utilizzata per attività commerciali;
- il regime di esenzione dal pagamento dell’accisa in materia di bunkeraggio è riservato, a norma del punto 3 della Tabella A del TUA alle sole imbarcazioni da diporto italiane e comunitarie ad uso commerciale;
- non potendosi classificare detta imb arcazione come nave mercantile, la stessa doveva essere considerata u n natante da diporto, che non aveva titolo per beneficiale dell’esenzione prevista in materia di accisa, riservata ex art. 254 TULD alle sole unità da diporto, dirette verso un porto este ro, a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all’imbarco;
- la BLC Combustibili s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi , illustrati con memoria ;
-l’ADM resiste va all’impugnazione . CONSIDERATO CHE -Con il primo motiv o , la ricorrente de nuncia l a violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 6 TUA, con il quale era stata eccepita la mancanza di responsabilità della società ricorrente per il pagamento della accisa, ascrivibile esclusivamente alla ENI s.p.a./Raffinerie Milazzo, in qualità di titolare del deposito fiscale mittente, rimasta in possesso del carburante sino alla sua introduzione nei serbatoi dell’imbarcazione;
- con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 6 del TUA , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che la società ricorrente, in qualità di proprietaria del prodotto, fosse anche responsabile del pagamento dell’accisa, mentre tale responsabilità grava va esclusivamente sul titolare del deposito fiscale mittente, non avendo la BLC prestato alcuna garanzia per il pagamento dell’imposta in relazione all’operazione di bunkeraggio contestata, in relazione alla quale, peraltro, la predetta società svolgeva solo il r uolo di trader , con consegna diretta al cliente finale, senza mai avere la disponibilità materiale del prodotto;
- con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della tabella A, n. 3, del TUA, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la CTR : 1) ha erroneamente escluso l’applicabilità del regime di esenzione delle accise, in quanto la “Force Blue” era iscritta nel registro navale delle Isole Cayman e non di uno Stato comunitario, mentre l’unica limitazione per beneficiare dell’esenzione dall’accisa, come ha precisato anche la giurisprudenza unionale, è che l’imbarcazione non sia utilizzata a fini privati da diporto, non potendo essere previste ulteriori restrizioni, quali lo Stato di bandiera dell’imbarcazione rifornita;
2) ha errato nel qualifica re detta imbarcazione come “nave ad uso privato da diporto, non destinata ad attività commerciale”, sulla base di meri elementi formali e della mancanza di c ondizioni (iscrizione nel Registro Internazionale delle navi adibite a traffici commerciali internazionali) non previste dal TUA, mentre avrebbe dovuto fare riferimento esclusivamente alla nota n. 1 della Tabella A, n. 3 del TUA, che definisce l’imbarcazione privata da diporto quella utilizzata “per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso”, effettuando un accertamento di fatto circa l’effettivo impiego della “Force Blue” , di proprietà della società Autumn Sailing Limited, in attivi tà commerciali, ampiamente dimostrato nei gradi di merito, con conseguente inapplicabilità dell’art. 254 TULD;
- con istanza del 25.01.2023, depositata in via telematica, la ricorrente ha chiesto il rinvio della causa, per la sua trattazione in pubblica udienza, previa riunione ex art. 374 cod. proc. civ. con i procedimenti pendenti R.G. n. 15962/21, n. 348/2022 e n. 20631/22, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, in quanto la causa R.G. n. 15962/21, in cui la Nestler è controricorrente, r iguarda il regime di non imponibilità IVA in ordine alla medesima operazione di rifornimento del 18.06.2007 , mentre le altre due riguardano il regime di esonero dall’accisae di non imponibilità IVA in relazione ad alcune operazioni di rifornimento della stessa imbarcazione (nella causa R.G. n. 348/2022 anche in relazione al rifornimento del 18.06.2007), ma con riferimento ad altri soggettipassivi;- preliminarmente va rilevato che , per la complessità delle questioni prospettate, non sussistono i presupposti previsti per la trattazione della presente controversia in adunanza camerale, essendo altresì opportuna la trattazione congiunta della stessa con i procedimenti R.G. n. 15962/21, n. 348/2022 e n. 20631/22, sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza;
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