Cass. civ., sez. III, sentenza 22/09/2017, n. 22063

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In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/09/2017, n. 22063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22063
Data del deposito : 22 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORIGINALE 22063-20 17 OggettoITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Svolgimento di attività LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE nell'interesse altrui- TERZA SEZIONE CIVILE Obbligo di rendiconto - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Sussistenza Fondamento Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente R.G.N. 6073/2015 Dott. L A S - Consigliere Cron.22063 Dott. C GSI Consigliere Rep. .I. Dott. A SMA Consigliere Ud. 28/06/2017 Dott. G F Rel. Consigliere PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6073-2015 proposto da: ASSOCIAZIONE ITALIANA PODOLOGI in persona del Presidente pro tempore Dott. M M, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato NICOLA S PALOMBI (STUDIO LEGALE D'ERCOLE), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
2017

- ricorrente -

1501

contro

P E A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio dell'avvocato G C, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 287/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato NICOLA PALOMBI;
udito l'Avvocato GIAMARCO CESARI;
2

FATTI DI CAUSA

La Associazione Italiana Podologi conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma E A P (ex-associata, già responsabile periferica per la Regione Marche), affermando di aver dato incarico a quest'ultima di organizzare un convegno in Porto San Giorgio (AP) nel giugno 2002 e di avere affidato alla convenuta la gestione di fondi della stessa associazione e dei contributi versati dai partecipanti all'evento e dagli sponsor;
avendo la P omesso di fornire il rendiconto dell'attività svolta in relazione al predetto convegno (con i dati contabili di entrate, uscite e saldo finale e la descrizione e giustificazione dell'attività gestoria), l'attrice domandava l'accertamento della violazione degli obblighi inerenti all'incarico conferito e la condanna della convenuta al pagamento delle somme dovute e al risarcimento dei danni arrecati. Costituendosi in primo grado la P asseriva di essersi occupata del solo profilo scientifico del convegno e che gli aspetti logistici e di gestione dei contributi erano stati affidati alla Futura Publishing Society. Con sentenza n. 19681 dell'11 ottobre 2007 il Tribunale di Roma respingeva la domanda attorea, rilevando che non vi era prova del conferimento di un incarico esteso all'organizzazione del convegno e alla gestione dei relativi fondi. La Associazione Italiana Podologi proponeva appello. -La Corte d'appello di Roma dopo aver ritenuto che la P avesse assunto anche compiti riguardanti l'organizzazione, rivestendo il ruolo di "persona interposta" tra l'Associazione e la Futura Publishing Society - confermava la decisione di rigetto della domanda resa in primo grado, fondando la propria statuizione sulla mancanza a) di elementi idonei a determinare l'ammontare delle somme dovute dalla convenuta «in base ad un obbligo di rendiconto non previsto dalla legge o da espressi accordi delle parti, ma piuttosto rientrante nel più generale obbligo posto a carico di chi svolge un'attività nell'interesse di altri e che ha trovato conferma negli elementi di prova raccolti», b) di prova di pregiudizi (debiti insoluti, richieste di

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