Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/03/2024, n. 6685

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La nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di "sopravvivenza", riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003).

Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/03/2024, n. 6685
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6685
Data del deposito : 13 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 20527/2020 Numero sezionale 220/2024 Numero di raccolta generale 6685/2024 Data pubblicazione 13/03/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente POLIZZA STEFANIA TASSONE Consigliere FIDEIUSSORIA GIUSEPPE CRICENTI Consigliere FIDEIUSSIONE ANNA MOSCARINI Consigliere Ud.23/01/2024 MARILENA GORGONI Consigliere-Rel. CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20527/2020 R.G. proposto da: NA MO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 74, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO PATRONI GRIFFI ([...]) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-

contro

ING BANK NV, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell'avvocato CORRADO GRILLO ([...]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati AUGUSTO AZZINI ([...]) e NADIA MARCOLI ([...]);
-controricorrente- Numero registro generale 20527/2020 Numero sezionale 220/2024 Numero di raccolta generale 6685/2024 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. Data pubblicazione 13/03/2024 201/2020 depositata il 17/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito della risoluzione di diritto del contratto di leasing intercorso tra la società Ing Lease S.p.A. la Cinquenoci S.r.L. per inadempimento di quest'ultima e perdurando il mancato pagamento dell'importo di euro 146.325,09, a IM NA, quale fideiussore, insieme con PE RO, della società Cinquenoci, veniva ingiunto con il decreto n. 10088/11 il pagamento, a favore della ING LEASE, del suddetto importo. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 1380/2015, all'esito del giudizio di opposizione promosso da IM NA, rigettava l'opposizione. La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza n. 201/2020, depositata il 17/02/2020, ha rigettato l'appello proposto da IM NA e ha confermato la sentenza di prime cure. IM NA affidandosi a sette motivi ricorre per la cassazione di detta pronuncia. Resiste con controricorso la ING LEASE S.P.A. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., vengono denunciate la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1421 cod.civ. Al giudice a quo si imputa – dopo aver precisato di non avere eccepito detta nullità in precedenza (Cass. 12259/2019)- di non avere rilevato d'ufficio la nullità della fideiussione (dell'intera 2 di 15 Numero registro generale 20527/2020 Numero sezionale 220/2024 Numero di raccolta generale 6685/2024 fideiussione: cfr. p. 8 del ricorso), attesa la pattuizione di clausole Data pubblicazione 13/03/2024 di deroga all'art. 1957 cod.civ. e di sopravvivenza, interamente riproduttive degli schemi contrattuali uniformi ABI, censurabili per il fatto di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inadempimento degli obblighi di diligenza della creditrice ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi di essa, vietate dalla normativa antitrust. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1955 cod.civ., in relazione agli artt. 1175 e 1375 cod.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Secondo il ricorrente la sentenza gravata avrebbe dovuto considerare colposa la condotta tenuta dalla società di leasing che non si era avvalsa della facoltà di risolvere di diritto il contratto, nonostante i plurimi inadempimenti della società Cinquenoci, né le aveva comminato la decadenza del beneficio del termine, lucrando interessi corrispettivi e moratori “a sacrificio del regresso del fideiussore, con conseguente estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1955 cod.civ., in quanto posta in violazione dei canoni di prudenza e diligenza, nonché di correttezza e buona fede”. Invece, la Corte d'appello si è limitata ad affermare che l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 cod.civ. necessita di una condotta antigiuridica da parte del creditore e di un effettivo pregiudizio che nel caso facevano difetto, non potendo considerarsi illecita la mera inazione, consistente nel caso di specie nella mancata attivazione della clausola risolutiva espressa. Tale statuizione si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte – Cass. n. 32478/2019 – che in fattispecie analoghe ha considerato un grave inadempimento dei doveri di correttezza e buona fede da parte della società garantita l'aver liquidato alla società debitrice un notevole importo, pur avendone constatato 3 di 15 Numero registro generale 20527/2020 Numero sezionale 220/2024 Numero di raccolta generale 6685/2024 l'inadempimento, pretendendo di riversare su altri (il fideiussore), Data pubblicazione 13/03/2024 un pregiudizio che avrebbe potuto facilmente evitare. 3) Con il terzo motivo il ricorrente adduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, 115 e 116 cod.proc.civ. nonché dell'art. 2697 cod.civ. e dei principi “iudex iuxta alligata et probata iudicare debet”, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Per il ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le risultanze e le allegazioni della propria prospettazione difensiva, dalle quali emergeva l'esistenza del pregiudizio all'esercizio del diritto di regresso e/o al diritto di surrogazione nei diritti della creditrice per il recupero dell'importo di euro 92.443,12 che le aveva corrisposto. 4) Con il quarto motivo si imputa al giudice a quo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. Per il ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui aveva lamentato che il Tribunale si fosse pronunciato ultrapetita, quando aveva affermando che non poteva eccepire l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 cod.civ., avendo rinunciato alla facoltà di opporre eccezioni, atteso che la società ING LEASE si era limitata a rilevare, quanto all'eccezione di cui all' art.1955 cod.civ., che non esisteva un diritto soggettivo dell'utilizzatore a vedersi risolto il contratto, con la conseguenza che l'omessa tempestiva risoluzione del contratto non poteva essere considerata l'omissione di un comportamento dovuto per legge o per contratto. 5) Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. nonché dell'art. 132 cod.proc.civ. e dell'art. 118 disp. att. cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., e invoca la nullità della 4 di 15 Numero registro generale 20527/2020 Numero sezionale 220/2024 Numero di raccolta generale 6685/2024 sentenza per mancanza e/o apparenza della motivazione, in Data pubblicazione 13/03/2024 relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. Per il ricorrente la statuizione con cui la Corte d'appello ha ritenuto non invocabile l'eccezione di cui all'art. 1956 cod.civ., perché i canoni di locazione previsti nel contratto di locazione finanziaria, in quanto canoni periodici, relativi ad un contratto di locazione finanziaria stipulato contestualmente al sorgere della garanzia, non costituiscono “obbligazioni future”, riferendo, a tal fine di una decisione della Corte d'appello di Milano, non avrebbe reso una motivazione autosufficiente. 6) Con il sesto motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1956 cod.civ. e denuncia un errore di sussunzione in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.;
la tesi del ricorrente è che le decisioni della Corte d'Appello di Milano evocate ed applicate dalla Corte territoriale, riferendosi al c.d. patto di riacquisto contenuto nel contratto di leasing, non fossero conferenti, perché si riferivano ad una garanzia atipica differente dalla fideiussione. 7) Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1956 cod.civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere il giudice a quo affermato che non era stata adeguatamente supportata la dedotta violazione dei principi di correttezza e di buona fede da parte della società concedente, non avendo chiarito adeguatamente i rapporti tra creditore e terzo garantito e tra creditore e garantito, oltre ad avere tardivamente formulato la eccezione di violazione dei principi di buona fede e di correttezza, senza tener conto che l'art. 1956 cod.civ. costituisce applicazione della clausola generale di buona

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