Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/04/2023, n. 11084

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/04/2023, n. 11084
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11084
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21263-2022 proposto da: MERCANTI MICHELE, CARISSIMI STEFANO, D' A LONZO PAOLA, PROMOFIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, MAD S.R.L. (già D.P.C.S. S.R.L., già LOGU S..R.L. IN LIQUIDAZIONE), EDILNOMA S.R.L., AG.IND. S.R.L. UNIPERSONALE, GEA SVILUPPO S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ARENULA

16, presso lo studio dell'avvocato F D, rappresentati e difesi dall'avvocato G P;
-ricorrenti -

contro

COMUNE DI IMPERIA, in persona del Sindaco pro tempore;
-intimato - nonchécontro Ric. 2022 n. 21263 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 2 - UNICREDIT LEASING S.P.A., (già LOCAT S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIANNA DIONIGI

43, presso lo studio dell'avvocato G CLLO, che la rappresenta e difende;
-controricorrente - ACQUAMARE S.R.L., con socio unico, già in persona del leg a le rappresentante in carica , F all imento ACQUAMARE S . R . L . in liquidazione, in persona del Curatore Avv. M A i , PORTO DI IMPERIA S.P.A., già in persona del legale rappresentante in carica, Fallimento PORTO DI IMPERIA S.P.A., in persona dei Curatori in carica, GO IMPERIA S.R.L., GENERALI ITALIA S.P.A., già INA ASSITALIA S.P.A., in persona del procuratore speciale Generali Business Solution, ASSICURATORI DEI LLOYD'S , in persona del procuratore speciale del legale rappresentante generale per l’Italia degli Assicuratori dei Lloyd’s;
-intimati – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 497/2013 del TRIBUNALE di IMPERIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, il quale conclude affinché la Corte dichiari la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinario.

