Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/1988, n. 4981
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In tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, la disposizione del secondo comma dell'art. 22 della legge 29 febbraio 1980 n. 33 non ha carattere interpretativo della precedente normativa posta dall'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977 n. 15 (convertito nella legge 7 aprile 1977 n. 102) bensì ha carattere innovativo nel senso che estende per il futuro anche alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico il beneficio dello sgravio già concesso ad aziende di altri settori con la citata legge n. 102, come può desumersi sia dal fatto che la legge n. 33 del 1980, nel prorogare e modificare parzialmente il beneficio suddetto, fa partire dall'1 gennaio 1980 il nuovo regime agevolato, sia dal fatto che la legislazione successiva (art. 38 d.l. 30 agosto 1980 n. 503 e art. 1 legge 28 novembre 1980 n. 782) ha continuato a tenere distinte le imprese suddette da quelle manifatturiere ed estrattive. Pertanto prima della legge n. 33 citata le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico non beneficiavano del predetto sgravio contributivo. ( Conf 373/88, mass n 456931; ( Conf 8750/87, mass n 456147; ( Conf 4332/87, mass n 453077).*