Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2022, n. 44633
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP REGGIO CALABRIA nei confronti di: GIP PALMI con l'ordinanza del 28/04/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere GPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG, dott. MARCO DALL'OLIO, intervenuto con requisitoria scritta ai sensi della disciplina emergenziale da Covid-19, che ha chiesto determinarsi la competenza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria. Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi ha convalidato il fermo ed applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di S A F, I S e G T per il delitto di concorso nell'omicidio, aggravato, tra l'altro, dall'impiego del cd. metodo mafioso, di A A, fatto commesso il R il 27 dicembre 2021, oltre che per i connessi delitti in tema di armi. Con lo stesso provvedimento il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ordinando la restituzione degli atti al pubblico ministero per quanto di ulteriore competenza ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. Ha a tal fine osservato che l'addebito cautelare di maggiore gravità risulta aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e dunque ricade nella previsione di catalogo criminoso di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., con conseguente determinazione, a norma dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., della competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, in deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale. Sulla base di questa osservazione ha ritenuto che per tutti gli addebiti, anche per quelli non specificatamente interessati dalla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., e però connessi, la competenza spetti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria.
2. Quest'ultimo, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, senza pronunciarsi sul tema cautelare e quindi senza l'emissione di una ordinanza in luogo di quella emessa ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. dall'Autorità giudiziaria in conflitto. Ha posto in evidenza che l'aggravante del cd. metodo mafioso non sussiste, atteso che la pianificazione e la realizzazione dell'omicidio di A A e la soppressione del suo cadavere si sono innestate nella "torbida relazione extraconiugale" intrattenuta dalla moglie della vittima, I S, con S A F, per come emerso dalle attività di intercettazione. I due, desiderosi di poter vivere la loro relazione sentimentale alla luce del sole, hanno deciso di eliminare l'ostacolo che si frapponeva alla loro convivenza. Non sono emersi, in detta vicenda, né la forza di intimidazione né il contesto di omertà, seppure S A F sia gravato da condanna ad anni nove e mesi sei di reclusione quale partecipe
lette le conclusioni del PG, dott. MARCO DALL'OLIO, intervenuto con requisitoria scritta ai sensi della disciplina emergenziale da Covid-19, che ha chiesto determinarsi la competenza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria. Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi ha convalidato il fermo ed applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di S A F, I S e G T per il delitto di concorso nell'omicidio, aggravato, tra l'altro, dall'impiego del cd. metodo mafioso, di A A, fatto commesso il R il 27 dicembre 2021, oltre che per i connessi delitti in tema di armi. Con lo stesso provvedimento il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ordinando la restituzione degli atti al pubblico ministero per quanto di ulteriore competenza ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. Ha a tal fine osservato che l'addebito cautelare di maggiore gravità risulta aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e dunque ricade nella previsione di catalogo criminoso di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., con conseguente determinazione, a norma dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., della competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, in deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale. Sulla base di questa osservazione ha ritenuto che per tutti gli addebiti, anche per quelli non specificatamente interessati dalla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., e però connessi, la competenza spetti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria.
2. Quest'ultimo, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, senza pronunciarsi sul tema cautelare e quindi senza l'emissione di una ordinanza in luogo di quella emessa ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. dall'Autorità giudiziaria in conflitto. Ha posto in evidenza che l'aggravante del cd. metodo mafioso non sussiste, atteso che la pianificazione e la realizzazione dell'omicidio di A A e la soppressione del suo cadavere si sono innestate nella "torbida relazione extraconiugale" intrattenuta dalla moglie della vittima, I S, con S A F, per come emerso dalle attività di intercettazione. I due, desiderosi di poter vivere la loro relazione sentimentale alla luce del sole, hanno deciso di eliminare l'ostacolo che si frapponeva alla loro convivenza. Non sono emersi, in detta vicenda, né la forza di intimidazione né il contesto di omertà, seppure S A F sia gravato da condanna ad anni nove e mesi sei di reclusione quale partecipe
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