Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2014, n. 643
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Testo completo
Fatto
La società contribuente impugnò atti di contestazione di sanzioni irrogate per i ritardati versamenti di accise sul gas metano per l'anno 2004, sostenendo l'inapplicabilità del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, in ragione dell'applicabilità della disciplina speciale stabilita dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4, recante il testo unico delle accise, essendo già stati irrogati dall'ufficio l'indennità di mora e gli interessi da tale ultima norma contemplati.
La commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, con sentenza che la commissione tributaria regionale ha ribaltato, affermando la specialità della norma del testo unico delle accise rispetto a quella del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Ricorre l'Agenzia delle dogane per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a tre motivi.
La società resiste con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale.
Entrambe le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c.
Diritto
1.- Va anzitutto dichiarata l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, col quale l'Agenzia delle dogane lamenta l'insufficienza della motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per la mancata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione tributaria regionale ad escludere la coesistenza della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 con l'indennità di mora e gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4.
1.1.-Il motivo finisce col censurare argomentazioni e statuizioni della sentenza;
al riguardo, giova rimarcare che questa stessa sezione ha stabilito che "il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali l'insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti" (Cass. 29 luglio 2011, n. 16655).
2.- Col primo e col secondo motivo di ricorso, entrambi proposti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, da esaminare congiuntamente, perchè logicamente avvinti, l'Agenzia delle dogane lamenta:
-la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 13 e 16, del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26 e art. 3, comma 4, affermando la diversità della sanzione e dell'indennità di mora e degli interessi rispettivamente previste dalle norme in esame, che ne consente la cumulativa applicazione - primo motivo;
-la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 c.p., dell'art. 12 preleggi, anche in relazione alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 39 e dei principi generali, quali costituenti diritto vivente, sulla interpretazione delle leggi, sui rapporti fra legge generale e legge speciale e sul principio del ne bis in idem, ritenendo che il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 si applica anche al ritardato pagamento delle accise, non operando il principio di specialità o quello del ne bis in idem - secondo motivo.
2.1.- La complessiva censura proposta,