Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 20/08/2021, n. 23191

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 20/08/2021, n. 23191
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23191
Data del deposito : 20 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

CRDINANZA sul ricorso 9310-2015 proposuo da: AZIENDA SANITARIA LOCALE - FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIO FANI

139, presso lo studio dell'avvocato A V, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO D'AMBROSIO;

- ricorrente -

2021 contro 686 DE ANGELIS ROMANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBA

12/A, presso lc studio dell'avvocato C A, rappresentata e difesa dall'avvocato L D F;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 9537/2614 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/12/2014 R.G.N. 168/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. A P PATTI. RG 9310/2015

RILEVATO CHE

1. con sentenza in data 1 dicembre 2014, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello della A.U.S.L. di Frosinone avverso la sentenza di primo grado, di sua condanna al pagamento, in favore di R D A, dipendente con la qualifica di dirigente medico di I livello, della somma di C 18.374,91, a titolo risarcitorio per inadempimento all'attribuzione di alcuno degli incarichi previsti dall'art. 27, primo comma CCNL area dirigenza medica comportante la retribuzione di posizione variabile eccedente il minimo contrattuale con decorrenza dal novembre 1998, commisurabile all'importo minimo desumibile dalle delibere dell'Azienda che avevano operato la "pesatura della valenza degli incarichi";

2. preliminarmente esclusa la nullità del ricorso introduttivo per la compiuta identificazione, in esito all'esame complessivo dell'atto, del petitum, sia formale che sostanziale, sia della causa petendí, la Corte capitolina riteneva l'inammissibilità dei due motivi nel merito, di erroneo accoglimento dal primo giudice della domanda della lavoratrice, senza fornirne adeguata motivazione, per avere omesso "completamente di considerare le argomentazioni e gli accertamenti in fatto svolti dal Tribunale", senza quindi esprimere "alcuna valida censura";

3. essa ne ripercorreva quindi i passaggi argomentativi, appunto non confutati, riguardanti l'interpretazione della normativa contrattuale collettiva da cui risultante il diritto della dirigente, di anzianità superiore al quinquennio, ad un incarico di natura professionale, che non le era stato assegnato, con determinazione della suindicata retribuzione spettantele, previa C.t.u. contabile sulla base della deliberazione n. 1822/1998 della A.U.S.L.;
- con atto notificato il 30 marzo 2015, essa ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis.1 c.p.c., cui la lavoratrice resisteva con controricorso;

CONSIDERATO CHE

1. la ricorrente deduce violazione dell'art. 414 c.p.c., anche come error in procedendo ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per la nullità del ricorso RG 9310/2015 introduttivo, in quanto carente degli elementi essenziali identificativi (petitum, immediato e mediato, causa petendi), in ogni caso estremamente generici, in assenza di indicazione, a fondamento della domanda risarcitoria, della prestazione legittimante il diritto alle indennità richieste, la categoria di incarico conferito o svolto, il procedimento di assegnazione dell'incarico, la durata e la sua valutazione (primo motivo);
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