Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2021, n. 00853
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPILLI ROSARIO nato a MESSINA il 13/12/1961 avverso la sentenza del 13/02/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M T B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M F L che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria scritta i ' udito il difensore L'avvocato P R si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato R C colpevole di diffamazione aggravata, per avere pubblicato, sulla bacheca del proprio profilo Facebook, messaggi a contenuto lesivo dell'onore e della reputazione di Alberto D'Angelo, con frasi del seguente tenore: "non nascondo che sento un certo senso di voltastomaco. Per il processo Rubygate sentenza record....e per una causa contro un signorotto di Villafranca abusivista edilizio e oggi Presidente del Consiglio Comunale, sono trascorsi tredici e ancora siamo nella fase di accertamenti".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge quattro motivi:
2.1. Violazione degli artt. 125 comma 2 , 192 e 546 cod. proc. pen., e correlato vizio della motivazione quanto alla riconducibilità della condotta all'odierno ricorrente. Contesta il criterio di valutazione della prova utilizzato assumendo che gli indizi non risultano convergenti, per la mancata identificazione dell'indirizzo IP di provenienza del post incriminato.
2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, nonché vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità della verità del fatto. Ci si duole che la Corte di appello abbia condiviso la decisione del Tribunale, di rigetto della istanza di acquisizione documentale, erroneamente ritenendo che la mera instaurazione di un procedimento penale a carico del denunciato, persona offesa, sfociato nel decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione, non consentisse l'accesso alla prova liberatoria di cui all'art. 592 comma 3 n. 2 cod. pen., in mancanza di un accertamento di merito, invece, non richiesto dalla predetta disposizione di legge. La produzione documentale, se ammessa, avrebbe dimostrato l'esistenza della verità dei fatti denunciati nel post, ovvero la commissione di un abuso edilizio da parte del D'Angelo, come evincibile dalla perizia svolta nel predetto procedimento, nonché dalla sentenza civile favorevole all'imputato e dai provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Villafranca Tirrena, dei quali si era chiesta l'acquisizione.
2.3.Vizio della motivazione, solo apparente, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la scrimínante del diritto dì critica di cui all'art. 51 cod. pen. , atteso che, invece, nella propalazione in questione risulta rispettato sia il limite della continenza sia quello dell'interesse pubblico alla notizia, trattandosi di abusi edilizi commessi da un esponente della amministrazione comunale, con riferimento anche a disfunzioni nell'esercizio della giurisdizione.
2.4. Violazione degli artt. 163, 164, 133, 175 cod. pen,. laddove la Corte di merito ha escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato penale nonostante l'esiguità della pena inflitta, e in presenza di soggetto
udita la relazione svolta dal Consigliere M T B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M F L che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria scritta i ' udito il difensore L'avvocato P R si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato R C colpevole di diffamazione aggravata, per avere pubblicato, sulla bacheca del proprio profilo Facebook, messaggi a contenuto lesivo dell'onore e della reputazione di Alberto D'Angelo, con frasi del seguente tenore: "non nascondo che sento un certo senso di voltastomaco. Per il processo Rubygate sentenza record....e per una causa contro un signorotto di Villafranca abusivista edilizio e oggi Presidente del Consiglio Comunale, sono trascorsi tredici e ancora siamo nella fase di accertamenti".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge quattro motivi:
2.1. Violazione degli artt. 125 comma 2 , 192 e 546 cod. proc. pen., e correlato vizio della motivazione quanto alla riconducibilità della condotta all'odierno ricorrente. Contesta il criterio di valutazione della prova utilizzato assumendo che gli indizi non risultano convergenti, per la mancata identificazione dell'indirizzo IP di provenienza del post incriminato.
2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, nonché vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità della verità del fatto. Ci si duole che la Corte di appello abbia condiviso la decisione del Tribunale, di rigetto della istanza di acquisizione documentale, erroneamente ritenendo che la mera instaurazione di un procedimento penale a carico del denunciato, persona offesa, sfociato nel decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione, non consentisse l'accesso alla prova liberatoria di cui all'art. 592 comma 3 n. 2 cod. pen., in mancanza di un accertamento di merito, invece, non richiesto dalla predetta disposizione di legge. La produzione documentale, se ammessa, avrebbe dimostrato l'esistenza della verità dei fatti denunciati nel post, ovvero la commissione di un abuso edilizio da parte del D'Angelo, come evincibile dalla perizia svolta nel predetto procedimento, nonché dalla sentenza civile favorevole all'imputato e dai provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Villafranca Tirrena, dei quali si era chiesta l'acquisizione.
2.3.Vizio della motivazione, solo apparente, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la scrimínante del diritto dì critica di cui all'art. 51 cod. pen. , atteso che, invece, nella propalazione in questione risulta rispettato sia il limite della continenza sia quello dell'interesse pubblico alla notizia, trattandosi di abusi edilizi commessi da un esponente della amministrazione comunale, con riferimento anche a disfunzioni nell'esercizio della giurisdizione.
2.4. Violazione degli artt. 163, 164, 133, 175 cod. pen,. laddove la Corte di merito ha escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato penale nonostante l'esiguità della pena inflitta, e in presenza di soggetto
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