Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2024, n. 11399

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Il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare anche questioni di diritto che sorgono nei procedimenti cautelari ante causam o in corso di causa.

In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell'ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2024, n. 11399
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11399
Data del deposito : 29 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 13777/2023 Numero sezionale 22/2024 Numero di raccolta generale 11399/2024 Data pubblicazione 29/04/2024 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A IMMIGRAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 13777/2023 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Cron. SEZIONI UNITE CIVILI Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 30/01/2024 PASQUALE D'ASCOLA - Presidente Aggiunto - P B VGILIO - Presidente di Sezione - R G A FASCA - Presidente di Sezione - L O - Presidente di Sezione - G M S - Consigliere - M M L - Rel. Consigliere - FRIZIA GARRI - Consigliere - M D M - Consigliere - A G - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n. 13777-2023, disposto dal Tribunale di Bologna con ordinanza emessa l'11/06/2023 nel procedimento (r.g. 5751/2023) tra: A A, rappresentato e difeso dall'avvocato F R;
e COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI'- CESENA - MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2024 dal Consigliere M M L;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 1 Numero registro generale 13777/2023 Numero sezionale 22/2024 Numero di raccolta generale 11399/2024 Data pubblicazione 29/04/2024 Generale LUISA DE RENZIS e dell'Avvocato Generale RITA SANLORENZO, che si è riportato alle conclusioni scritte ed ha chiesto dichiararsi l'ammissibilità del ricorso, previa enunciazione dei principi di diritto indicati nelle conclusioni scritte;
uditi l'avvocato Francesco Roppo e l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia.

FATTI DI CAUSA

1)-Con l'ordinanza in esame il tribunale di Bologna ha sollevato rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. con riferimento all'istanza proposta da A A ai sensi dell'art. 35 bis, quarto comma del D.lvo n. 25/2008, diretta alla sospensione della decisione adottata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. La Commissione aveva rigettato il ricorso per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 28 ter primo comma lett. b) D.Lvo n. 25/2008, trattandosi di richiedente proveniente da Paese sicuro. Il ricorrente, impugnando la decisione dinanzi al tribunale bolognese, aveva eccepito che il provvedimento impugnato doveva ritenersi automaticamente sospeso attesa la irregolarità della procedura accelerata adottata dalla Commissione, procedura espressamente prevista dall'art. 28 bis del predetto decreto legislativo. In particolare, evidenziava il superamento dei tempi previsti dalla norma invocata per la audizione del richiedente e l'emissione del provvedimento.

