Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2023, n. 13300
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In tema di ICI, le agevolazioni di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola, si applicano anche alle società di capitali, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, a condizione che detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ovvero se, oltre ad avere da statuto come oggetto sociale esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art. 2935 c.c., abbia almeno un amministratore che possieda i requisiti necessari per la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Sul provvedimento
Testo completo
1. Con sentenza n. 5988/3/18, depositata il 17 settembre 2018, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accoglieva l'appello proposto dal Comune di Fiumicino, in riforma della sentenza n. 4227/41/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di tre avvisi di accertamento ICI, per gli anni dal 2009 al 2011, relativi a terreni di proprietà della società contribuente ritenuti edificabili, e quindi soggetti ad imposta calcolata sulla base del valore venale in comune commercio, in luogo di quella versata in base al valore catastale in applicazione dell'agevolazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9 prevista per i terreni agricoli;
3. la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo non ostativo al riconoscimento dell'agevolazione, in presenza degli altri presupposti, lo svolgimento dell'attività agricola da parte di una società, come del resto già riconosciuto dall'ente con nota del 23 febbraio 2008 per le annualità precedenti;
4. la Commissione Regionale del Lazio, in riforma della decisione impugnata, aveva escluso la sussistenza in capo alla contribuente dei requisiti soggettivi attinenti al tempo di lavoro dedicato all'attività agricola ed ai ricavi prodotti dalla stessa rilevando altresì, quanto ai vincoli ambientali presenti sui terreni, che gli stessi determinavano una mera inedificabilità relativa, come documentato dal contratto preliminare di vendita in atti finalizzato alla realizzazione di un progetto di sviluppo immobiliare.
5. Avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 15 marzo 2019, affidato a undici motivi;
il Comune resisteva con controricorso e depositava ricorso incidentale condizionato basato su due motivi, che la ricorrente contestava con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver omesso di rilevare e accertare la formazione dell'eccepito giudicato endoprocessuale sul riconoscimento, con nota del Comune del 23 febbraio 2008, del diritto della società a godere dell'agevolazione in materia di aree edificabili utilizzate come terreni agricoli di cui all'art. 15 del Regolamento comunale ICI;
2. con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e dell'art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di pronunciarsi sul riconoscimento, con nota del Comune del 23 febbraio 2008, del diritto della società a godere dell'agevolazione in materia di aree edificabili utilizzate come terreni agricoli di cui all'art. 15 del Regolamento comunale ICI anche per le annualità successive;
3. con il terzo motivo eccepiva la violazione dell'art. 15 del Regolamento comunale ICI e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver negato l'agevolazione, per carenza dei requisiti soggettivi, sebbene il Comune fosse vincolato al precedente riconoscimento, salva la prova mai offerta, del venir meno di quelli originariamente presenti;
4. con il quarto motivo denunciava la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 57, comma 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, rilevando che il Comune aveva contestato per la prima volta solo in appello la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2005;
5. con il quinto motivo deduceva la violazione dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e dell'art. 15 del Regolamento comunale ICI, in relazione all'art. 2697 c.c. e 155 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto ai fini della nozione di imprenditore agricolo rilevante per fruire dell'agevolazione ICI non risultavano richiesti i requisiti soggettivi indicati dalla CTR;
6. con il sesto motivo eccepiva la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e dell'art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di pronunciarsi sul possesso da parte della contribuente dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 3, e dell'art. 15 del Regolamento comunale ICI;
7. con il settimo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver ritenuto rilevante, ai fini della determinazione del valore venale del bene, un contratto preliminare cui non era seguita la stipula del definitivo, nè tanto meno la richiesta di autorizzazioni edificatorie;
8. con l'ottavo motivo eccepiva omessa pronuncia in violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e dell'art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di pronunciarsi sull'effettivo valore dei terreni agricoli oggetto di accertamento;
9. con il nono motivo deduceva la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, in relazione all'art. 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè un omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver omesso di tenere conto, ai fini della determinazione del valore venale dei beni, della presenza di vincoli che limitavano la circolazione dei terreni al di fuori dell'uso agricolo, rimossi solo nel 2015 con un provvedimento dello stesso Comune;
10. con il decimo motivo eccepiva la violazione dell'art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360