Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2022, n. 29329

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2022, n. 29329
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29329
Data del deposito : 7 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16216-2019 proposto da: SMOES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO TRIESTE

199, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentata e difesa dall'avvocato G D F;

- ricorrente -

contro

Oggetto DIMISSIONI FORMA R.G.N. 16216/2019 Cron. Rep. Ud. 11/07/2022 P E H K, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M G;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 945/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/03/2019 R.G.N. 450/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2022 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Fatti di causa

1. La Corte d’Appello di Firenze, pronunciandosi con sentenza n. 945/2018 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 7213/2018, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, ha dichiarato la nullità delle dimissioni a firma di K E H datate 08/11/2007 e l'inefficacia del licenziamento orale intimato dalla società SMOES s.r.l. il 12/11/2007, e condannato detta società a risarcire il lavoratore del danno conseguente al recesso, quantificato nell'importo lordo di € 23.438,71, oltre accessori, ed alla rifusione delle spese dell'intero giudizio e della CTU svolta in primo grado.

2. Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società innanzi al Tribunale di Rimini, per sentir accertare l'inefficacia del licenziamento orale intimatogli mediante l'utilizzazione, in data 8/11/2007, di un atto di dimissioni sottoscritto al momento dell'assunzione e con data in bianco. Il Tribunale, con sentenza parziale, aveva dichiarato l'inefficacia del recesso con condanna della società al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore non percepite, detratto l'aliunde perceptum e, con sentenza definitiva, aveva quantificato tale risarcimento in complessivi € 23.438,71. La Corte d'appello di Bologna, in accoglimento del gravame della società, aveva, invece, respinto l'azionata domanda, ritenendo che il lavoratore non avesse adempiuto alla prova relativa alle deduzioni circa la sottoscrizione in bianco delle dimissioni all'atto dell'assunzione e che le modalità di trasmissione previste dalla contrattazione collettiva non fossero prescritte a pena di nullità.

3. Q uesta Corte, in sede rescindente, enunciava il seguente principio di diritto: l'atto di dimissioni, dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia con cui il lavoratore recede dal contratto di lavoro, è soggetto al principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto, collettivo o individuale, una diversa forma convenzionale, quale la forma scritta;
in tal caso, la forma convenzionale si presume voluta per la validità delle dimissioni, exart. 1352 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali, e si estende alle modalità di comunicazione di tale volontà, quando per essa le parti abbiano previsto un mezzo particolare al fine di evitare, nell'interesse del lavoratore, manifestazioni di volontà non adeguatamente ponderate.
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