Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2018, n. 42680

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2018, n. 42680
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42680
Data del deposito : 27 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da U G, quale rappresentante legale di Codacons - Coordinamento di Associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori - nato a S. Cipriano D'Aversa il 29/01/1949 avverso il decreto di archiviazione del 28/12/2016 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso nel procedimento a carico di 1. P P, nata a Foggia il 24/05/1976;

2. I S, nato a Sulmona (AQ) 15/03/1972;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M A;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, F Z, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto del 28/12/2016 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di P P e I S in relazione ai reati di cui agli artt. 323, 328 cod. pen.

2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso U G, quale rappresentante legale di "Codacons", deducendo quale unico motivo la violazione dell'art. 408 commi 2 e 3 cod. proc. pen., per omesso avviso alla persona offesa che aveva dichiarato di voler essere informata della richiesta di archiviazione. Lamenta il ricorrente, rappresentante del Codacons, che aveva rivolto istanza al giudice preliminare affinché, preso atto che la richiesta di archiviazione era stata presentata dal Pubblico Ministero in violazione dei commi 2 e 3 dell'art. 408, provvedesse alla "revoca" del decreto di archiviazione da considerare nullo.

3. In data 03/04/2018 il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. Ha sostenuto che le emergenze processuali evidenziavano che il "Codacons" aveva ritualmente chiesto con atto del 15/07/2016, di poco successivo alla denuncia-querela, di essere informato della richiesta di archiviazione, mentre l'avviso della richiesta di archiviazione non era stato notificato alla persona offesa. Tale omissione avrebbe determinato la violazione del contraddittorio.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi