Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2022, n. 42855
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C VINA nata a MONCALIERI il 11/07/1970 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere D B;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa S P, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione cui il Tribunale di Asti aveva affermato la penale responsabilità di C V per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625 comma 1, n. 4, 110, 81 cpv., 494, 61 n. 7 cod. pen., perché, in concorso con altra persona sconosciuta rimasta alla guida di un'autovettura, presentandosi come nuova impiegata dell'ufficio postale e attribuendosi, in tal modo, una falsa identità, s'impossessava della somma di euro 2.400, dopo essersi introdotta nell'abitazione dei coniugi P e aver ottenuto che questi le mostrassero banconote prelevate poco prima dall'ufficio postale, col pretesto di verificare il numero di matricola delle banconote. Con destrezza, e approfittando della distrazione delle p.o., l'imputata prendeva con sé le banconote, per poi darsi alla fuga. La pena è stata rideterminata dalla Corte d'appello in anni due e mesi due di reclusione ed euro 400 di multa. 2. Avverso la sentenza, ricorre l'imputata, per il tramite del proprio difensore di fiducia, articolando le censure in due motivi.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi