Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/05/2022, n. 15979
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In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti per danno erariale diretto all'ente pubblico socio è configurabile anche qualora la partecipata non abbia natura di società "in house providing", poiché la previsione dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016 non riveste una portata delimitatrice o abrogatrice della comune responsabilità contabile.
In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli enti pubblici soci e gli amministratori della società partecipata, che rappresenta l'elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale; tale giurisdizione va, pertanto, esclusa ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori, o ad altri soggetti investiti di cariche sociali, la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio.
In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 15248/2020 Numero sezionale 223/2022 Numero di raccolta generale 15979/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: società a partecipazione pubblica – sostegno finanziario dagli enti pubblici partecipanti – controlli - azione di responsabilità per danno erariale verso gli amministratori della società e quelli degli enti pubblici – giurisdizione - questioni LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N. 15248/20 Ud. 10.5.2022 Composta dai Magistrati S.U. ANGELO SPIRITO - Primo Presidente F.F. – ANTONIO MANNA - Presidente Sezione – ORONZO DE MASI - Consigliere - M FERRO - Rel. Consigliere - A GUSTI - Consigliere – CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - R M -Consigliere- CATERINA MTA - Consigliere - LOREDANA NAZZICONE -Consigliere- Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 15248-2020 proposto da: Numero registro generale 15248/2020 Numero sezionale 223/2022 Numero di raccolta generale 15979/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, domiciliato in Roma, via Baiamonti n.25;
- ricorrente -
contro
M GIOVANNI, rappr e dif. dall'avv. E M emanuele.montelione@avvocatiperugiapec.it, elett dom. presso lo studio dell'avv. M P, in Roma, via Crescenzio n.82, come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
STELLA GILBERTO, rappr e dif. dall'avv. E M emanuele.montelione@avvocatiperugiapec.it, elett dom. presso lo studio dell'avv. M P, in Roma, via Crescenzio n.82, come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
CHIANELLA GIUSEPPE, rappr e dif. dall'avv. Giovanni Ranalli giovanni.ranalli@ordineavvocatiterni.it, elett dom. presso lo studio, in Roma, via Panama n. 86, come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
VIOLA FRANCO ETTORE, rappr e dif. dagli avv. Paolo Gianolio paologianolio@mantova.pecavvocati.it e Orlando Sivieri orlandosivieri@ordineavvocatiroma.org, elett dom. presso lo studio del secondo in Roma, via Cosseria n.5, come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
ALLEGRINI SANDRA, RASIMELLI GIAMPIERO, MANINI MAURIZIO, BACCHETTA LUCIANO, BALDELLI LUCA, BECCHETTI GIANFRANCO, BRAVI STEFANO, CAPITANI MASSIMILIANO, FUGNANESI GIAMPIERO, LEONELLI GIACOMO LEONELLO, ZAMPA LAURA, SECONDI LUCA, GRANOCCHIA FRANCO, CARLOIA VALTER, BASTIOLI ENRICO, ARMILLEI TEODORO, rappr e dif. dall'avv. Giovanni Tarantini giovanni.tarantini@avvocatiperugiapec.it e dall'avv. Donato Antonucci donato.antonucci@avvocatiperugiapec.it e dall'avv. Paolo Sportoletti paolo.sportoletti@avvocatiperugiapec.it, così elett. dom., come da procura in calce all'atto ricorso n.15248/2020 - sez. S.U. Ud. 10.5.2022 pagina 2 di 24 Numero registro generale 15248/2020 Numero sezionale 223/2022 Numero di raccolta generale 15979/2022 Data pubblicazione 18/05/2022
- controricorrenti -
ROMETTI SILVANO, rappr e dif. dall'avv. Alarico Mariani Marini alarico.marianimarini@avvocatiperugiapec.it, elett dom. presso lo studio dell'avv. Luisa Gobbi, in Roma, via Ennio Quirino Visconti n.103, come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
SUNZINI PIERO, rappr e dif. dall'avv. Daniele Spinelli daniele.spinelli@avvocatiperugiapec.it, elett dom. presso lo studio, in Roma, piazza dell'Orologio n.7, come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
DE PAOLIS DANTE, rappr e dif. dall'avv. Francesco A. De Matteis francescoaugusto.dematteis@avvocatiperugiapec.it e Marcello Cardi marcello.cardi@ordineavvocatiroma.org, elett dom. presso lo studio del secondo, in Roma, viale B.Buozzi n.51, come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
