Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2011, n. 3367
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La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione dello stesso, diviene parte integrante dell'atto rinviante, fermo restando, tuttavia, secondo un principio generale dell'ordinamento, desumibile dagli artt. 3 della legge n. 241 del 1990, e 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, per gli atti amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza dell'art. 111 Cost., per l'attività del giudice), che il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione "per relationem". Ne consegue che non incorre nella violazione degli artt. 111 Cost., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ. la motivazione della sentenza che, richiamando testualmente un precedente del medesimo ufficio reso su una questione analoga, dopo aver esaminato specificamente le singole censure proposte dall'appellante, concluda nel senso che le argomentazioni della sentenza richiamata "rispondono a tutti i motivi d'impugnazione dedotti dagli appellanti".
Sul provvedimento
Testo completo
TI IT IR D E T N E S E - I L L O AULA 'B' 033 67 . 1 1 B E T N E S E - E N IO Z Oggetto A REPUBBLICA ITALIANA R T IS G E R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO E T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 24323/2007 SEZIONE LAVORO Cron. 3367 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 25/11/2010 Dott. F M CRI Dott. A LSE Consigliere PU Rel. Consigliere Dott. F CO Dott. P C Consigliere - Consigliere - Dott. I T ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24323-2007 proposto da: BETTINI ROBERTA, SCARSINI PIERLUIGI, CUCINI PIERO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato S I, rappresentati e difesi dagli avvocati PILLI R, FERRADINI GUIDO, giusta delega in atti;
ricorrenti 2010 contro 3144 S.P.A., in persona del legale P I rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1045/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/09/2006 R.G.N. 818/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;
udito l'Avvocato FERRADINI GUIDO;
udito 1'Avvocato MICELI MARIO per delega GIUSEPPE SIGILLO' MASSARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. ८ Ritenuto in fatto Roberta Bettini, Piero Cucini e Pierluigi Scarsini, licenziati da Poste italiane s.p.a a seguito della procedura di licenziamento collettivo iniziata con una comunicazione del 25 giugno 2001, hanno impugnato il licenziamento deducendo vari profili di illegittimità (violazione degli obblighi di comunicazione iniziali e finali della procedura;
illegittimità del criterio di scelta concordato fra le parti collettive;
inesistenza degli esuberi posti a base della procedura). La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Pisa e la sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Firenze. Per quanto rileva in questa sede la Corte d'Appello ha motivato la propria decisione richiamando testualmente una propria precedente sentenza resa su questione analoga ed affermando, conclusivamente, che tutte le argomentazioni della precedente sentenza, da