Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/03/2022, n. 10063

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/03/2022, n. 10063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10063
Data del deposito : 23 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI STEFANO nato a REGGIO EMILIA il 26/09/1969 avverso l'ordinanza del 19/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdate-a-vvise-ai4e-PaFt* udita la relazione svolta dal Consigliere R M;

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato G S. Sia il provvedimento impugnato (del 19 gennaio 2021) che il ricorso (del 13 marzo 2021) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;
Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
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