Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2022, n. 46952
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S H, nato in Marocco 1'1/2/1972 avverso la sentenza emessa il 24/4/2015 dalla Corte di appello di Firenze;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere P D G;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale M D N, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 24 aprile2015. A tal fine il ricorrente ha dedotto di essere stato dichiarato contumace e, sia in primo che secondo grado, è stato sempre assistito da difensori d'ufficio;solo in data 12 luglio 2022 veniva a conoscenza della sentenza di condanna emessa a suo carico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente, si rileva che nel caso di specie trova applicazione l'art. 175 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla I. 28 aprile 2014, n. 67, stante la disciplina transitoria introdotta dall'art. 15-bis, in base al quale le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.
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