Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2021, n. 21799

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2021, n. 21799
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21799
Data del deposito : 29 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 31489-2018 prcposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidenle e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, 2021 VIA

CESARE BECCARIA

29, pre3so l'Avvocatura Centrale 298 dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SC_PLINO;

- ricorrenti -

contro

C.V. SERVICE S.R.L., CUDA SERVIZI TECNICI IMPIANTI S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI

20, presso lo studio dell'avvocato M A, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato G G;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 14/2318 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/04/2018 R.G.N. 189/2016+1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. L C;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G G visto l'art.23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 737, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scrit,e.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 23.4.2018, la Corte d'appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i crediti di cui al verbale di accertamento con cui l'INPS aveva diffidato

CUDA

Servizi Tecnici Impianti s.r.l. e CV Service s.r.l. alla regolarizzazione contributiva del personale occupato con contratto di lavoro a progetto, in relazione al mancato assoggettamento a contribuzione di talune indennità ad esso corrisposte. La Corte, in particolare, ha ritenuto che, non potendosi riconoscere valore interruttivo della prescrizione alla memoria di costituzione dell'INPS in primo grado, siccome contenente soltanto la richiesta di rigettare l'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo proposta dalle due imprese con il ricorso introduttivo del giudizio, la pretesa contributiva, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, doveva reputarsi non dovuta per sopravvenuta prescrizione. Avverso tali statuizioni ha ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura.

CUDA

Servizi Tecnici Impianti s.r.l. e CV Service s.r.l. hanno resistito con controricorso. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza n. 21154 del 2020 della Sesta sezione civile di questa Corte. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che le sue memorie di costituzione in primo grado non potessero avere valore interruttivo della prescrizione, dal momento che contenevano soltanto la richiesta di rigettare gli avversi ricorsi volti all'accertamento negativo del debito per contributi e non anche una pretesa o intimazione scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà di far valere il proprio diritto nei confronti delle odierne controricorrenti, con l'effetto sostanziale di costituirle in mora. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Ricordato preliminarmente che, a norma dell'art. 2943, comma 2°, c.c., la prescrizione «è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio» e che, secondo quanto previsto dal successivo art. 2945, comma 2°, c.c., ove l'interruzione sia avvenuta «mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio», giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ferma nel ritenere che un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, le quali, benché non richiedano l'uso di formule solenni, debbono essere idonee a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (così, tra le più recenti, Cass. nn. 24656 del 2010, 17123 del 2015, 15174 del 2018, 18146 del 2020). Del pari
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