Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 00998

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 00998
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00998
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

-17\ q(3CÚ SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27958/2016 R.G., proposto DA la "Gemmiti S.r.l.", con sede in Sora (FR), in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. C G, con studio in Sora (FR), elettivamente domiciliata in Roma alla Via Novenio Bucchi n. 7 (presso lo "Studio Legale Cannizzaro"), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO il Comune di Sora (FR), in persona del Sindaco pro tempore;
INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale A di Roma - Sezione Staccata di Latina il 28 aprile 2016 n. 2749/40/2016;
dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 dicembre 2022 dal Dott. G L S;

FATTI DI CAUSA

La "Gemmiti S.r.l." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma - Sezione Staccata di Latina il 28 aprile 2016 n. 2749/40/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cinque avvisi di accertamento per la TARSU relativa agli anni dal 2005 al 2009, per l'importo complessivo di € 83.397,00, con riferimento ad uno stabilimento ubicato in Sora (FR), ha rigettato l'appello proposto in via principale dalla medesima ed ha accolto l'appello proposto in via incidentale dal Comune di Sora (FR) avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone il 13 febbraio 2012 n. 6/06/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure nel senso di escludere la decadenza dell'ente impositore per la TARSU relativa all'anno 2005, confermando per il resto la decisione di prime cure sulla legittimità degli atti impositivi per la TARSU relativa agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Il ricorso è affidato cinque motivi. Il Comune di Sora (FR) è rimasto intimato. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l'accoglimento del secondo motivo e del quinto motivo, nonché per l'assorbimento dei restanti motivi.

MOTIVI DI RICORSO

1. Con il primo motivo, si denuncia «Violazione art. 2697\2° co CC sulla prova della conoscenza della Gemmiti degli atti prodromici all'avviso impugnato ed omesso esame di fatti addotti dalla Gemmiti», per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'avviso di accertamento per l'anno 2004 - in occasione del quale l'ente impositore avrebbe informato la contribuente circa la riduzione per il 70% della TARSU per l'anno 2006 e l'esenzione dalla TARSU per gli anni 2005, 2007, 2008 e 2009 - non sarebbe stato notificato alla contribuente, ancorché l'ente impositore avesse indicato per il ricevimento della predetta notifica la data del 18 marzo 2011, là dove l'ente impositore sarebbe stato onerato di provare la notifica degli atti prodromici agli atti impositivi.

2. Con il secondo motivo, si denuncia «Violazione dell'art. 2697\2° co CC sulla prova della detassazione ed omesso esame di tale fatto», per non essere stato tenuto conto dal giudice di appello che l'ente impositore avrebbe applicato la tassazione piena sulle aree appartenenti alla contribuente e la misura integrale delle sanzioni per l'omessa dichiarazione, ancorché esso avesse deliberato la riduzione per il 70% della TARSU per l'anno 2006 e l'esenzione dalla TARSU per gli anni 2005, 2007, 2008 e 2009. 3. Con il terzo motivo, si denuncia «Violazione art. 6213° co D.Lgs. N° 507/1993 e s.m.i., art. 2697 CC sulla produzione delle fatture di smaltimento dei rifiuti speciali a spese della ricorrente ed omesso esame di tale fatto», per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che la contribuente avrebbe prodotto la documentazione relativa allo smaltimento a proprie cure e spese dei rifiuti speciali ed alle planimetrie delle aree interessate.

4. Con il quarto motivo, si denuncia «Violazione artt. 6, 17, 18, 19, 20 Regolamento

TARSU

Comune di Sora in relazione agli artt. 58, 73, 76, 71, 72 d.lgs. N° 507/1993 e s.m.i., art. 2697 CC ed omesso esame del fatto che l'immobile è rimasto invariato dalla comunicazione iniziale e che il Comune non ha attivato alcun controllo specifico», per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la contribuente dovesse corrispondere la TARSU in relazione alle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali, nonostante il loro smaltimento a proprie cure e spese.

5. Con il quinto motivo, si denuncia «Violazione art. 12 d.lgs. N° 472/1997 e 16 D.Igs. N° 473/1997 e s.m.i. ed omessa valutazione delle discordanti dichiarazioni del Comune sulla entità della pretesa tributaria nelle controdeduzioni in appello», per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il cumulo giuridico fosse inapplicabile in ragione dell'autonomia dell'obbligazione relativa alla presentazione della dichiarazione per ciascun anno solare.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è inammissibile sotto vari profili.

1.1 Anzitutto, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella parte in cui, motivando l'infondatezza dell'appello principale, essa osserva che: «la società era stata ben informata di come sarebbe stata determinata la tassazione Tarsu in oggetto, già in occasione dell'accertamento emesso dal Comune per l'anno 2004, a seguito della presentazione della documentazione giustificativa dei rifiuti prodotti;
talché, legittimamente e conformemente alle disposizioni comunali in materia, si applicava la detassazione del 70% della superficie produttiva, per il 2006 e l'esenzione della stessa per gli anni 2005, 2007, 2008 e 2009».Ad un'attenta analisi, la contribuente ha lamentato l'omessa comunicazione degli "atti prodromici" agli atti impositivi, deducendo di non averne avuto conoscenza nemmeno in occasione della presunta notifica di un atto impositivo per l'anno 2004, di cui, peraltro, l'ente impositore non aveva fornito alcuna prova nei giudizi di merito. In verità, alla luce dell'argomentazione illustrata, si può ritenere che il giudice di appello non ha fatto alcun riferimento alla comunicazione di atti presupposti, dei quali nemmeno l'ente impositore fa alcun cenno, ma si è limitato a desumere la conoscenza della contribuente in ordine alla disciplina dettata dal regolamento comunale in materia di agevolazioni per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dalla delibera comunale in tema di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (con particolare riguardo alla percentuale di detassazione della superficie produttiva e all'esenzione in caso di superamento del limite quantitativo di 10 kg. per ciascun mq. di superficie per anno) dalla notifica (peraltro, contestata dalla presunta destinataria) di un atto impositivo per una precedente annata di imposta. Per cui, va confermato l'orientamento di questa Corte secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 5", 22 settembre 2020, n. 19787;
Cass., Sez. 6"-5, 22 dicembre 2021, n. 41220;
Cass., Sez. 5", 29 marzo 2022, n. 10004;
Cass., Sez. 5", 31 maggio 2022, n. 17509).
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