Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2014, n. 4605

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Massime2

La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile, ex art. 5, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tale incompetenza, nonché la competenza della commissione tributaria in essa indicata, qualora il processo venga riassunto dinanzi a quest'ultima ai sensi del successivo comma 5, rimanendo irrilevante, ai fini della determinazione della competenza territoriale, nell'ipotesi (ricorrente nella specie) di impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso, la questione, attinente al merito, circa la competenza, sul rapporto tributario, dell'ufficio cui l'istanza era stata presentata e la sua legittimazione a disporre il rimborso.

La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile, ex art. 5, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tale incompetenza, nonché la competenza della commissione tributaria in essa indicata, qualora il processo venga riassunto dinanzi a quest'ultima ai sensi del successivo comma 5, rimanendo irrilevante, ai fini della determinazione della competenza territoriale, nell'ipotesi (ricorrente nella specie) di impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso, la questione, attinente al merito, circa la competenza, sul rapporto tributario, dell'ufficio cui l'istanza era stata presentata e la sua legittimazione a disporre il rimborso.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2014, n. 4605
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4605
Data del deposito : 26 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente -
Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -
Dott. GRECO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CIGNA Mauro - Consigliere -
Dott. FERRO Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HO EL RA ER, rappresentata e difesa dall'avv. Trivoli Alessandro, presso il quale (Studio Trivoli & Associati) è elettivamente domiciliata in Roma in via del Poggio Laurentino n. 66;

- ricorrente -

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 118/29/06, depositata il 6 luglio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

uditi l'avv. Alessandro Trivoli per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Paola Zerman per la contro ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Roma, adita da WE LI AN ER con l'impugnazione del

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