Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/10/2020, n. 23903
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In tema di danno erariale, l'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art.334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c.
In tema di danno erariale, ove la pronuncia di condanna emessa in primo grado a carico di due soggetti ritenuti solidalmente responsabili sia stata appellata per difetto di giurisdizione soltanto da uno di essi, deve ritenersi formato il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adìto nei confronti del corresponsabile, stante il carattere scindibile dei rapporti giuridici, concretanti un'obbligazione solidale risarcitoria; pertanto il ricorso in cassazione per carenza di giurisdizione proposto dal coobbligato che non aveva sollevato la relativa questione nel grado di appello, deve essere dichiarato inammissibile.
Sul provvedimento
Testo completo
23903-20 REPUBBLICA ITALIAA IN NOME DEL POPOLO ITALIAO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta da: *RIC.
CONTRO
DECISIONI DI PIETRO CURZIO Primo Presidente GIUDICI SPECIALI (CONS. DI STATO ETC.) CARLO DE CHIARA Pres. di sezione Ud. 06/10/2020 - LUIGI GIOVANI LOMBARDO Pres. di sezione PU FRACO DE STEFAO Pres. di sezione R.G.N. 8630/2019 Con 23903 ENRICO SCODITTI Consigliere- Rep. FABRIZIA GRI -Consigliere- C-U A G -Consigliere- GUIDO MERCOLINO -Consigliere- A SPA -Consigliere Rel.- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8630-2019 proposto da: M E, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO HINNA DAESI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente principale - contro 6 1 3 о ог г PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTATE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI,25. L M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZARA 13, presso lo studio dell'avvocato G G, rappresentato e difeso dall'avvocato A S;
- controricorrenti -
nonché sul ricorso proposto da: L M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZARA 13, presso lo studio dell'avvocato G G, rappresentato e difeso dall'avvocato A S;
- ricorrente incidentale -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTATE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI, 25.
- controricorrente -
nonché
contro
M E;
- intimata avverso la sentenza n. 538/2018 della CORTE C II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata l'11/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2020 dal Consigliere A SPA;
Ric. 2019 n. 08630 sez. SU - ud. 06-10-2020 -2- udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udito l'Avvocato G G per delega dell'Avvocato A S.
FATTI DI CAUSA
E M ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 538/2018 della Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d'appello - Roma, depositata I'11 settembre 2018. M L ha notificato controricorso contenente altresì ricorso incidentale in unico motivo. Il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti resiste con autonomi controricorsi ad entrambi i ricorsi. La sentenza n. 538/2018 della Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d'appello, ha respinto i distinti appelli formulati da M L e da E M contro la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 551/2014, pubblicata il 22 luglio 2014. Con tale sentenza, la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia aveva dichiarato la responsabilità della signora E M, nella qualità di amministratore della ECO BIOMAS s.r.l. con sede in Ostuni, e del signor M L, nella qualità di socio della medesima società, e li aveva condannati al risarcimento in favore dell'Erario per la somma di € 878.149,00, comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre al pagamento delle spese di giustizia. E M e M L erano stati convenuti in giudizio in esito ad accertamenti di polizia giudiziaria compiuti sull'impiego dei finanziamenti pubblici erogati alla ECO BIOMAS s.r.l. nell'ambito della "Sovvenzione Ric. 2019 n. 08630 sez. SU - ud. 06-10-2020 -3- Globale Monofondo" per l'area di crisi di Brindisi, misura concessa con la decisione comunitaria C (97) 3770 del 19 dicembre 1997 a valere sulle risorse del F.E.S.R. cofinanziate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale. La ECO BIOMAS s.r.l. aveva presentato un progetto d'investimento, ammontante a complessive Lire 2.993.000.000, finalizzato alla realizzazione di un impianto industriale destinato al recupero e al riciclaggio di biomasse, derivanti dalla lavorazione di prodotti agricoli. Le indagini avevano consentito di accertare numerose irregolarità, tant'è che nei confronti di E M e M L venne avviata azione penale per i reati di cui agli artt. 110, 81, 61 n. 7, 640 bis del codice penale, contestandosi il conseguimento, mediante artifici e raggiri, di un ingiusto profitto consistito nella percezione del finanziamento erogato di € 1.097.686,00, con conseguente danno patrimoniale di rilevante gravità per l'Unione Europea e per il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Dopo la definizione del giudizio penale (con sentenza di condanna in primo grado, declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. in grado di appello e inammissibilità dei ricorsi per cassazione), fu iniziata l'azione risarcitoria erariale per il danno derivante dall'illecito impiego dei fondi ottenuti con la sovvenzione, mediante condotte dolosamente finalizzate a violare i doveri di servizio funzionali assunti con la domanda e l'accettazione del contributo pubblico. Vennero, in particolare, contestati il mancato adempimento degli obblighi occupazionali;
la non veridicità dei pagamenti effettuati da E M Elena nei confronti dei fornitori;
la compartecipazione al nocumento erariale del socio M L, nella qualità di preposto agli aspetti commerciali, finanziari ed amministrativi del progetto di Ric. 2019 n. 08630 sez. SU - ud. 06-10-2020 -4- investimento, in relazione alle false dichiarazioni riguardanti l'innovatività dell'impianto, l'apparente investimento da parte dei soci di capitali nuovi, nonché la fittizietà, almeno parziale, dei costi riguardanti le opere murarie e l'impianto elettrico. La Sezione giurisdizionale per la Puglia ritenne nel merito fondate le contestazioni, accolse la domanda risarcitoria e pose a carico di E M e M L