Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2023, n. 10990
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Testo completo
ositato memoria difensiva.
MOTIVIDELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo e dedotta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e\o falsa applicazione dell’art. 5, 27 e 28 del
CCNL
Dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000, dell’art. 33 del
CCNL
Dirigenza medica e veterinaria 5.11.2005, nonché dell’art. 12 del
CCNL
Dirigenza medica e veterinaria del 6.5.2010, oltre che dell’art. 9 co. 1, d.l. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e dell’art. 1, co., 1, lett. a) d.p.r. 122/2013. Il motivo si fonda sul rilievo per cui l’indennità di esclusività è destinata a incentivare e compensare l’esclusività del rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale e che il riconoscimento della fascia superiore di essa prescinde dall’attribuzione di funzioni diverse o incarichi, trattandosi di una mera progressione stipendiale. La censura sottolinea altresì come l’autonomia dell’indennità dagli incarichi sia attestata anche dal fatto che la durata di questi ultimi, da tre a cinque anni, sia svincolata dal periodo di permanenza nelle diverse fasce di indennità di esclusività che, per la seconda fascia, è decennale, aggiungendosi poi che l’attitudine ad ottenere incarichi, che matura una volta decorso il quinquennio dall’assunzione con verifica positiva del lavoro svolto, non comporta un mutamento di funzioni. L’incremento dell’indennità con il passaggio di fascia al positivo maturare del quinquennio costituisce dunque fisiologico sviluppo della carriera e secondo la ricorrente non era corretto affermare – come era avvenuto nella sentenza impugnata – che tale indennità non formerebbe parte del trattamento economico fondamentale, perché l’art. 5 del
CCNL
8.6.2000 da cui, attraverso il rinvio dell’art. 33, co. 2, del medesimo CCNL si desumeva trattarsi di elemento distinto della retribuzione, era stato poi disapplicato dall’art. 12, co. 3, del
CCNL
6.5.2010, art. 12, co. 3, sicché doveva concludersi nel senso che tale emolumento costituiva parte integrante dell’ordinaria retribuzione accessoria dei medici operanti in regime di esclusività.
2. Il secondo motivo è formulato come denuncia di nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (art. 360 n. 4 c.p.c.) ed è sviluppato segnalando come la Corte d’Appello avesse ritenuto che l’indennità di esclusività nella misura maggiorata fosse destinata a remunerare in maniera specifica e differenziata l’incarico aggiuntivo conferito al dirigente, ma avesse poi fatto decorrere la stessa non dal momento (1.10.2012) in cui quell’incarico era stato conferito, ma dal diverso ed anteriore momento (1.2.2012) in cui era maturata l’anzianità quinquennale.
3. Il terzo motivo denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 1 e 21 d.l. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e con esso si critica l’assunto della Corte territoriale secondo cui le progressioni di carriera, ove accompagnate da un mutamento delle funzioni sarebbero escluse dal disposto blocco stipendiale. A tal fine la ricorrente richiama il rinvio operato dall’art. 9, co. 1 al disposto del successivo comma 21, nel quale si stabilisce che «le progressioni di carriera comunque denominate … negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
2. I motivi, coinvolgendo nel loro insieme tutti i tratti giuridici rilevanti nella fattispecie, vanno esaminati congiuntamente.
