Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 17893

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 17893
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17893
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: 1) UA CH, nato il [...];
Avverso l'ordinanza emessa il 22/07/2021 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 22 luglio 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste, quale Giudice dell'esecuzione, dichiarava il non luogo a provvedere sull'opposizione proposta da CH UA, finalizzata a ottenere la nullità del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste I'l luglio 2020, sulla base del quale il ricorrente doveva scontare la pena di venti anni, otto mesi, otto giorni di reclusione, quattro mesi di arresto, 18.100,00 euro di multa e 800,00 euro di ammenda. La declaratoria di non luogo a provvedere veniva deliberata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste sull'assunto che il titolo esecutivo controverso non era stato censurato da CH UA con lo strumento previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen., che consente la rescissione del giudicato qualora il condannato provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti indicati dall'art. 420-bis cod. proc. pen. e non abbia potuto impugnare la sentenza senza colpa. Ne discendeva che l'esperimento di un rimedio giurisdizionale diverso da quello di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. rendeva priva di rilievo la circostanza che il mandato di arresto europeo di UA era stato subordinato dalla Spagna alla condizione, accettata dall'Italia, che non si fosse proceduto in assenza dell'imputato.

2. Avverso questa ordinanza CH UA, a mezzo dell'avvocato Angela Porcelli, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano di ritenere legittimo il titolo esecutivo costituito dalla sentenza deliberata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste il 5 giugno 2017, attivato con il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste I'l luglio 2020. Si deduceva, in proposito, che nei confronti di UA doveva farsi applicazione del principio di specialità del mandato di arresto europeo, previsto dall'art. 32 legge 22 aprile 2005, n. 69, al quale il condannato non aveva rinunciato, con la conseguenza che il provvedimento di cumulo dell'i luglio 2020 era stato emesso illegittimamente, comprendendo un titolo esecutivo - costituito dalla sentenza deliberata in absentia dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste il 5 giugno 2017 - formatosi in condizioni diverse da quelle per le quali era stato consegnato il ricorrente.

2.1. All'originario atto di impugnazione facevano seguito i motivi aggiunti presentati dall'avvocato Angela Porcelli il 21 febbraio 2023, con cui si ribadivano le ragioni che imponevano di ritenere ineseguibile il provvedimento di cumulo censurato, la cui adozione concretizzava una violazione del principio di specialità del mandato di arresto europeo, tenuto conto dei principi affermati dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, così come recepiti dalla legge n. 69 del 2005. La violazione dedotta conseguiva all'inclusione nel provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste di un titolo esecutivo formatosi su un processo penale celebrato in absentia, nonostante il mandato di arresto europeo di CH UA era stato subordinato dalla Spagna alla condizione, accettata dall'Italia, che non si fosse proceduto in assenza dell'imputato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da CH UA è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Occorre premettere che l'autorità giudiziaria spagnola, consegnando all'Italia CH UA, in esecuzione del mandato di arresto europeo adottato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste il 22 luglio 2022, prescriveva che, laddove il consegnato fosse stato condannato in assenza e tale condizione processuale non dipendeva dalla sua volontà, avrebbe avuto diritto a un nuovo processo. Occorre premettere ulteriormente che il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste luglio 2020 contemplava un titolo esecutivo formatosi in condizioni processuali diverse da quelle per le quali era si era perfezionata la procedura di consegna di UA, rappresentato dalla sentenza irrevocabile deliberata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste il 5 giugno 2017, che era stata pronunciata in absentia. Tanto premesso, deve rilevarsi che con la legge n. 69 del 2005, il nostro ordinamento giuridico si è conformato ai principi affermati nella Decisione quadro

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