Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/12/2018, n. 32180

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/12/2018, n. 32180
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32180
Data del deposito : 12 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12021-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n. 889/2018 depositata il 17/04/2018 nella causa tra: GUGLIOTTA GIOVANDOMENICO;
- ricorrente non costituitosi in questa fase -

contro

COMUNE DI PIZZO;
- resistente non costituitosi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2018 dal Consigliere FRANCESCO M C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale M F, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

1. Giovandomenico Gugliotta convenne in giudizio il Comune di Pizzo, davanti al Tribunale di Vibo Valentia, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lui sofferti a seguito di inondazioni verificatesi nei mesi di dicembre 1996 e dicembre 1997. A sostegno della domanda osservò che il Comune convenuto aveva effettuato nel 1995 uno sbancamento per la manutenzione di una discarica comunale, opera a causa della quale vi erano state inondazioni marine che avevano danneggiato la sua azienda agricola, dedita alla coltivazione in serra di piantagioni stagionali. Si costituì in giudizio il Comune, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Con sentenza dell'Il maggio 2010 il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione, ritenendo che la causa dovesse essere devoluta al giudice amministrativo. A tale conclusione il Tribunale pervenne rilevando che nel caso in esame lo sbancamento era stato eseguito per la manutenzione della discarica comunale, e perciò «nell'esercizio di potestà pubblicistiche» siccome «diretto a preservare l'interesse pubblico connesso alla gestione della discarica»;
il che induceva a far rientrare la causa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, trattandosi della materia dell'urbanistica. Ric. 2018 n. 12021 sez. SU - ud. 20-11-2018 -2- 2. Riassunta la causa davanti al TAR per la Calabria da parte dell'attore, il giudice amministrativo, con ordinanza 14 aprile 2018, ha sollevato d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del codice del processo amministrativo. Ha osservato il TAR che, secondo la prospettazione dell'attore, i danni erano da ricondurre allo sbancamento operato dal Comune, cui avrebbero fatto seguito le inondazioni marine. Ne consegue che, poiché tale attività non costituisce esercizio di potestà pubbliche, trattandosi di mera attività materiale, né incide su posizioni giuridiche tutelate dal giudice amministrativo, la decisione della causa dovrebbe essere rimessa al giudice ordinario.
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