1.a) -Il tribunale bolognese, oltre alla irregolarità temporale denunciata e ritenuta pacificamente verificatasi, rilevava ulteriormente, quale vizio della procedura accelerata, la mancata emissione e tempestiva comunicazione del provvedimento del Presidente della Commissione territoriale. 2)-In tale contesto il tribunale, richiamate le norme applicabili al caso in esame, interpretate con differenti indirizzi tra i giudici del merito, riteneva sussistenti i presupposti per adire il Giudice di legittimità, in sede di rinvio pregiudiziale per porre il seguente quesito: “se, in caso di soggetto proveniente da paese di origine sicuro, il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 ter, D.Lvo n. 2 Numero registro generale 13777/2023 Numero sezionale 22/2024 Numero di raccolta generale 11399/2024 Data pubblicazione 29/04/2024 25/2008 emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale senza previa adozione di una regolare procedura accelerata di cui agli artt.28 e 28 bis D.Lvo. n. 25/2008, determinata con provvedimento del presidente in seguito a esame preliminare, tempestivamente comunicato dalla Commissione al richiedente asilo, e con rispetto dei termini prescritti dall'art.28 bis D.Lvo.n. 25/2008, dia luogo o meno a sospensione automatica ai sensi dell'art.35 bis, terzo comma D.Lvon. 25/2008”. 3)-L'ordinanza, preliminarmente interrogandosi sull'ambito di operatività del rinvio pregiudiziale, riteneva ammissibile tale istituto anche nelle ipotesi in cui la questione giuridica pregiudizialmente posta possa essere dirimente ai fini dell'adozione di una decisione interlocutoria che non incida in via diretta sulla questione di merito, pur se lo strumento processuale in questione sia previsto dall'art. 363 bis c.p.c. solo qualora la questione posta sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio. Valutava positivamente tale possibilità per plurime ragioni, tra le quali il riferimento letterale alla necessità della questione rispetto alla definizione del giudizio e non alla “decisione” e dunque a modalità definitorie, anche stragiudiziali o conciliative, per le quali poteva risultare incisiva la determinazione interlocutoria in punto di rito, quale quella in esame. Il tribunale riteneva inoltre determinante la decisione sulla sospensione anche rispetto al giudizio di merito, posto che la domanda di protezione internazionale non ha possibilità di essere accolta (art. 2 D.lvo n.251/2007) se, con accertamento ex nunc al momento della decisione, il richiedente risulti tornato nel paese di origine, cosa che accadrebbe in ipotesi di mancata sospensione del provvedimento amministrativo. 4)-L'ordinanza riteneva quindi ammissibile il nuovo strumento anche al fine di accertare se la sospensione del provvedimento amministrativo emesso dalla Commissione territoriale consegua automaticamente in caso di vizio nella procedura accelerata, poichè la presenza di difetti procedurali determina il ripristino della trattazione 3 Numero registro generale 13777/2023 Numero sezionale 22/2024 Numero di raccolta generale 11399/2024 Data pubblicazione 29/04/2024 in sede ordinaria, con la conseguente operatività del principio stabilito dall'art 35 bis D.lvo n. 25/2008, secondo cui “ La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato” . 5)- Quanto al merito della questione, il tribunale evidenziava la disciplina applicabile nel richiamato art. 35 bis terzo comma del D.lvo n. 25/2008 secondo cui, per quel che qui rileva, “La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto (……) c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e);
d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28- bis, comma 1, lettera b). Richiamava, altresì, la disciplina dell'art. 28 bis di cui al medesimo decreto legislativo, relativo alla procedura accelerata, applicata, nel provvedimento di manifesta infondatezza adottato dalla Commissione territoriale, trattandosi di richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura.

5.a) -Il tribunale evidenziava inoltre come la disposizione, richiamata dalla lettera d) dell'art. 35-bis, ossia l'articolo 28-bis, comma 2, lettere c), titolata “Procedure accelerate” prevede che si applichi tale procedura al “richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro, ai sensi dell'articolo 2-bis”. Come rilevato dall'ordinanza di remissione, “le lettere c) e d) dell'art. 35-bis richiamano, curiosamente, la medesima fattispecie della provenienza da paese di origine sicuro” 5.b) -Quanto alla proceduta accelerata, il tribunale sottolineava che la direttiva europea non contiene una definizione di “procedura accelerata”, né una definizione è altrimenti rinvenibile a livello internazionale. Al riguardo l'art. 28, comma 1, dispone che “Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati 4 Numero registro generale 13777/2023 Numero sezionale 22/2024 Numero di raccolta generale 11399/2024 al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai Data pubblicazione 29/04/2024 sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente”. L'art. 28-bis (titolato «Procedure accelerate»), al comma 2, prevede che “La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni nei seguenti casi: (…) c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis;
d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter;
(…)”. La disciplina della procedura accelerata, sopra indicata, si limita, dunque, ad una fase di avvio e alla previsione di termini brevi. 6)-Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il giudice del rinvio rilevava che in ordine alla questione rimessa alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c. la giurisprudenza di merito delle sezioni specializzate era sostanzialmente divisa, essendo rinvenibili tre diversi orientamenti così sintetizzabili: 6.1) secondo un primo indirizzo, il mancato rispetto dei requisiti previsti per la procedura accelerata (da seguire, per quanto attiene alla questione in esame, in caso di ricorrente proveniente da paese di origine sicura) preclude la possibilità che della stessa si producano gli effetti, con la conseguenza che, per quel che rileva in questa sede, non vi sia alcuna deroga alla regola della sospensione automatica conseguente alla proposizione del ricorso avverso il provvedimento di rigetto;
6.2)- un secondo indirizzo, muovendo dal rilievo che il decreto legge n. 113 del 2018, introducendo l'art. 28-ter, ha

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