CASCIARI CARLA, rappr e dif. dall'avv. M R mario.rampini @avvocatiperugiapec.it e G C giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org, elett dom. presso lo studio del secondo, in Roma, via Cicerone n.44, come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
PAPARELLI FABIO, rappr e dif. dall'avv. M R mario.rampini @avvocatiperugiapec.it e G C giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org, elett dom. presso lo studio del secondo, in Roma, via Cicerone n.44, come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
CAPORIZZI LUCIO, rappr e dif. dall'avv. F M F francescomaria.falcinelli@avvocatiperugiapec.it così elett dom., come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
SBARZELLA SERGIO, rappr e dif. dall'avv. M M michele.mascolo@pec.it, elett dom. presso lo studio Malena & Associati, in Roma, via Ovidio n.32, come da procura in calce all'atto ricorso n.15248/2020 - sez. S.U. Ud. 10.5.2022 pagina 3 di 24 Numero registro generale 15248/2020 Numero sezionale 223/2022 Numero di raccolta generale 15979/2022 Data pubblicazione 18/05/2022
- controricorrente -
BARTOLINI ANTONIO, rappr e dif. dall'avv. A P andrea.pierini@avvocatiperugiapec.it e dall'avv.A B alessandro.bovari@avvocatiperugiapec.it, elett dom. presso lo studio dell'avv. A M, come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
ADRIANI DELIA, MAZZONI STEFANO, rappr e dif. dall'avv. L M laura.modena@avvocatiperugiapec.it, come da procura in calce all'atto
- controricorrenti -
VINTI STEFANO, rappr e dif. dall'avv. L G luciano.ghirga@avvocatiperugiapec.it, elett dom. presso lo studio dell'avv. C D v, in Roma, via Vittorio Bachelet n.12, come da procura a margine dell'atto
- controricorrente -
ROSSI GIANLUCA, rappr e dif. dall'avv. Alessandro Formica alessandro.formica@avvocatiperugiapec.it, così elett. dom., come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
PETRONI RICCARDO, avvocato, in proprio, riccardo.petroni@avvocatiperugiapec.it, elett. dom. presso lo studio in Roma – Ostia, via Quinto Aurelio Simmaco, n.7 (studio avv. Nicola Neri nicolaneri@ordineavvocatiroma.org) -controricorrente- RIOMMI VINCENZO, rappr e dif. dall'avv. Eugenio Francesco Schlitzer e.f.schlitzer@pec.it, elett. dom. presso lo studio, in Roma, Largo Generale Gonzaga del Vodice n.4, come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
CECCHINI FERNANDA, rappr e dif. dall'avv. Nicola Pepe nicola.pepe@avvocatiperugiapec.it, elett. dom. presso lo studio in Roma, Largo Generale Gonzaga del Vodice n.4, come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
ricorso n.15248/2020 - sez. S.U. Ud. 10.5.2022 pagina 4 di 24 Numero registro generale 15248/2020 Numero sezionale 223/2022 Numero di raccolta generale 15979/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 BRACCO FABRIZIO FELICE, rappr e dif. dall'avv. Fabio Buchicchio fabio.buchicchio@avvocatiperugiapec.it e dall'avv. Giacomo Manduca giacomo.manduca@avvocatiperugiapec.it, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Eugenio Francesco Schlitzer, in Roma, Largo Generale Gonzaga del Vodice n.4, come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
LONGHI FRANCESCO, rappr e dif. dall'avv. Patrizia Bececco patrizia.bececco@ordineavvocatiterni.it, così elett. dom., come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
NICHINONNI STEFANIA, rappr e dif. dall'avv. Massimo Marcucci massimo.narcucci@avvocatiperugiapec.it, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Paolo Di Candilo, in Roma, via Ulpiano n.47, come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
MARINI CATIUSCIA, rappr e dif. dall'avv. Nicola Pepe nicola.pepe@avvocatiperugiapec.it, elett. dom. presso lo studio in Roma, Largo Generale Gonzaga del Vodice n.4, come da procura in calce all'atto
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza Corte dei Conti 4.5.2020, n.69/2020;
dato atto della ordinanza interlocutoria 19 luglio 2021, n.19620;
udita la relazione della causa svolta nella udienza del 10 maggio 2022 dal consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, come da requisitoria scritta già depositata;
viste le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. Il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti impugna la sentenza Corte dei Conti 4.5.2020, n.69/2020 di reiezione del proprio appello ricorso n.15248/2020 - sez. S.U. Ud. 10.5.2022 pagina 5 di 24 Numero registro generale 15248/2020 Numero sezionale 223/2022 Numero di raccolta generale 15979/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 avverso la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria 15.11.2018, n.87/2018 di declaratoria del difetto di giurisdizione contabile nel giudizio di responsabilità promosso, con citazione – tra gli altri - dei controricorrenti in epigrafe, dal Procuratore regionale presso la stessa Sezione giurisdizionale;
