Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/03/2019, n. 7208

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Nella controversia instaurata per il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa dai dirigenti psicologi già in rapporto di lavoro "a convenzione" con il SSN a far data dal 1980, ed inquadrati straordinariamente in ruolo ai sensi dell'art. 3 della l. n. 207 del 1985, con delibere risalenti agli anni tra il 1985-1986, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la lesione del diritto di cui chiedono tutela, ed il conseguente inadempimento della P.A., si è consumato istantaneamente all'atto dell'inquadramento, pacificamente disposto con provvedimenti adottati prima del 30 giugno 1998, che l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, fissa quale discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, dando rilievo al momento in cui, in concreto, la pretesa dedotta in giudizio sia divenuta azionabile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/03/2019, n. 7208
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7208
Data del deposito : 13 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

N° 7208-19 E T REPUBBLICA ITALIANA N E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MOTIVI ATTINENTI - Primo Presidente f.f. - ALLA PIETRO CURZIO GIURISDIZIONE PUBBLICO ROBERTA VIVALDI Presidente Sezione - IMPIEGO Ud. 29/01/2019 - Consigliere - FRANCESCO ANTONIO GENOVESE PU R.G.N. 28830/2013 - Consigliere - MARIA GIOVANNA SAMBITO 4 7208 Rep. Rel. Consigliere - ADRIANA DORONZO FN per cu ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA -Consigliere - ANTONIO ORICCHIO Consigliere - F GRI - Consigliere - A GTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28830-2013 proposto da: SCHLOSSER SIMONETTA, DE CESARE ELIANA MARIA ANTONIETTA, AMANTIA AGATINO, MILANO STELLA, COMPAGNONI FRANCA, SCALA VINCENZO FRANCESCO, AGOSTINI BARBARA, STECCONI ALFONSINA, CRICONIA MARTA, BECCHIS EMMANUELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell'avvocato 36 L L, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato G P;

- ricorrenti -

contro

AZIENDA U.S.L. ROMA B;
- intimata avverso la sentenza n. 4491/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2019 dal Consigliere ADRIANA DORONZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Luisa Capicotto per delega dell'avvocato Luca Lentini.

FATTI DI CAUSA

1.- Agatino Amantia, Alfonsina Stecconi, Franca Compagnoni, Stella Milano, Paola Tulli, Marta Criconia, Vincenzo Francesco Scala, Barbara Agostini, Emmanuela Becchis, Simonetta Schlosser, Eliana Maria Antonietta De Cesare e Lucia Mezzi, dirigenti psicologi in servizio presso l'Azienda Usl Roma B, chiesero al Tribunale di Roma che, in contraddittorio con l'Azienda datrice di lavoro, fosse accertato il loro diritto alla ricostruzione della carriera e alla regolarizzazione contributiva in relazione all'anzianità di servizio posseduta.

2. Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 19/6/2013, confermò tale statuizione.

2.1. A fondamento del decisum la Corte territoriale ritenne che non fosse configurabile un comportamento illecito permanente della pubblica amministrazione, iniziato prima del 30 giugno 1998 e Ris. 2013 n. 28830 sez. Su u 39 01 2019 =2- proseguito oltre tale data, tale da giustificare la giurisdizione del giudice ordinario, bensì di un illecito istantaneo perfezionatosi nel momento in cui l'obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta, ossia all'atto dell'inserimento dei ricorrenti nei ruoli dell'amministrazione. 3.- Contro la sentenza i ricorrenti, ad eccezione di Tulli e Mezzi, hanno proposto ricorso per cassazione;
l'Azienda Usl Roma B non ha svolto attività difensiva. 3.1.- Con ordinanza interlocutoria dell'11 ottobre 2018, n. 25301 questa Corte sezione lavoro ha rimesso la questione al Primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 1, e 374, comma 1, cod. proc. civ. Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso a queste Sezioni Unite. Ragioni della decisione 1.- La questione concerne il riparto di giurisdizione sulla domanda proposta dagli odierni ricorrenti, dirigenti psicologi già in rapporto di lavoro «a convenzione» con il Servizio Sanitario Nazionale a far data dal 1980 ed inquadrati straordinariamente nel ruolo del SSN ai sensi dell'art. 3 della L. 20/5/1985, n. 207. La domanda ha ad oggetto il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, pari alla durata dei rapporti di convenzione intrattenuti da ciascuno degli psicologi con l'Azienda sanitaria. 2.- I ricorrenti hanno dato atto che l'art. 3 della L. n. 207/1985 esclude espressamente questo riconoscimento, nonostante lo svolgimento da parte loro, prima del formale inquadramento, di compiti e funzioni identiche a quelle poi assegnate dopo l'assunzione a tempo indeterminato. 3.- Sotto il profilo della giurisdizione hanno sottolineato che, diversamente da quanto opinato dai giudici del merito, il comportamento dell'amministrazione configurava un inadempimento Ric. 2013 n. 28830 sez. SU ud. 29-01-2019 -3- che non aveva esaurito i suoi effetti al momento del loro inquadramento in ruolo, ma continuava a produrre conseguenze dannose sul rapporto, soprattutto a fini contributivi.

3.1. I giudici del merito non avevano considerato che gli atti di inquadramento erano formalmente legittimi perché rispettosi del dettato dell'art. 3 L. n. 207/1985 che, più volte posta la questione di legittimità costituzionale di tale norma, essa era sempre stata ritenuta dai giudici amministrativi manifestamente infondata.

3.2. Solo per l'effetto del DPCM 8/3/2001, il mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa era divenuta illegittime in quanto era emersa una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie professionali, in particolare rispetto agli ex convenzionati SUMAI, per i quali pure vi era stato, con DPCM

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