Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2021, n. 34636

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2021, n. 34636
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34636
Data del deposito : 20 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INGROSSO MARIA VALERIA nato a LIZZANELLO il 06/10/1979 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce confermava il provvedimento della Corte di Appello di Lecce in data 8.02.21, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in atto con quella degli arresti domiciliari nei confronti di I M V, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, per i quali la medesima Corte d'Appello di Lecce, ritenuta la continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1627/17 ( art. 74 Dpr 309/90 e 416 bis cod.pen) aveva rideterminato la pena complessiva in anni 12 e quattro mesi di reclusione, dopo aver individuato l'aumento per la continuazione, in relazione al presente procedimento, in anni tre e mesi quattro di reclusione.

2. Ricorre per cassazione la I lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue: I) violazione di legge e mancanza della motivazione. Deduce che, in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso in carcere a partire dal 26.02.2014, in relazione alla condanna divenuta irrevocabile nel giugno 2019, e dal 2016 per il presente procedimento per fatti commessi prima del 2014, avendo beneficiato di 585 giorni di liberazione anticipata deve in concreto scontare il residuo di anni 3 e mesi 4 di reclusione. Rappresenta, inoltre, l'ottimo comportamento processuale e carcerario, svolgendo da anni ila lavoro di cuoca nelle cucine, conseguentemente tali elementi concreti dovevano fari ritenere attenuate le esigenze cautelari. E' priva di riscontro l'affermazione secondo cui non vi sono elementi per ritenere la significativa di rescissione dei rapporti dell'imputata con i gruppi criminali di cui ha fatto parte in maniera attiva. Inoltre la Corte territoriale non ha evidenziato elementi che attestino il pericolo attuale di recidiva e la adeguatezza della misura carceraria anche in considerazione dell'entità della pena concretamente irrogata in aumento a titolo di continuazione e dei titolo di reato che non attiene alla partecipazione al sodalizio mafioso. Deduce la inefficacia della misura ai sensi dell'art. 300 comma 4 cod.proc.pen.. 3. Il Procuratore generale preso la Corte di Cassazione nella requisitoria scritta in atti ha chiesto il
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