2. ha premesso la sentenza impugnata che: a) il P.G. contabile umbro aveva agito per danno erariale di 44.210.906,99 € (di cui 41.210.906,99 € patito dalla Regione Umbria e 3 mln € dalla Provincia di Perugia) evocando in giudizio le parti in epigrafe e così prospettando, per titoli differenziati, vari episodi di mala gestio, erogazioni di danaro pubblico effettuate dalla Regione Umbria [REGIONE] e dalla Provincia di Perugia [PROVINCIA] soci pubblici - e pertanto nei confronti - della società partecipata Umbria TPL e Mobilità s.p.a. [UTM];
b) le voci di danno si riferivano a: b.1.) contributo regionale per circa 4,8 mln € alla società per tre anni per la manutenzione di una infrastruttura ferroviaria senza verifica degli adempimenti gravanti sulla concessionaria;
b.2.) anticipazione di tesoreria della provincia per 3 mln €, non rientrata;
b.3.) provvista liquida fornita dalla regione, a fondo perduto, per 5,075 mln € (per un aumento di capitale di importo maggiore, deliberato dai soci, ma eseguito solo dalla regione), 3,5 mln circa € per promozione e sviluppo del servizio senza motivazione, 17 mln € in sovvenzione per temporanea carenza di liquidità (in due tranches da 13 e 4 mln €, ma con saldo negativo di finali 12,5 mln circa €) e così altri 2 mln e 4,25 mln € tutti con identica motivazione e disposti con rispettivi D.G.R. 2010-2013;
c) il danno alfine quantificato (per 44,21 mln euro, così tolta la quota riferita a componente di giunta deceduto) appariva dunque unificato dall'assicurare l'alimentazione finanziaria a soggetto in realtà mal amministrato e tenuto artificialmente in vita, senza che le liquidità fossero dirette ad ottimizzarne l'attività;
d) erano pertanto destinatari della citazione i componenti del c.d.a. della società UTM, secondo le rispettive date di carica (Moriconi, Sunzini, Petroni, Sbarzella e Stella e poi Caporizzi, De Paolis, Nichinonni, Longhi, Viola, Adriani e Mazzoni), i membri della giunta regionale (Marini, Casciari, Bracco, Cecchini, Riommi, Rometti, ricorso n.15248/2020 - sez. S.U. Ud. 10.5.2022 pagina 6 di 24 Numero registro generale 15248/2020 Numero sezionale 223/2022 Numero di raccolta generale 15979/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Rossi e Vinti), i consiglieri in provincia (Allegrini, Armillei, Bacchetta, Baldelli, Bastioli, Becchetti, Bravi, Capitani, Carloia, Fugnanesi, Granocchia, Leonelli, Manini, Pinaglia, Rasimelli, Secondi e Zampa), gli assessori regionali (Bartolini, Chianella e Paparelli), mentre altri cinque dirigenti e funzionari regionali (che avevano liquidato il compenso per la manutenzione) - e così ritenuta la giurisdizione contabile - venivano assolti in primo grado, con appello respinto ed impugnazione in questa sede non perseguita;
e) la pronuncia di primo grado ha statuito il difetto di giurisdizione contabile verso i componenti il c.d.a. di UTM, della giunta regionale e del consiglio provinciale, nonché gli assessori;
3. la corte ha ritenuto, sui tre motivi d'appello del P.G. regionale, che: a) era esclusa la giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori di UTM, società non in house providing (infatti non in completa mano pubblica, con apertura a terzi del capitale, servizi anche verso terzi, difetto di controllo analogo), non evocata in giudizio come tale, non incidendo la mala gestio della partecipata con danno diretto al patrimonio del socio pubblico, nè essendo UTM concessionaria di servizio pubblico, bensì in rapporto di servizio sinallagmatico con la P.A. e comunque per decisiva relazione tra società ed ente pubblico e non tra ente pubblico e componenti il c.d.a., nella sostanza trattandosi di soggetto economico operante in modo autonomo ed in regime concorrenziale, a carico dei cui organi non apparivano dimostrate condotte appropriative o truffaldine o distrattive ed infine essendo ascrivibile l'eventuale violazione del divieto di soccorso finanziario ai soggetti decisori della P.A. che l'avessero deliberato ed erogato, non agli organi sociali della società fruitrice;
b) era parimenti esclusa la giurisdizione contabile nei confronti dei componenti di regione e provincia, gli enti partecipanti al capitale di UTM, senza che il rilievo divergesse in termini decisivi rispetto a quelli sollevati dai predetti componenti e quali violazioni dell'art.101 co.2 c.p.c., come richiamato dall'art.91 co.5 cod. giust. cont., ma soprattutto considerando che non ricorrevano le condizioni dell'art.12 d.lgs. n.175 del 2016 [TUSP]