RITENUTO CHE

1.- MICHELE MERCANTI, PROMOFIN S.r.l. in liquidazione, MAD S.r.l. , già D.P.C.S. S.r.l., già Società LOGU S.r.l. in liquidazione, STEFANO CARISSIMI, PAOLA D'ALONZO , EDILNOMA S.r.l. , AG.IND. s.r.l. Ric. 2022 n. 21263 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 3 - unipersonale e GEA SVILUPPO s.r.l. introducevano, nell’anno 2013, davanti al Tribunale di Imperia, un giudizio inteso ad ottenere, tra l’altro, la condanna del Comune di Imperia al risarcimento dei danni a loro dire derivati dalle condotte attive ed omissive tenute dall’Ente territoriale e da ACQUAMARE S.R.L., PORTO DI IMPERIA S.P.A., entrambe dichiarate fallite, nonché da UNICREDIT LEASING S.P.A. , assumendo l’illiceità di tali condotte in quanto arrecanti pregiudizio alla libertà negoziale, al patrimonio e segnatamente al diritto di godimento dei posti barca, e relative pertinenze, siti nel nuovo porto turistico di Imperia, oggetto di contratti di leasing posti in essere in presenza di gravissime problematiche, non soltanto giuridiche, inerenti la realizzazione della struttura portuale, dolosamente o comunque colpevolmente taciute dalle controparti, le quali in un primo momento avevano azzerato il valore commerciale dell’acquisto, oltre che la funzionalità dei posti barca, e successivamente avevano portato alla perdita definitiva di ogni diritto sui predetti beni immobili, in conseguenza della disposta decadenza della concessione demaniale in forza della quale gli stessi erano stati realizzati. 2.- L'azione veniva esercitata adducendo che i contratti di leasing stipulati con la società UNICREDIT LEASING aventi ad oggetto i posti barca erano da dichiararsi invalidi per l'esistenza di plurimi vizi o comunque andavano risolti e che dei danni conseguenti dovevano rispondere anche le società ACQUAMARE e PORTO DI IMPERIA, anch’esse convenute in giudizio, alle quali erano parimenti imputabili le problematiche, di natura civilistica, penale ed amministrativa, che avevano riguardato il realizzando porto turistico e portato all'annullamento della concessione. 3.-I ricorrenti deducevano che, nell’anno 2006, il Comune di Imperia aveva accordato a PORTO DI IMPERIA S.P.A., società partecipata per un terzo dal Comune ligure, una concessione demaniale marittima per la realizzazione, in cinque anni, del nuovo porto turistico di Imperia – Ric. 2022 n. 21263 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 4 - San Maurizio e, successivamente, la gestione di esso per cinquant’anni, e che l’appalto dei lavori era stato conferito da detta società ad ACQUAMARE S.R.L., facente parte del “ Gruppo Acqua Marcia”, riconducibile all’imprenditore F B ta Cirone. 4.- Deducevano, inoltre, che contestualmente al conferimento dell’appalto la società ACQUAMARE era diventata titolare di un terzo delle azioni di PORTO DI IMPERIA S.P.A., che Il corrispettivo accordato da quest’ultima alla appaltatrice consisteva nel diritto di godimento cinquantennale – pari alla durata della concessione demaniale - del settanta per cento del realizzato (posti barca, con pertinenze, posti auto e cave nautiche), nonché edifici commerciali e residenziali (opere a terra) e che, nell’anno 2007, la società ACQUAMARE dava inizio ai lavori e, nell’anno 2010, completate quasi soltanto le opere a mare (moli, pontili e parcheggi), aveva avviato la commercializzazione dei posti barca e delle relative pertinenze. 5.- Deducevano, altresì, gli odierni ricorrenti che, assieme ad altri, avevano conseguito la disponibilità di posti barca e pertinenze in forza di contratti di leasing conclusi con la concedente società UNICREDIT LEASING la quale, in esecuzione di tali contratti, versava alla società ACQUAMARE, in sede di stipula di contratto definito di “subconcessione”, il corrispettivo e diveniva titolare del diritto di godimento cinquantennale sui posti barca, contestualmente concedendone il concreto esercizio a ciascuno dei c.d. “acquirenti”, a fronte del versamento, per un certo numero di anni, alla suindicata concedente, dei canoni (di leasing ) pattuiti, con previsione – al termine – della possibilità di riscattare, pagando una modestissima somma, il diritto di godimento e di divenirne, in tal modo, titolare, per tutta la restante durata della concessione demaniale marittima diritto di godimento sui beni, poiché tale era il senso economico della operazione degli “acquirenti”, i quali erano tenuti a concludere, Ric. 2022 n. 21263 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 5 - direttamente con la società PORTO DI IMPERIA, gestore dell’area portuale, i contratti relativi agli oneri dovuti annualmente per ciascun posto barca e per i servizi di gestione dell’approdo forniti dalla società. 6.- Deducevano, infine, che i lavori di costruzion e del porto erano stati interrotti, essendo state realizzate le sole opere a mare, che erano sorti svariati contenziosi e giudizi tra il Comune di Imperia e le altre società interessate all’opera, finanche di natura penale, essendo stato l’imprenditore Cirone Bellavista indagato, con collaboratori del Gruppo Acqua Pia Marcia, amministratori della società PORTO DI IMPERIA, Sindaco e dipendenti comunali, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia e sottoposto per molti mesi a carcerazione preventiva, avendo, il Comune disposto, nel 2014, la decadenza della concessione demaniale accordata alla società PORTO DI IMPERIA, successivamente dichiarata fallita come la società ACQUAMARE, ed avendo il TAR ed il Consiglio di Stato, negli anni successivi, confermato la legittimità del provvedimento di decadenza, decisione che benché travolga definitivamente i diritti di godimento sui posti barca e relative pertinenze non solleva gli odierni ricorrenti dall’obbligo di pagare i canoni pattuiti. 7.- Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia si costituivano il Comune di Imperia, le società convenute nonché le chiamate in causa INA ASSITALIA S.P.A., ora GENERALI ITALIA S.P.A. e ASSICURATORI DEI LLOYD’S, ed il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. 8.- In ragione della proposizione di tale eccezione, gli attori nel giudizio di merito, pur dichiarando di reputare la stessa infondata, hanno proposto ricorso preventivo per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod.proc.civ., chiedendo la declaratoria della Ric. 2022 n. 21263 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 6 - giurisdizione dell’a.g.o., essendo competente a decidere la controversia il Tribunale di Imperia. 9.- La società UNICREDIT LEASING ha depositat o controricorso e memoria ed ha concluso “ chi edendo alle Sezioni U ni te della Suprema Corte di decidere secondo Giustizia sulla questione di giurisdizione insorta nella causa pendente avanti al Tribunale di Imperia Rg. 479/2013, col favore delle spese di lite”.
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