Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/04/2019, n. 10019

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/04/2019, n. 10019
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10019
Data del deposito : 10 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5585-2018 proposto da: BARCELLONA GUIDO, COTTONE SALVATORE, PASSAGLIA LUIGI, MATTEI PIERO, PRIMAVERA MASSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell'avvocato D B D P, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati A STAGNO D'ALCONTRES e V P;

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO DI GE.S.I.P. PALERMO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI

42, presso lo studio dell'avvocato C R, rappresentato e difeso dall'avvocato M P;
- con troricorrente -

contro

M M, nella qualità di erede di B N, elettìvamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell'avvocato D B D P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A STAGNO D'ALCONTRES e V P;
- resistente - T CAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato C R;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè

contro

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, RESET S.C.P.A. - RETE SERVIZI TERRITORIALI PALERMO, CATALANO CARLO, UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A., ASSICURATORI DEI LLOYDS, COMUNE DI PALERMO, LA BIANCA GIOVANNI, MUNAFÒ ILENIA E MUNAFÒ MARIO SALVINO nella qualità di eredi di B N;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6816/2017 del TRIBUNALE di PALERMO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
Ric. 2018 n. 05585 sez. SU - ud. 26-02-2019 -2- lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RITA SAN LORENZO, il quale chiede respingersi il ricorso per regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. e dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.

RITENUTO CHE

1. - Il Fallimento G.E.S.I.P. Palermo S.p.A. (di seguito anche Gesip), con atto di citazione del 6 aprile 2017, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo-sezione specializzata delle imprese, Piero Mattei, Massimo Primavera e Giovanni La Bianca, in qualità di ex liquidatori della Gesip, nonché Guido Barcellona, Salvatore Cottone, Luigi Passaglia, Claudio Iozzi, Nunziata Bucca - e, per quest'ultima, deceduta nel settembre 2016, i suoi eredi Mario Salvino Munafò, Manuela Munafò, Jlenia Munafò -, in qualità di ex sindaci della medesima società, per sentirli condannare in solido tra loro (e con il Comune di Palermo), ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a), l.fall., al pagamento dell'importo di euro 29.004.399,00, quale risarcimento delle perdite subite dalla Gesip e del danno patito dai suoi creditori sociali nel periodo compreso tra l'esercizio dell'anno 2009 sino alla cessazione dell'attività societaria, avvenuta nel settembre 2012, cagionate dalle condotte negligenti e contrarie ai doveri professionali imputabili ratione temporis a ciascuno dei convenuti. 1.1. - Con il medesimo atto di citazione il Fallimento Gesip conveniva in giudizio anche il Comune di Palermo, in qualità di socio unico ed ente esercente l'attività di direzione e coordinamento della Gesip S.p.A., per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2497 c.c., 43 e 146 I.fall. e in solido con gli altri convenuti, al risarcimento del danno cagionato alla medesima Gesip ed ai suoi creditori sociali per la violazione degli obblighi di corretta gestione societaria e imprenditoriali, da liquidarsi in complessivi euro 40.537.017,00 Ric. 2018 n. 05585 sez. SU - ud. 26-02-2019 -3- 1.3. - A sostegno delle domande il Fallimento Gesip deduceva che: 1) la G.E.S.I.P. Palermo S.p.A. era stata costituita il 21 novembre 2001, dai soci Italia Lavoro S.p.A. al 49% e Comune di Palermo al 51%, il quale ultimo, in data 15 febbraio 2007, aveva acquistato l'intero pacchetto azionario ed era divenuto socio unico;
2) l'oggetto sociale della Gesip consisteva nell'erogazione, in favore dello stesso Comune, di servizi strumentali di pulizia, manutenzione, custodia e gestione di impianti in base ad apposite convenzioni;
3) la prima convenzione era stata stipulata nel novembre 2001, poi modificata ed integrata da convenzioni aggiuntive, mentre l'ultima convenzione era stata stipulata nel marzo 2007, alla scadenza della quale il Comune aveva rinnovato l'affidamento dei servizi attraverso reiterati, ma estemporanei provvedimenti, quale situazione protrattasi sino alla cessazione dell'attività della Gesip, nel settembre 2012;
4) che, quantomeno dall'esercizio 2009, la Gesip si era trovata ad operare "in una situazione di gravissimo squilibrio finanziario", che avrebbe dovuto indurre gli organi sociali, nonché il Comune di Palermo, socio unico esercente attività di direzione e coordinamento, ad attivarsi diligentemente con gli opportuni provvedimenti, al fine di preservare l'integrità e il valore del patrimonio sociale;
5) la condotta negligente e contraria ai doveri normativamente imposti, tenuta da amministratori, liquidatori, sindaci e dal socio unico, aveva, invece, cagionato il danno alla società ed ai creditori sociali, del quale la curatela del fallimento, nelle more dichiarato, chiedeva il risarcimento. 1.4. - Instauratosi il contraddittorio (anche con la chiamata in causa degli Assicuratori Lloyd's, Unipolsai Assicurazioni S.p.A., C C, Rete Servizi Territoriali Palermo S.C.p.A., AIG Europe Limited) gli anzidetti convenuti (ad eccezione degli eredi Bucca, rimasti contumaci) eccepivano, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione della Corte dei conti. Ric. 2018 n. 05585 sez. SU - ud. 26-02-2019 -4- 2. - I convenuti Mattei, Primavera, Barcellona, Cottone e Passaglia hanno proposto, quindi, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., regolamento preventivo di giurisdizione con ricorso notificato nelle date 6/20 febbraio 2018. Resistono con controricorso il Fallimento di G.E.S.I.P. Palermo S.p.A. in liquidazione, nonché Claudio Tozzi, che ha proposto anche ricorso incidentale adesivo al ricorso principale. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Giovanni La Bianca, Comune di Palermo, Assicuratori dei LLoyds, Unipolsai Assicurazioni S.p.A., C C, Reset s.c.p.a., AIG Europe Limited rappresentanza generale per l'Italia, Mario Savino Munafò, Manuela Munafò, quest'ultimi due quali eredi di Nunziata Bucca. Manuela Munafò, anch'essa quale erede di Nunziata Bucca, ha depositato, in data 21 febbraio 2018, atto denominato "memoria di costituzione". Il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., con cui si chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. In prossimità dell'adunanza in camera di consiglio hanno depositato memoria i ricorrenti principali e il ricorrente incidentale.
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