Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2022, n. 44017
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SILVESTRI ANTONELLO nato a CAMPOBASSO il 26/12/1959 MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE jj9) avverso l'ordinanza del 18/08/2021 del TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere D D;letteAs-intirelfe conclusioni del PG /1.4 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di S A ricorre avverso l'ordinanza, in epigrafe indicata, con cui il Presidente del Tribunale di Vasto ha confermato i provvedimenti impugnati di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato di S A, respingendo le relative opposizioni. 2. Il S era ammesso al patrocinio a spese dello Stato in sette procedimenti (due civili e cinque penali), richiamati dal ricorrente, che allega i rispettivi provvedimenti di revoca. Il 28/01/21, la Guardia di Finanza accertava che il S, in data 13/04/2018, aveva depositato su un proprio libretto nominativo l'importo di un assegno postale non trasferibile di euro 33.100, a titolo di donazione, tratto da un conto corrente postale della propria madre, T M;e che, in data 05/02/2018, aveva acquistato terreni per un importo di euro 6.500 e, in data 05/03/2018, un'auto del costo di euro 17.600. Tutti i provvedimenti ammissivi erano, quindi, revocati con effetto retroattivo. 2.1. Erano, pertanto, presentate due opposizioni: la prima (che ha generato il procedimento n. 198/2021 R.G.), nell'ambito dell'ammissione (e successiva revoca) ottenuta nel procedimento penale 1475/2015 R.G.N.R.;la seconda, avverso gli altri sei provvedimenti di ammissione (e successiva revoca), che ha originato il procedimento n. 356/2021 R.G. Riunite le due opposizioni per connessione oggettiva e soggettiva, il Tribunale di vasto, come si è più sopra ricordato, le respingeva. 3. Il ricorso consta di sette motivi con cui si deducono: 3.1. Violazione dell'articolo 125, comma 3, cod. proc. pen., per omessa motivazione su uno specifico motivo di opposizione, concernente la qualificazione patrimoniale dell'incasso dell'effetto postale, iaddove il ricorrente osservava, richiamando giurisprudenza di legittimità e costituzionale, come, in caso di assegno una tantum emesso in sede divorzile (ex art. 5, comma 8, L. 898/70), sia riconosciuto, a prescindere dalla entità dell'assegno, che lo stesso rappresenti un introito capitale e non reddituale. Il legislatore, infatti, ha inteso escludere l'assegno divorzile, erogato in un'unica soluzione, dal novero degli introiti aventi carattere reddituale. Sul punto, il Tribunale di Vasto non ha dato risposta. 3.2. Violazione di legge in relazione all'interpretazione e all'applicazione dell'art 79, lett. d), in relazione all'art. 76, commi 1 e 3, d.P.R. 115/2002. Erroneamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto che l'anzidetta donazione, seppur occasionale, rientri nella nozione di reddito valutabile ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (o della relativa revoca), a mente dei criteri indicati nell'art 76, commi 1 e 3 stesso decreto. La questione sollevata dall'opponente, tuttavia, è un'altra ed è se la donazione della madre del S, unica e dunque occasionale, generi o meno l'obbligo di comunicare la variazione di reddito di cui all'art. 79, lett. d). Come, infatti, chiarito più volte, nel concetto di reddito rilevante ai presenti fini, rientrano le percezioni economiche di varia natura, purché rilevanti e non saltuarie, percepite dal richiedente. Per tale ragione, l'omessa comunicazione da parte del S della donazione ricevuta non viola l'obbligo di comunicazione assunto con la presentazione dell'istanza, conseguendone che non poteva essere disposta la revoca dei provvedimenti ammissivi al beneficio.
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