Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/09/2018, n. 22752
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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22167-2016 proposto da: FILIZOLA DELE in proprio e nella qualità di Presidente della Fondazione ROSA LIA, elettivamente domiciliato •in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio del dott. < GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato L L;- ricorrente - At> contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;B FANCESCO nella qualità di Sindaco del Comune di Torraca, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato L F - S C, rappresentato e difeso dagli avvocati S C e F L;- controricorrenti -contro REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato R P;- resistente - nonchè contro REGIONE CAMPANIA - DIPARTIMENTO 541207 - U.O.D. - FONDAZIONE E ALBO REGIONALE SOGGETTI TERZO SETTORE DELLA REGIONE CAMPANIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;- intimati - avverso la decisione del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, depositato, il 28/07/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2018 dal Consigliere U B;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;Ric. 2016 n. 22167 sez. SU - ud. 17-04-2018 -2- uditi gli avvocati Ettore Figliolia per l'Avvocatura Generale dello Stato, Francesco Lanocita e Simona Corradino. Fatti di causa Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, F B, quale sindaco di Torraca, chiese l'annullamento, previa sospensione, del Decreto della Regione Campania n. 20 del 10.11.2014, avente ad oggetto l'approvazione della modifica dello statuto della Fondazione Rosa Lia con sede nello stesso comune, riconosciuta persona giuridica il 21.1.1988, nonché l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inizialmente tenuto dalla stessa Regione sull'istanza di annullamento della Deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 29.5.2014;inoltre, con motivi aggiuntivi Bianco chiese l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del 13 maggio 2015 col quale la Regione Campania aveva ritenuto di non accogliere la predetta istanza. Acquisito il parere del Consiglio di Stato, il Presidente della Repubblica, con decreto del 28.7.2016, accolse, su proposta del Ministro dell'Interno, l'impugnazione avverso il decreto n. 20 del 10.11.2014 della Regione Campania, dichiarandola improcedibile nel resto. Nel suo parere, integralmente condiviso dal Capo dello Stato, la Sezione Prima del Consiglio di Stato aveva ritenuto che le censure mosse alla modifica statutaria della Fondazione, che aveva determinato l'estromissione dal Consiglio di amministrazione del sindaco di Torraca e del funzionario del Ministero dell'interno, erano risultate fondate, sia con riferimento alla carenza di legittimazione del dr. F, il quale non rivestiva più la carica di sindaco di Torraca al momento della convocazione del Consiglio di amministrazione del 29.5.2014, sia con riguardo alla mancanza di prova della convocazione delle tre persone assenti, vale a dire del sindaco di Torraca, del funzionario del Ministero dell'interno e del funzionario Ric. 2016 n. 22167 sez. SU - ud. 17-04-2018 -3- della Regione Campania. Per la cassazione del decreto del Capo dello Stato ricorre D F, ai sensi dell'art. 111, comma 8, della Costituzione, con tre motivi, chiedendo la dichiarazione di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Resistono con controricorso F B, il quale deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., ed il Ministero dell'Interno. Rimane intimata la Regione Campania. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo, dedotto per error in procedendo, violazione di legge (art. 7 e 9 C.P.A. - 111, comma 8°, e art. 362 c.p.c. e art. 2 DPR 361/2000), nonché per difetto di giurisdizione, D F sostiene che le controversie che involgono le modifiche statutarie di una fondazione di diritto privato rientrano sicuramente nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di manifestazioni negoziali riconducibili all'esercizio di diritti soggettivi perfetti. Precisa il ricorrente che la decisione impugnata investe una controversia che ruota sulla legittimità della delibera del Consiglio di amministrazione della Fondazione Rosa Lia del 29.5.2014, che ha variato la composizione del Consiglio della Fondazione stessa che è pacificamente di diritto privato per volontà negoziale del Fondatore;inoltre, tale Fondazione ha acquistato personalità giuridica con Decreto Dirigenziale n. 353 del 21.1.1988 e il suo patrimonio è costituito da un coacervo di mobili ed immobili destinato ad attività di assistenza sociale che non soggiace al controllo della Corte dei Conti, mentre il fondo di gestione è costituito da proventi derivati dalle attività della Fondazione e dai contributi.
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