Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2021, n. 13185

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2021, n. 13185
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13185
Data del deposito : 17 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 25422-2016 proposto da: NES NUOVA EDITORIALE SPORTIVA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

DEPRETIS

86, presso lo studio dell'avvocato P C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F S;1939

- ricorrente -

contro

Z M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LIVORNO

51, presso lo studio dell'avvocato P P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M G;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 167/2016 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 22/03/2016 R.G.N. 777/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2020 dal Consigliere Dott. P N D T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S, che ha concluso per il rigetto del ricorso, udito avvocato P P. R.G. 25422/2016 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 167/2016, pubblicata il 6 maggio 2016, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva accolto il ricorso di M Z volto a ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la NES - Nuova Editoriale Sportiva S.r.l., previa verifica della insussistenza delle ragioni addotte dalla società per fare ricorso alla somministrazione di lavoro, dichiarando costituito tale rapporto, con le pronunce conseguenti, a decorrere dalla stipula del contratto in data 7 gennaio 2013. 2. La Corte territoriale ha, in particolare, rilevato, a sostegno della propria decisione, come dovesse ritenersi provato - sulla base del complesso delle risultanze istruttorie esaminate (interrogatorio libero delle parti e produzioni documentali) - che sia alla data della stipula, sia per tutta la durata iniziale di detto contratto (con scadenza 15/7/2013), nonché per la quasi totalità della prima proroga (fino al 31/12/2013), le causali indicate, e cioè la rivisitazione della grafica e l'introduzione di un nuovo sistema editoriale, in realtà non sussistessero, essendo risultato che il lavoratore era stato promiscuamente impiegato nelle mansioni già svolte in forza di pregressi contratti di somministrazione, in modo del tutto avulso dalle modifiche organizzative non ancora introdotte, e che aveva continuato ad esercitare in prevalenza le medesime attività di grafica, di cui si era occupato negli anni precedenti, oltre a quei compiti più elementari che all'occorrenza si presentavano in redazione in conseguenza della scarsità di personale.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la NES - Nuova Editoriale Sportiva S.r.l., affidandosi a tre motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per non avere la Corte di appello tenuto conto di alcune dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dalle parti e per avere operato una lettura affrettata e sommaria del documento 4 (Piano di riorganizzazione aziendale finalizzato al riequilibrio gestionale dell'azienda).
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