Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2019, n. 17948
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B A L, nato a Lovere il 05/02/1958 avverso la sentenza del 02/03/2018 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M M S P, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore dell'imputato, avv. M M D C, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato, eliminando il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza del Tribunale di Milano del 15 settembre 2017, che ha condannato A L B alla pena di euro 1000,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 57, 595 e 596-bis cod. pen. e art. 13 della legge n. 47 del 1948, per avere, quale direttore del settimanale «Il Giornale di Treviglio», omesso di esercitare il /17 controllo necessario ad impedire che fosse commesso il reato di diffamazione ai danni di F M. In particolare, si contesta al B di non avere impedito che venisse pubblicato sul settimanale, in data 24 luglio 2015, un articolo dal titolo «Sentenza Pedroni, il TAR condanna il Comune a pagare 1,1 milioni di euro» all'interno del quale veniva riferito che le varianti - apportate all'accordo di programma del 15 aprile 2014 concluso dai comuni di Calcio, Cividate al Piano, Cortenuova e Palosco e dalle quali era derivata la condanna del Comune di Cividate al pagamento di detta somma in favore della Pedroni Immobili s.r.l. che aveva eseguito le opere accessorie - erano state decise dalla giunta comunale all'epoca in cui era Sindaco del Comune F M, nonché, in data 25 settembre 2015, altro articolo dal titolo «Pienone al Consiglio per il M show», in cui veniva nuovamente attribuita a F M la responsabilità delle varianti di progetto che avevano determinato la condanna del Comune.
2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione A L B, a mezzo del suo difensore, sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 57 e 595 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità per il reato a lui ascritto. Nell'atto di appello era stato dedotto che il teste Vescovo, subentrato nel 2005 quale Sindaco del Comune di Cividate al M, aveva spiegato nel corso della sua deposizione che una delle opere di cui alle varianti corrispondeva al sottopasso di via Cortenuova e che alla sua amministrazione era stato solo chiesto un parere dopo che tale opera era stata già eseguita e quindi evidentemente già deliberata dalla giunta comunale del M. La Corte di appello aveva travisato la deposizione del teste V affermando addirittura che egli aveva assunto la paternità delle opere di cui alle varianti, ossia la costruzione di una nuova rotonda, l'eliminazione di almeno sei sottopassi e l'allargamento di un sottopasso, e che egli aveva riferito che tra i sottopassi vi era anche quello di via Cortenuova. Inoltre nell'appello si era dedotto che il vero punto nodale della questione era il
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M M S P, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore dell'imputato, avv. M M D C, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato, eliminando il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza del Tribunale di Milano del 15 settembre 2017, che ha condannato A L B alla pena di euro 1000,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 57, 595 e 596-bis cod. pen. e art. 13 della legge n. 47 del 1948, per avere, quale direttore del settimanale «Il Giornale di Treviglio», omesso di esercitare il /17 controllo necessario ad impedire che fosse commesso il reato di diffamazione ai danni di F M. In particolare, si contesta al B di non avere impedito che venisse pubblicato sul settimanale, in data 24 luglio 2015, un articolo dal titolo «Sentenza Pedroni, il TAR condanna il Comune a pagare 1,1 milioni di euro» all'interno del quale veniva riferito che le varianti - apportate all'accordo di programma del 15 aprile 2014 concluso dai comuni di Calcio, Cividate al Piano, Cortenuova e Palosco e dalle quali era derivata la condanna del Comune di Cividate al pagamento di detta somma in favore della Pedroni Immobili s.r.l. che aveva eseguito le opere accessorie - erano state decise dalla giunta comunale all'epoca in cui era Sindaco del Comune F M, nonché, in data 25 settembre 2015, altro articolo dal titolo «Pienone al Consiglio per il M show», in cui veniva nuovamente attribuita a F M la responsabilità delle varianti di progetto che avevano determinato la condanna del Comune.
2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione A L B, a mezzo del suo difensore, sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 57 e 595 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità per il reato a lui ascritto. Nell'atto di appello era stato dedotto che il teste Vescovo, subentrato nel 2005 quale Sindaco del Comune di Cividate al M, aveva spiegato nel corso della sua deposizione che una delle opere di cui alle varianti corrispondeva al sottopasso di via Cortenuova e che alla sua amministrazione era stato solo chiesto un parere dopo che tale opera era stata già eseguita e quindi evidentemente già deliberata dalla giunta comunale del M. La Corte di appello aveva travisato la deposizione del teste V affermando addirittura che egli aveva assunto la paternità delle opere di cui alle varianti, ossia la costruzione di una nuova rotonda, l'eliminazione di almeno sei sottopassi e l'allargamento di un sottopasso, e che egli aveva riferito che tra i sottopassi vi era anche quello di via Cortenuova. Inoltre nell'appello si era dedotto che il vero punto nodale della questione era il
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