Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2018, n. 04927

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2018, n. 04927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04927
Data del deposito : 2 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 15783-2014 proposto da: SAGRANTINO ITALY SRL e per essa CERVED CREDIT MANAGEMNT SP, in persona dell'Avv. M V, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE

ARNALDO DA BRESCIA

9/10, presso lo studio dell'avvocato M M, rappresentata e difesa dall'avvocato R P giusta procura speciale in calce al 91 ricorso;

- ricorrenti -

contro

A M, ACUTO RE M L, MONTE PSCHI SIENA SP , BANCA POPOLARE MILANO SOC. COOP. A R.L. INTESA GESTIONE CREDITI SP , C RISPRMIO TORINO SP , C RISPRMIO PDOVA E ROVIGO SP , COND. DI VIA G. MDA 28 - MILANO , INGENITO LUCIO, ACUTO ROBERTA, P F;

- intimati -

avverso la sentenza n. 8289/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 12/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. S O;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato VITTORIA POLINI per delega;Svolgimento del processo Il Tribunale Ordinario di Milano decidendo, con sentenza in data 12.6.2013 n. 8289, la fase di merito del ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. proposto da Intesa San Paolo s.p.a. (già San Paolo IMI s.p.a.) avverso la ordinanza del Giudice della esecuzione che aveva dichiarato esecutivo il "progetto di distribuzione" redatto ai sensi dell'art. 512 c.p.c. (con il quale si disponeva l'integrale pagamento dei creditori ipotecari, ed in misura percentuale dei creditori chirografari, e veniva collocato come chirografario il credito accessorio per -interessi moratori" maturati -dal 18.3.2005 al saldo- sul credito-fondiario azionato dalla banca opponente, che era intervenuta nella procedura esecutiva pendente avanti il Tribunale di Milano contro i debitori esecutati Franco Perego e Roberta Acuto), rigettava la opposizione in quanto la estensione ipotecaria al credito accessorio, prevista dall'art. 2855, comma 2 e 3, c.c., doveva ritenersi limitata ai soli interessi "corrispettivi", con esclusione di quelli "moratori", conformemente alla interpretazione della norma fornita dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità. La sentenza, non notificata, è stata impugnata per cassazione, in relazione a vizi di attività di giudizio e di motivazione, da

CERVED CREDIT

Management s.p.a. n.q. di mandataria della società cessionaria del credito Sagrantino Italy s.r.l. (tale a seguito di modifica della denominazione sociale MINERVA s.r.1.), con ricorso ritualmente notificato ai sensi dell'art. 149 c.p.c., ai seguenti debitori esecutati e creditori concorrenti nel procedimento esecutivo:

1-eredi di Mario Acuto-creditore procedente (Maria Luisa Acuto Re;
Maria Cristina Acuto;
Roberta Acuto);

2-Maria Luisa Acuto Re n.q. di creditore procedente;

3-Roberta Acuto n.q. debitrice esecutata;

4-Intesa San Paolo s.p.a. I predetti intimati non hanno svolto difese. Con atti ritualmente notificati a 5-Franco Perego (debitore esecutato), ed agli altri creditori 6-GUBER s.p.a. (n.q. di procuratore

OASIS

Securitisation s.r.l., n.q. cessionaria del credito di Cassa risparmio Veneto s.p.a. già Cassa risparmio Padova e Rovigo s.p.a.);

7-Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (n.q. di cessionaria di credito del Credito Lombardo s.p.a.);

8-Condominio in Milano via Meda n. 38;

9-Banca popolare di Milano soc. coop a r.1.;
10-UNICREDIT s.p.a. (già Cassa risparmio Torino RG n. 15783/2014 est. ric.

