Cass. pen., sez. VII, ordinanza 14/01/2019, n. 01451

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 14/01/2019, n. 01451
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01451
Data del deposito : 14 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: M G nato a OSTUNI il 31/10/1977 avverso la sentenza del 28/03/2018 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Lecce in parziale riforma della sentenza del tribunale di Brindisi in data 11/7/2017 riduceva la pena inflitta a M G ad anni due di reclusione ed euro 2900 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, da ritenere equivalenti alla contestata recidiva. Il M era stato ritenuto colpevole della condotta di guida in stato ebbrezza e di porto in luogo pubblico di arma clandestina (fucile alterato e con matricola abrasa) oltre che della ricettazione dell'arma stessa, della detenzione delle cartucce in numero di otto e del danneggiamento dell'autovettura verso cui aveva esploso un colpo di fucile. Avverso tale decisione ricorre per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, M G deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'anzidetto trattamento sanzionatorio che aveva ritenuto la recidiva nella forma contestata. Il ricorso è inammissibile, essendo assolutamente generico e affidato a motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero fondata su percorsi argomentativi talmente scoordinati e carenti dei necessari passaggi valutativi da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione. Questa Corte osserva che il ricorso, nella specie, si sofferma su tema di puro merito che attiene alla determinazione del trattamento sanzionatorio e che non appartiene al giudizio di legittimità. Né si rivengono aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà della decisione sul punto devoluto e relativo alla ritenuta recidiva. La sentenza impugnata motiva chiaramente sul punto e richiama la decisione del primo giudice valorizzando i plurimi precedenti a carico, della stessa specie. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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