Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/01/2023, n. 00309

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/01/2023, n. 00309
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00309
Data del deposito : 9 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25938-2021 proposto da: ZAPPALÀ SALVATORE, elettivamente domiciliato si in ROMA,

PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI

22, presso lo studio dell'avvocato S B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G FRANCESCO FIDONE;
-ricorrente -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONSIGLIO DI STATO, CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, in Ric. 2021 n. 25938 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 2 - persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliatisiin ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-controricorrenti - nonchécontro CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA;
-intimati - avverso la sentenza n. 6282/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/09/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANGELINA-M P. Rilevato che: - l’avv. Z, componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, propose domanda di trasferimento presso una sezione del Consiglio di Stato, nonché di accertamento del proprio status di consigliere di Stato a tempo indeterminato, che l’organo di autogoverno rigettò;
- il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dichiarò inammissibile l’impugnazione del diniego perché l’istante, argomentò, l’aveva censurato in base a un presupposto, quello della durata limitata della nomina a componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa, non espresso nel provvedimento impugnato, calibrato invece sul rapporto di esclusività dei componenti laici con l’organo giurisdizionale in cui sono deputati a svolgere le loro funzioni;
- il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello successivamente proposto dal richiedente;
Ric. 2021 n. 25938 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 3 - - ha al riguardo evidenziato il legame funzionale esclusivo dei componenti laici con l’attività giurisdizionale e consultiva di interesse regionale di modo che, ha sottolineato, l’equiparazione del componente laico al consigliere di Stato non può essere intesa in senso assoluto, posto che le modalità di reclutamento lo collocano nell’alveo dei magistrati onorari, dotati di caratteristiche irriducibili a quelle dei consiglieri di Stato;
- il Consiglio di Stato ha poi ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 373/03, facendo leva sul rango del decreto legislativo, attuativo dell’art. 23 dello statuto speciale della Regione Siciliana, che esclude gerarchia delle fonti, e ravvisando nell’inserimento organico del componente laico nel Consiglio di giustizia amministrativa e nell’equiparazione del suo stato giuridico ed economico a quello del consigliere di Stato garanzia sufficiente d‘indipendenza;
- il Consiglio di Stato ha altresì escluso la sussistenza di qualsiasi dubbio di compatibilità col diritto unionale, rilevando che l’equiparazione del componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa al consigliere di Stato esclude l’esistenza dell’adombrato trattamento deteriore, e che le scelte legislative adottate in attuazione dei principi recepiti nello statuto regionale di rango costituzionale si correlano a quelle fondamentali concernenti l’assetto dei rapporti tra governo nazionale e autonomia regionale speciale nella ripartizione e organizzazione dei poteri e delle funzioni, alle quali il diritto unionale è estraneo;
- contro questa sentenza propone ricorso l’avv. Z per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e illustra con memoria, cui il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato e la Presidenza del consiglio dei ministri replicano con controricorso. Ric. 2021 n. 25938 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 4 - Considerato che: - co i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, il ricorrente denuncia l’eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione perché il Consiglio di Stato ha omesso di sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia circa la compatibilità con la disciplina unionale in materia di lavoro a tempo determinato delle norme che prevedono la nomina per un sessennio dei componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (primo motivo), e ha omesso di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 373/03 nella parte in cui prevedono la temporaneità della carica dei suddetti componenti laici, in riferimento agli artt. 3, 38, 97, 104, 106, comma 3, e 108 Cost.,e in relazione alla l. n. 303/98, così determinando una disparità di trattamento tra consiglieri di Stato nominati a normadell’art. 19, comma 3, della l. n. 186/82 e consiglieri nominati dalla Regione Siciliana (secondo motivo);
- i motivi sono inammissibili;
- come anche da ultimo queste sezioni unite hanno ribadito (con ord. n. 28470/22), non è sindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione la decisione con la quale il Consiglio di Stato abbia motivatamente escluso la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE;- e ciò anche come conseguenza delle precisazioni co ntenute nella sentenza della grande sezione della CGUE, in causa C - 497/20, Randstad Italia S.p.A., in base alle quali non si può proporre ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione al fine di contestare lo stravolgimento di norme, seppure direttamente applicative del diritto UE, né per sollecitare la pronuncia in via pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla illegittimità di quelle decisioni, la quale comunque non condurrebbe alla cassazione di esse (in termini, Cass., sez. un.,nn. 1454/22, 1996/22, 2879/22, 5121/22, 25503/22);
Ric. 2021 n. 25938 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 5 - - il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione si riferisce dunque alle sole ipotesi di: a) difetto assoluto di giurisdizione, che ricorre quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione oppure, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale;
b) difetto relativo di giurisdizione, che ricorre quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici;
- del pari, il Consiglio di Stato non ha esorbitato dai propri poteri, tantomeno invadendo quelli del giudice delle leggi, allorché ha omesso di sollevare l’invocata questione di legittimità costituzionale;
- va anche in tal caso ribadito il consolidato orientamento di queste sezioni unite, in baseal quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una decisione del Consiglio di Stato con cui si censuri il concreto esercizio del potere di sollevare questione di legittimità costituzionale, non potendo l'esercizio di tale potere integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile dalla Corte di cassazione alla stregua degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. (Cass., sez. un., nn. 7929/13;
20168/18, 28470/22, cit.);
- la valutazione che ciascuna "autorità giurisdizion ale" è chiamata a fare, su eccezione di una delle parti o di ufficio, in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale è difatti confinata entro i limiti interni della rispettiva giurisdizione;
- l’int ero ricorso è quindi calibrato su considerazioni che rilevano sul piano, per un verso, della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata e, per altro verso, della sussistenza del dubbio di compatibilità della normativa interna con quella unionale, e che, pertanto, si risolvono nella prospettazione degli Ric. 2021 n. 25938 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 6 - errores in iudicando in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato, nell’esercizio della propria attività di valutazione, entro, dunque, i limiti interni della propriagiurisdizione;
- in questo novero si colloca anche il riferimento, contenuto in memoria, alla sentenza n. 13/22 dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la quale, peraltro, il Consiglio di Stato si è limitato ad affermare che al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, in quanto sezione del Consiglio di Stato, va riferita ogni disposizione del codice del processo amministrativo, di modo che qualora il Tar per la Sicilia abbia declinato la propria competenza indicando la competenza di un altro Tar, il relativo regolamento di competenza va proposto dinanzi al Consiglio di giustiziaamministrativa per la Regione Siciliana;
- il ricorso è quindi inammissibile per l’inammissibilità dei motivi in cui è articolato e le spese seguono la soccombenza.
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