Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/04/2019, n. 11220

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/04/2019, n. 11220
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11220
Data del deposito : 24 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11548-2018 proposto da: COMUNE DI C, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BARNABA TORTOLINI

30, presso lo studio del dr. A P, rappresentato e difeso dagli avvocati B G e G G;

- ricorrente -

contro

M DI C S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO

297, presso lo studio dell'avvocato B T, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO COMANDE';

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4401/2017 del TRIBUNALE di RAVENNA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2019 dal Consigliere FRANCESCO A G;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale F T, il quale conclude per il rigetto del ricorso, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

1.- Il Comune di Cervia srl ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 cod. proc. civ.) allo scopo di far dichiarare, a queste SU, che spetta all'AGA conoscere e pronunciarsi sulle domande contro di Esso introdotte dalla società Marina di Cervia srl, avanti al Tribunale di Ravenna, al quale ha chiesto la reintegrazione nel possesso dei propri beni mobili, consistenti in strutture e impianti, installati nell'ambito del Porto turistico di Cervia del quale era concessionaria fino alla pronuncia della decadenza, disposta - in relazione alla struttura portuale vera e propria e ad un'area adiacente destinata a parcheggio pertinenziale - con un primo provvedimento del Dirigente del Comune, in data 10 marzo 2016 (n. 297), e con due ulteriori e successivi (le determine nn. 1446 e 1448, dell'8 novembre 2016). 1.1.- L'Ente pubblico locale ha premesso la narrazione della seguente vicenda, che può così compendiarsi: a) dopo la notifica dell'intimazione e del preavviso di rilascio, il Comune - con l'ausilio della forza pubblica - aveva preso possesso degli immobili, degli uffici e della struttura portuale e delle sue pertinenze nonché degli impianti fissi in essi incorporati, in data 14 gennaio 2017, affidandoli in via provvisoria ad una società terza (la Servimar);
b) le operazioni erano proseguite anche nei giorni successivi, ma senza la presenza della società intimata;
c) i locali erano stati sgombrati dalle cose ivi Ric. 2018 n. 11548 sez. 5U - ud. 26-03-2019 -2- trovate, che erano state previamente elencate e fotografate, nonché imballate e sigillate e poste in locali separati. 1.2.- Il Comune ha osservato che le potestà relative all'esercizio del servizio pubblico della navigazione con riferimento ai Porti turistici, costituenti beni demaniali dello Stato, sarebbero state trasferite alle Regioni, ai sensi dell'art. 105, co. 2, lett. /), del D. Lgs. n. 112 del 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) nonché della legge costituzionale n. 3 del 2001 (di riforma del titolo V della Costituzione) che ha attribuito la materia dei "porti ed aeroporti civili" alla potestà legislativa concorrente (art.117, co. 3, Cost.) e alla potestà regolamentare delle Regioni (art.1117 co. 6 Cost.);
previsione attuata dalla Regione Emilia-Romagna con la LR n. 9 del 2002 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) che all'art. 2, co. 1, lett. a), ha assegnato alla Regione la funzione di programmazione ed indirizzo generale e ai Comuni (art. 3) le funzioni amministrative in materia di disciplina ed uso dei porti di interesse regionale e subregionale. 1.3.- Sulla base di tali previsioni normative, nonché degli artt. 47, u.co., e 49, co. 1, cod. nav., la società concessionaria sarebbe stata legittimamente dichiarata decaduta, con la conseguente sussistenza della giurisdizione del GA anche in caso di proposizione di un'azione possessoria nei confronti dell'ente pubblico locale, quando essa (come nel caso in esame) si colleghi ad un formale provvedimento amministrativo, pronunciato nell'ambito dei poteri autoritativi e discrezionali esercitati (riferimento alle pronunce delle SU n. 14365 del 2012 e 5055 del 2004). Anche davanti al GA sarebbe proponibile la domanda cautelare più opportuna, ai sensi dell'art. 55 del CPA. 1.4.- Nel caso in esame non vi sarebbe stato alcuno spoglio perché le operazioni materiali di accantonamento dei beni mobili, riposti in Ric. 2018 n. 11548 sez. SU - ud. 26-03-2019 -3- appositi locali, sarebbero state compiute nella legittima esecuzione di un provvedimento amministrativo. 2.- Si è costituita in giudizio la società concessionaria, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del regolamento o la sua infondatezza, perché la controversia spetterebbe all'AGO. 2.1.- La società, ha premesso di aver proposto ricorso in possessorio per essere stata illecitamente spogliata dei beni con cui esercitava la propria attività nella struttura portuale e il relativo servizio pubblico, chiedendo di essere reintegrata nel possesso dei beni presenti nei locali del porticciolo, alla data del 14 gennaio 2017. 2.2.- Secondo la resistente, il ricorso per regolamento sarebbe, anzitutto, inammissibile perché proposto nel corso della fase interdittale del giudizio possessorio, e perché a tanto darebbe rimedio il reclamo di cui all'art. 669-terdecies cod. proc. civ., e perché esso sarebbe stato introdotto al solo fine di impedire ad Essa società di ottenere una tutela effettiva riguardo alla sua richiesta di reintegrazione nel possesso dei propri beni mobili. 2.3.- Si tratterebbe di un giudizio di spettanza dell'AGO, in quanto riguardante le sole cose mobili apprese ed asportate, non certo dando seguito ad un provvedimento amministrativo (atteso che gli unici atti del Comune avrebbero avuto ad oggetto la decadenza della concessione demaniale, non l'acquisizione dei mobili del cui spoglio la società si è doluta avanti al Tribunale di Ravenna) o in via di autotutela, ai sensi dell'art. 823, 2° co., cod. civ., perché tale potere potrebbe spettare solo allo Stato, non al Comune;
né verrebbe in rilievo l'art. 49 cod. nav., in materia di procedure d'incameramento. 2.4.- Nel caso all'esame delle SU si paleserebbe anche il difetto di una procedura esecutiva di diritto comune, in quanto l'attività compiuta non sarebbe conforme all'art. 474 cod. proc. civ., non essendovi stata esecuzione a mezzo dell'ufficiale giudiziario. Ric. 2018 n. 11548 sez. SU - ud. 26-03-2019 -4- 3.- Nella requisitoria scritta, depositata ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., il pubblico ministero ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione dell' AGO.
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