CERVED

Credit Management s.p.a. c/ Eredi Acuto Mario -- 10 Ste ivieri s.p.a.), la società ricorrente ha, inoltre, adempiuto all'ordine di integrazione del contraddittorio ed al rinnovo delle notifiche viziate da nullità, come disposto con ordinanza interlocutoria di questa Corte in data 15.6.2016. Non essendo stata, tuttavia, restituita la relata della notifica eseguita all'estero, ai sensi dell'art. 5, lett. a) della Convenzione di L'Aja del 15.11.1965, nei confronti di L I -creditore intervenuto nella procedura esecutiva che risultava trasferito in Messico-, questa Corte, con ordinanza resa alla udienza 12.1.2017, assegnava termine di gg. 120 per il rinnovo della notifica che, eseguita presso il luogo di residenza indicato nel registro AIRE (Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico, Primera Cerrada MZ 83 Lote 19 n. 297 Edif. Galattia Colonia Las Quintas), dava esito negativo, in quanto da informazioni assunte in loco dall'agente notificatore, il destinatario risultava essersi definitivamente allontanato da oltre sei mesi senza aver lasciato alcun recapito. La società ricorrente ha, quindi, ritualmente provveduto a riprendere spontaneamente il procedimento notificatorio, richiedendo all'Ufficiale giudiziario di effettuare la notifica del ricorso all'I (nato a Samo in data 13.12.1968), ai sensi dell'art. 143 c.p.c., adempimento eseguito in data 29.9.2017 mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale del luogo di nascita in Samo, con conseguente perfezionamento della notifica disposta ad integrazione del contraddittorio. Nessuno degli intimati ha svolto difese. Motivi della decisione Con il primo motivo (violazione dell'art. 2855, comma 3, c.c. in relazione all'art. 360co1 n. 3 c.p.c.) il ricorrente lamenta la mancata applicazione della estensione della prelazione ipotecaria ex art. 2855, comma 3, c.c. agli "interessi moratori" maturati, a seguito della risoluzione di due contratti di mutuo fondiario, sull'importo capitale non restituito, nonché sull'importo relativo ad un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, sostenendo che i commi "secondo" e "terzo" della norma indicata non possono essere interpretati congiuntamente, come se entrambe le disposizioni fossero riferite ai soli "interessi corrispettivi", in tal modo avendo invece ritenuto la Corte d'appello, atteso che la prima disposizione (comma 2) riguarda esclusivamente gli "interessi RG n. 15783/2014 ric.

CERVED

Credit Management s.p.a. c/ Eredi Acuto Mario + IO corrispettivi" e l'altra, invece, (comma 3) non fa distinzione in merito alla natura degli interessi, limitandosi soltanto a ridurre "ex lege" l'ammontare degli stessi -garantito dal grado d'ipoteca del titolo- nei limiti dell'importo calcolato in base al tasso legale, nonché a stabilire il periodo massimo di maturazione degli accessori "dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento......fino alla data della vendita" (tale periodo nel caso di specie -avuto riguardo a quanto riferito dal ricorrente - ricorso pag. 15-, va determinato con riferimento alla scadenza dell'anno 1994 -essendo stato eseguito il pignoramento immobiliare in data 14.5.1994- e fino al 18.2.2005 -data della vendita dei cespiti immobiliari-). Il motivo, relativo alla errata applicazione dell'art. 2855, comma 3, c.c., deve ritenersi fondato. La norma in esame (art. 2855 c.c.) è strutturata nel secondo e terzo comma, in quattro distinte disposizioni. Il comma 2 è articolato: a) in una disposizione che esprime l'enunciato principale: "Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purchè ne sia enunciata la misura nella iscrizione.", b) in una disposizione immediatamente successiva: "La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorchè sia stata pattuita l'estensione ad un maggior numero di annualità ,.", c) nonché in una ulteriore disposizione aggiuntiva che delimita gli effetti precettivi delle disposizioni precedenti : "le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data". La disposizione principale regola la estensione automatica del medesimo grado della iscrizione ipotecaria del titolo anche agli accessori dello stesso, specificando che per assolvere al requisito della determinabilità della somma da iscrivere nella nota ex artt. 2809, comma 1, e 2839, comma 2 , n. 4) c.c., il creditore deve indicare la misura degli stessi, ma con riferimento esclusivo ad un particolare tipo di titolo, quello costituito da RG n. 15783/2014 Cpii est. ric.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi