Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2023, n. 06923

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2023, n. 06923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06923
Data del deposito : 8 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

l ricorso Rg. N. 24779/2017 la seguente SENTENZA M, R, A ed A D R elettivamente domiciliati in Roma,alla Via Vittorio Veneto presso lo studio dell’avv. A P dal quale sono rappresentati e difes i , unitamente e disgiuntamente all’avv. R G procura in calce del ricorso;
-ricorrenti –

Contro

Regione Campaniarappresentata e difesa dall’avv. M L C dell’avvocatura regionale elettivamente dom.ta in Roma alla via Poli 29 2 -resistente — - avverso la sentenza n.4800/20/17 emessa dalla CTR Campania e depositata il depositata il 29.05.17 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 15.02.2023 dal Consigliere Dott. ssa. M B;
letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l’accoglimento del ricorso del ricorso. ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA I contribuenti indicati in epigrafe impugnavano l’avviso di accertamento n. 2013/657756, notificato in data 08.10.2013, con il quale la Regione Campania ingiungeva loro il pagamento di € 11.224,97 a titolo dia titolo di imposta evasa (IRBA), (imposta regionale benzina per autotrazione, eccependo la decadenza dal potere accertativo, la prescrizione del termine quinquennale nonché il difetto di legittimazione passiva. La CTP di Napoli respingeva il ricorso. Interposto appello, la commissione t ributaria r egionale della Campania confermava la decisione di primo grado, riconoscendo la legittimazione passiva dei ricorrenti ed individuando il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale dalla scoperta del fatto illecito, avvenuta in data 24.04.2013. Avversola sentenza indicata in epigrafe propongono ricorso per cassazione i contribuenti, sulla base di duemotivi. La Regione Campania replica con controricorso. Il P.G. ha concluso per l’accoglimentodel ricorso.

ESPOSIZIONE DEI MOTIVIDELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 , primo comma, n. 3,cod.proc.civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. del 26.10.1995, n. 504, nonché omessa ed insufficiente motivazione sulla prescrizione. Nella illustrazione del motivo così rubricato, la ricorrente reitera tutte le difese già svolte nel giudizio di merito, lamentando che la CTR non abbia fatto applicazione dell'art. 15 cit., che stabilisce che, in caso di comportamenti 3 omissivi, il termine di prescrizione del credito per accise decorre dalla data della scoperta del fatto illecito. A dire dei ricorrenti, il comportamento omissivo non può essere rappresentato dalla dichiarazione presentata dal gestore che indicava movimentazioni non veritiere dei carburanti. E poiché la Regione era già a conoscenza della dichiarazione dall’anno 2006, il ritardato invio da parte dell’Agenzia delle dogane delle relative risultanze delle verifiche non integrerebbe la scoperta del fatto illecito.

3.Con la seconda parte della prima censura e la terza doglianza si lamenta la carenza di legittimazione passiva per non aver i ricorrenti commesso il fatto illecito addebitabile al gestore, non essendo addebitabile ai primi la sanzione applicata che esige sia l’elemento oggettivo che il dolo o la colpa;
con il secondo strumento di ricorso si deduce l’omessa motivazione , ex art. 360 n.5, c.p.c. in relazione alla carenza di legittimazione passiva e la contestuale violazione del d.lgs. n. 472/97, reiterando le critiche svolte con la precedente censura. 4. 3. Le censure che attingono la motivazione gravata concernono la disciplina nazionale - d.lgs. del 26 ottobre 1995, n. 5 04 , relativa ai crediti per accise - contrastante con la direttiva europea 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa nonchè con laDirettiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008,relativa al regime generale delle accise, che abroga la direttiva 92/12/CEE.

3.2 Va considerato che, in virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversaqualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass., 27 novembre 4 2018, n. 30607;
Cass., 10 giugno 2020, n. 11103;
Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561).

4. Ebbene, la commissione tributaria r egionale non ha colto la peculiarità della questione giuridica sottesa;
in quanto di puro diritto, il profilo va rilevato d'ufficio in base al citato principio iura novit curia , non essendo la decisione, nella corrispondente parte, coperta dal giudicato interno (v. in generale Cass.del 21 12.1999, n. 14421: Cass del18/02/2021, n. 4272);

5.La disciplina concernente l’imposta in esame non assume alcun più rilievo alla lucedella sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9 novembre 2021 che, nell’interpretare la citata direttiva 118 del 16 Dicembre 2018 - sostanzialmente riproduttiva delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, la quale disponeva che “I prodotti sottoposti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche” ( cfr. CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, punto 27;
CGUE, 5 marzo 2015, causa C-553/13, Statoil Fuel Retail, punto 34) -, recepita nell’ordinamento nazionale con d . l gs. 29/3/2010, n. 48, ha chiarito che i prodotti energetici possono essere gravati da tributi ulterioripurché il relativo gettito sia vincolatoab origine ad una finalità specifica .

6. La Corte di Giustizia dell’Unione europea è intervenuta in materia di I.R.B.A. con detta ordinanza, a seguito di rinvio pregiudiziale nella causa C- 255/20. Nello specifico, la domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’art.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi