Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2004, n. 13710
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f. f. -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. E S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V G, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 41, presso lo studio dell'avvocato A Z, rappresentato e difeso dall'avvocato V R, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CASTELLAMMARE STABIA;
- intimato -
sul 2^ ricorso n. 16144/02 proposto da:
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE DI SAN PIO V 1, presso lo studio dell'avvocato R G, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
V G;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2405/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 29/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/04 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, giurisdizione dell'a.g.a..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta, nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia, da parte di lavoratore addetto al servizio di trasporto gestito dal medesimo Comune, per il pagamento del corrispettivo del lavoro straordinario prestato nel corso dell'anno 1992.
n giudice a quo ha ritenuto che la pretesa appena descritta si fonda su di un petitum sostanziale identificabile nel rapporto di impiego pubblico intercorrente tra le parti litigati, atteso che la gestione suddetta è stata assunta dal Comune in via diretta, senza il tramite di un'azienda autonoma o, comunque, di una struttura separata, operante con criteri imprenditoriali.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il lavoratore, svolgendo due motivi di censura.
Resiste il Comune di Castellammare di Stabia con controricorso e con ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione di un giudicato interno implicitamente affermativo della giurisdizione ordinaria, la cui sussistenza, mai negata dalla difesa dell'Amministrazione comunale, costituiva il necessario presupposto della decisione di primo grado, non impugnata sul punto. n secondo motivo denuncia vizi di motivazione, sul rilievo che la gestione diretta del servizio di trasporto sarebbe stata argomentata dall'insufficiente circostanza della sua menzione in talune deliberazioni della Giunta comunale, mentre nessun rilievo è stato dato ad altri punti decisivi ai fini della dimostrazione dell'autonomia gestionale che caratterizzava il servizio di trasporto, quanto ad organi preposti, iscrizione dei lavoratori presso lo speciale fondo pensionistico per gli autoferrotranvieri gestito dall'INPS, predisposizione di un apposito bilancio di previsione della spesa, sussistenza di un accordo stipulato fra l'amministrazione comunale ed il dirigente del servizio. Col ricorso incidentale condizionato, il Comune resistente, per l'eventualità che si ritenga sussistente la giurisdizione ordinaria, denuncia: a) il proprio difetto di legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 23, terzo e quarto comma, detta legge 24 aprile 1989, n. 144, che tale legittimazione attribuirebbe al funzionario comunale al
cui comportamento illegittimo si ricollegano le pretese economiche in contestazione;
b) l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2126, sul cosiddetto lavoro di fatto;
c) inesistenza delle condizioni per l'esercizio dell'azione di arricchimento indebito nei confronti dell'amministrazione,
I due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., siccome proposti avverso la medesima sentenza.
Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato, siccome contrario al diritto vivente secondo il quale il giudicato sulla giurisdizione può formarsi, oltre che a seguito della statuizione emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi attinente alla giurisdizione, solo per effetto di declaratoria espressa sulla giurisdizione data dal giudice di merito, non investita da specifica impugnazione, ovvero a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito, sicché, in mancanza di queste condizioni resta sempre prospettatole, e rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., la questione di giurisdizione (v., fra le numerose altre
conformi, Cass., sez. un. ottobre 2002, n. 14080;
Id., 9 agosto 2002, n. 10979;
Id., 29 novembre 2000, n. 1233;
Id., 19 novembre 1999, n. 882;
Id., 11 agosto 1997, n. 7482;
Id., 3 febbraio 1995, n. 1311 ecc.).
Nessuna di queste condizioni si è verificata nel caso di specie, non rinvenendosi alcuna decisione espressa in punto di giurisdizione, ne' alcuna statuizione di merito (tale, all'evidenza, non è quella che ha determinato il trasferimento della causa dal tribunale di Torre Annuziata, al Tribunale di Napoli, trattandosi di pronuncia sulla sola competenza, che non contiene alcun accertamento compiuto nel, sia pure implicito presupposto della ritenuta giurisdizione del giudice adito: v. Cass., sez. un, 15 novembre 2002, il 16161;
Id., 9 agosto 2001, n. 10979;
Id., 5 luglio 1991, n. 5473) che, col suo passaggio in giudicato, abbia determinato una qualsiasi preclusione al rilievo officioso, da parte del giudice a quo, del difetto di giurisdizione.
Nè meno evidente è l'errore in cui cade la difesa del ricorrente allorché ipotizza un giudicato implicito sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato privato, per essere stato diretto l'appello del Comune unicamente a sostenere il difetto di legittimazione passiva ex art. 23 della legge n. 144 del 1989. Il giudicato su questioni preliminari (che non si configurino, nel contempo, anche come cause pregiudiziali, tali, cioè che, relativamente ad