Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/12/2007, n. 26087
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A seguito di controversia promossa dinanzi al giudice amministrativo al fine di ottenere l'annullamento del blocco - attuato da parte di una P.A. nella specie, un ente regionale strumentale - di una procedura selettiva di personale e nella quale si è formato il giudicato sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche il conseguente giudizio di ottemperanza su tale sentenza rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Il termine per la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso pronuncia del Consiglio di Stato e per il deposito del controricorso è soggetto a sospensione feriale anche quando la pronuncia impugnata verta in materia di pubblico impiego.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. CICALA Mario - consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE IT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato DE NOTARIIS Giovanni, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
E.R.I.M. (ENTE RISORSE IDRICHE MOLISE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL'OCEANO ATLANTICO 25, presso lo studio dell'avvocato LEUCI Maria Grazia, rappresentato e difeso dall'avvocato RIVELLINO Demetrio, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza definitiva n. 7299/03 del Consiglio di Stato, depositata il 14/11/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/07 dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1, avverso la sentenza n. 7299 del 2003 del Consiglio di Stato VI IA espone che l'Ente Risorse Idriche Molise (IM), con Delib. 26 febbraio 1992, n. 64 bis, aveva deciso di coprire 10 posti della carriera direttiva e di concetto (dalla nona alla quinta qualifica funzionale), nonché 20 posti di terzo e quarto livello, peraltro condizionando tale copertura all'autorizzazione regionale in deroga al blocco della assunzioni di cui la L. n. 554 del 1988, art.
5. Dopo vari adempimenti veniva ottenuta l'autorizzazione da parte della Giunta Regionale con Delib. 30 dicembre 1993, n. 5501, a seguito della quale il Presidente dell'E.R.I.M., con determinazione del 31 dicembre 1993, approvava i verbali relativi ai dipendenti avviati dell'Ufficio di collocamento, selezionati dalla Commissione preposta, ed assumeva in ruolo 9 dipendenti della terza funzionale e 5 dipendenti della quarta qualifica funzionale (idraulici, elettricisti, meccanici). Le prove selettive per la copertura dei rimanenti posti non venivano invece completate perché il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.I.M. con Delib. 15 maggio 1995, n. 131 aveva deciso di sospendere le procedure di selezione perché la ristrutturazione dell'organico per effetto della determinazione dei carichi di lavoro aveva evidenziato un esubero di personale di alcune qualifiche funzionali;
lo stesso Consiglio con Delib. 21 giugno 1995, n. 175, aveva successivamente fornito delucidazioni all'organo di controllo, che intendeva conoscere quale personale, con rispettiva qualifica, fosse in esubero, con particolare riferimento alle quattro unità per le quali era stata disposta la sospensione.
Aggiungeva il ricorrente, candidato all'assunzione che avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura di selezione, che a seguito di tale sospensione si era visto costretto ad adire il Giudice amministrativo, ed il relativo giudizio, a lui sfavorevole in primo grado innanzi al TAR per il Molise, si era concluso con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5271 del 2001, che aveva annullato gli atti impugnati ed aveva affermato l'obbligo dell'E.R.I.M. di riprendere il procedimento di selezione per l'assunzione di esso ricorrente. A seguito di diffida ad ottemperare a tale decisione, l'E.R.I.M. aveva invitato esso ricorrente a sostenere la prova di mestiere per il giorno 11 novembre 2001, che però non aveva avuto esito positivo.
2. Con ricorso al TAR per il Molise il IA deduceva che tale procedura di selezione non poteva considerarsi legittima atteso che l'E.R.I.M., nel riprendere la prova selettiva, non aveva operato alla strega della statuizione del Consiglio di Stato "ora per allora". Per di più la Commissione giudicatrice era stata investita dal Direttore dell'E.R.I.M. con semplice ordine di servizio del 15 novembre 2001, n. 27, mentre doveva essere nominata come in precedenza era stato fatto con atto deliberativo del Consiglio di amministrazione. Il ricorrente inoltre denunziava che la Commissione, con formalità proprie di un vero e proprio concorso, aveva fatto svolgere prove comunque non contemplate per l'avviamento al lavoro, perché non erano consone alla qualifica di assunzione.
Concludeva, dunque, il ricorrente deducendo l'illegittimità della Delib. Commissariale 12 dicembre 2001, n. 161, con la quale era stato approvato il verbale di selezione per l'assunzione nella qualifica di elettricisti, profilo di "installatore e riparatori di impianti telefonici";
quarta qualifica funzionale del contratto collettivo per i dipendenti regionali, l'ordine di servizio n. 27 del 15 novembre 2001 di nomina della Commissione, nonché tutti gli atti consequenziali messi in essere da detta Commissione. Poiché nel costituirsi in giudizio l'E.R.I.M. aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, il IA