3. L’indennità di esclusività è emolumento che la contrattazione collettiva, in attuazione del disposto di cui all’art. 15-quatercomma 5 d. lgs. 502/1992, riconosce ai dirigenti medici in ragione del fatto di non poter lavorare all’esterno e a compenso del concentrarsi dell’impegno professionale sul solo ente di appartenenza. La contrattazione collettiva succedutasi nel tempo a partire dal
CCNL
8.6.2000 l’ha sempre riconosciuta in misura base per i primi cinque anni di servizio, con aumento dopo il quinto anno ed ulteriore aumento dopo il quindicesimo, oltre ad una previsione in misura autonoma di essa per i dirigenti di Struttura Complessa. L’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore è poi condizionata, per i dirigenti neoassunti (al termine del quinto anno) e per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio (quindi in vista del compimento del quindicesimo anno) all’esito positivo dell’attività sulla base di valutazione affidata all’apposito collegio tecnico (art. 33, co. 2, lett. b
CCNL
8.6.2000-normativo 1998/2001, come sostituito dall’art. 28 del
CCNL
3.11.2005). La
MOTIVIDELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo e dedotta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e\o falsa applicazione dell’art. 5, 27 e 28 del
CCNL
Dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000, dell’art. 33 del
CCNL
Dirigenza medica e veterinaria 5.11.2005, nonché dell’art. 12 del
CCNL
Dirigenza medica e veterinaria del 6.5.2010, oltre che dell’art. 9 co. 1, d.l. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e dell’art. 1, co., 1, lett. a) d.p.r. 122/2013. Il motivo si fonda sul rilievo per cui l’indennità di esclusività è destinata a incentivare e compensare l’esclusività del rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale e che il riconoscimento della fascia superiore di essa prescinde dall’attribuzione di funzioni diverse o incarichi, trattandosi di una mera progressione stipendiale. La censura sottolinea altresì come l’autonomia dell’indennità dagli incarichi sia attestata anche dal fatto che la durata di questi ultimi, da tre a cinque anni, sia svincolata dal periodo di permanenza nelle diverse fasce di indennità di esclusività che, per la seconda fascia, è decennale, aggiungendosi poi che l’attitudine ad ottenere incarichi, che matura una volta decorso il quinquennio dall’assunzione con verifica positiva del lavoro svolto, non comporta un mutamento di funzioni. L’incremento dell’indennità con il passaggio di fascia al positivo maturare del quinquennio costituisce dunque fisiologico sviluppo della carriera e secondo la ricorrente non era corretto affermare – come era avvenuto nella sentenza impugnata – che tale indennità non formerebbe parte del trattamento economico fondamentale, perché l’art. 5 del
CCNL
8.6.2000 da cui, attraverso il rinvio dell’art. 33, co. 2, del medesimo CCNL si desumeva trattarsi di elemento distinto della retribuzione, era stato poi disapplicato dall’art. 12, co. 3, del
CCNL
6.5.2010, art. 12, co. 3, sicché doveva concludersi nel senso che tale emolumento costituiva parte integrante dell’ordinaria retribuzione accessoria dei medici operanti in regime di esclusività.
2. Il secondo motivo è formulato come denuncia di nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (art. 360 n. 4 c.p.c.) ed è sviluppato segnalando come la Corte d’Appello avesse ritenuto che l’indennità di esclusività nella misura maggiorata fosse destinata a remunerare in maniera specifica e differenziata l’incarico aggiuntivo conferito al dirigente, ma avesse poi fatto decorrere la stessa non dal momento (1.10.2012) in cui quell’incarico era stato conferito, ma dal diverso ed anteriore momento (1.2.2012) in cui era maturata l’anzianità quinquennale.
3. Il terzo motivo denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 1 e 21 d.l. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e con esso si critica l’assunto della Corte territoriale secondo cui le progressioni di carriera, ove accompagnate da un mutamento delle funzioni sarebbero escluse dal disposto blocco stipendiale. A tal fine la ricorrente richiama il rinvio operato dall’art. 9, co. 1 al disposto del successivo comma 21, nel quale si stabilisce che «le progressioni di carriera comunque denominate … negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
2. I motivi, coinvolgendo nel loro insieme tutti i tratti giuridici rilevanti nella fattispecie, vanno esaminati congiuntamente.
3. L’indennità di esclusività è emolumento che la contrattazione collettiva, in attuazione del disposto di cui all’art. 15-quatercomma 5 d. lgs. 502/1992, riconosce ai dirigenti medici in ragione del fatto di non poter lavorare all’esterno e a compenso del concentrarsi dell’impegno professionale sul solo ente di appartenenza. La contrattazione collettiva succedutasi nel tempo a partire dal
CCNL
8.6.2000 l’ha sempre riconosciuta in misura base per i primi cinque anni di servizio, con aumento dopo il quinto anno ed ulteriore aumento dopo il quindicesimo, oltre ad una previsione in misura autonoma di essa per i dirigenti di Struttura Complessa. L’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore è poi condizionata, per i dirigenti neoassunti (al termine del quinto anno) e per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio (quindi in vista del compimento del quindicesimo anno) all’esito positivo dell’attività sulla base di valutazione affidata all’apposito collegio tecnico (art. 33, co. 2, lett. b
CCNL
8.6.2000-normativo 1998/2001, come sostituito dall’art. 28 del
CCNL
3.11.2005). La
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