Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2023, n. 09391
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da G C C, nata a Pinarolo Po il 08/04/1962 avverso la sentenza del 20/06/2022 della Corte di appello di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E A;udito la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;udita l'avv. A P C, in sostituzione dell'avv. F R, difensore delle parti civili A B, P B, R R, V R, E L, P L, B L e F L, la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 3 dicembre 2020 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia aveva condannato C C G in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen., per essersi, nella qualità di pubblico ufficiale, quale amministratore di sostegno di F B, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità del patrimonio dell'amministrato (in particolare la delega ad operare sul conto corrente bancario e sui titoli di risparmio intestati al B), appropriata indebitamente della somma di euro 25.000 emettendo, tra il 5 settembre e il 14 ottobre 2013, quattro assegni utilizzati per acquistare con atto notarile del 18 ottobre 2013 un immobile sito a Voghera adibito per uso proprio personale. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 327-bis cod. proc. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale, con provvedimento adottato nell'udienza del 20 giugno 2022, immotivatamente espunto un verbale di dichiarazioni del teste Giuseppe Villani acquisite dal difensore nell'esercizio delle facoltà di investigazioni difensive, verbale che era stato allegato ad una memoria difensiva contenente motivi nuovi di appello e di cui sarebbe stata possibile l'acquisizione nel corso del giudizio. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata all'assunzione della prova testimoniale a mezzo dell'esame di Giuseppe Villani: trattandosi di istanza difensiva compatibile con il rito abbreviato in appello, potenzialmente idonea a incidere sul complesso degli elementi di prova già acquisiti, in quanto capace di dimostrare che l'acquisto dell'immobile indicato nel capo d'imputazione era avvenuto, sia pur senza una previa autorizzazione del giudice tutelare, su sollecitazione dello stesso B, dunque con una iniziativa della imputata nella quale era assente l'elemento psicologico necessario per la configurabilità del reato contestato;richiesta che era stata immotivatamente rigettata dalla Corte con un generico riferimento alla sua irrilevanza e al suo carattere esplorativo. 2.3. Vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito utilizzato un differente criterio di valutazione della prova nell'esame dei plurimi episodi di peculato oggetto di addebito: tenuto conto che la Gazzaniga era stata mandata assolta dal giudice di primo grado in relazione ad altri analoghi episodi di appropriazione di denaro del B, compiuti sempre in assenza di autorizzazione del giudice tutelare, con riferimento ai quali la prevenuta era stata prosciolta con la formula dubitativa 'perché il fatto non costituisce reato' in quanto non era stata acquisita la prova che quelle iniziative non fossero collegabili alla volontà dell'amministrato;decisione, dunque, basata su un parametro valutativo della prova che ben avrebbe potuto indirizzare la lettura della vicenda concernente l'utilizzo dei 25.000 euro per l'acquisto dell'immobile di Voghera.
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